Cass. civ. n. 25204 del 19 settembre 2024
Testo massima n. 1
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONDONO FISCALE Definizione agevolata ex art. 1, comma 186, della l. n. 197 del 2022 - Cartella di pagamento - Inclusione - Condizioni - Fondamento.
In tema di condono fiscale, la cartella di pagamento può essere oggetto di definizione agevolata ai sensi dell'art. 1, comma 186, l. n. 197 del 2022, purché sia il primo atto impositivo con il quale la pretesa fiscale è comunicata al contribuente, essendo in tal caso impugnabile, ex art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, non solo per vizi propri, ma anche per motivi attinenti al merito della pretesa impositiva, che, invece, non sono più denunciabili ove sia mero atto riscossivo.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 19 CORTE COST.