Cass. civ. n. 2519 del 26 gennaio 2024

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI IMPRESA - DETERMINAZIONE DEL REDDITO - DETRAZIONI - IN GENERE Art. 99, comma 1, TUIR - Altre imposte - Deducibilità - Secondo il principio di cassa con deroga a quello di competenza - Ipotesi di inapplicabilità della deroga.


L'art. 99, comma 1, TUIR, stabilisce la deducibilità delle imposte diverse da quelle sui redditi secondo un principio di cassa, in deroga a quello di competenza ex art. 109, comma 1, TUIR; tale deroga, tuttavia, non può trovare applicazione, con conseguente ritorno all'imputazione per competenza, nei casi di tributi direttamente correlati a componenti positivi imponibili, in quanto oggetto di traslazione economica sui corrispettivi e nei casi di tributi che divengano oneri accessori di componenti negativi di reddito, assumendo la medesima natura e disciplina dei costi ai quali afferiscono.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 13851 del 2010

Normativa correlata

DPR 22/12/1986 num. 917 art. 99 com. 1 CORTE COST.
DPR 22/12/1986 num. 917 art. 109 com. 1

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