Cass. pen. n. 881 del 11 marzo 1999
Testo massima n. 1
In tema di emissione di assegno bancario, quando la firma di traenza risulti essere stata falsificata (tanto che sia riferibile al titolare del conto, quanto ad altra persona), ovvero venga apposta firma di persona inesistente, il rapporto tra il correntista e l'istituto di credito viene ad essere illecitamente strumentalizzato, con la conseguenza che, difettando la autorizzazione alla emissione del titolo, si configura sia il reato di falso in titolo di credito (non punibile tuttavia quando la firma apposta sia quella di persona inesistente), sia quello di emissione di assegno senza autorizzazione.
Testo massima n. 2
La confiscabilità dei beni nel caso di procedimento penale per il delitto di usura, a seguito della salvezza delle disposizioni di cui all'art. 12 sexies del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, fatta dall'art. 6 della legge 7 marzo 1996, n. 108, non trova i suoi limiti nelle previsioni dell'art. 240 c.p. ma si estende anche a cose che non siano il prodotto od il profitto immediatamente individuabile come connesso allo specifico episodio imputato ed è diretta, da un lato, ad impedire che comunque il condannato possa trarre un utile dal reato commesso e, dall'altro, a devolvere allo Stato tutte le utilità che appaiano ingiustificatamente acquisite al proprio patrimonio da una persona condannata per il delitto di usura.
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