Cass. civ. n. 25203 del 19 settembre 2024

Testo massima n. 1


ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - IN GENERE Indennità aggiuntiva ex art. 42 del d.P.R. n. 327 del 2001 - Spettanza - Interpretazione restrittiva - Detenzione del fondo in base a rapporto derivato non intercorrente con il proprietario - Esclusione - Fondamento.


In tema di espropriazione, l'indennità aggiuntiva, prevista dall'art. 42 del d.P.R. n. 327 del 2001 in favore del fittavolo, del mezzadro e compartecipante, costretti ad abbandonare il fondo da loro direttamente coltivato, non spetta a soggetti diversi da quelli espressamente indicati dalla norma (nella specie, coloro che detengono il fondo in base ad un rapporto derivato da quello di affitto agrario intercorrente tra proprietario ed un diverso soggetto), poiché l'impiego di risorse pubbliche, nell'ottica di un bilanciamento dei valori in gioco, impone una lettura restrittiva della norma, al fine di evitare una dilatazione oltre misura dell'impegno finanziario richiesto.

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 17972 del 2015

Normativa correlata

DPR 08/06/2001 num. 327 art. 42 CORTE COST.

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