Cass. pen. n. 2850 del 21 gennaio 2014
Testo massima n. 1
La competenza funzionale ad emettere il mandato d'arresto europeo per l'esecuzione di una misura cautelare custodiale, ai sensi dell'art. 28, comma primo lett. a), della legge 22 aprile 2005, n. 69, spetta al giudice che procede. (In motivazione, la S.C. ha chiarito che il principio trova applicazione anche nelle ipotesi in cui il giudice richieda l'assenso alla consegna suppletiva, ai sensi degli artt. 32 e 26 della legge sopra citata).
Può riguarda anche te
- Se sei coinvolto in un procedimento penale, questa pronuncia può incidere sulla qualificazione del fatto e sulle possibili difese.
- Il ricorso in Cassazione non consente di rivalutare i fatti: riguarda solo errori di diritto o vizi della motivazione.
- Una condanna non esclude margini di impugnazione, ma i termini sono stringenti e le possibilità limitate.
- Un precedente favorevole può essere decisivo, ma solo se applicabile alla fattispecie concreta.
Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.
Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi