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Art. 491 — Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito

Art. 491 — Falsità in testamento olografo, cambiale o titoli di credito

Se alcuna delle falsità prevedute dagli articoli precedenti riguarda un testamento olografo , ovvero una cambiale o un altro titolo di credito trasmissibile per girata o al portatore , e il fatto è commesso al fine di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno, si applicano le pene rispettivamente stabilite nella prima parte dell’articolo 476 e nell’articolo 482.

Nel caso di contraffazione o alterazione degli atti di cui al primo comma, chi ne fa uso, senza essere concorso nella falsità, soggiace alla pena stabilita nell’articolo 489 per l’uso di atto pubblico falso.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 20437/2018

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen., la condotta di falsificazione di un libretto postale non è più soggetta a sanzione penale. (In motivazione la Corte ha precisato che la negoziazione di buoni fruttiferi da parte di Poste S.p.a costituisce servizio di tipo bancario, disciplinato dal diritto privato, sicché tali documenti non possono essere considerati come titoli di credito trasmissibili per girata ex art. 491 cod. pen.).

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Cass. pen. n. 14628/2018

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.

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Cass. pen. n. 13086/2018

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 7, permane la rilevanza penale della condotta di falsificazione di assegno bancario, anche se dotato di clausola di non traferibilità, in quanto il titolo è comunque girabile per l’incasso (c.d. girata impropria), potendo esercitare la sua funzione dissimulatoria almeno nei confronti dell’impiegato della banca e dell’istituto da questi rappresentato.

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Cass. pen. n. 36670/2017

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del D.L.vo 15 gennaio 2016, n. 7, permane la rilevanza penale della condotta di falsificazione di assegno bancario, anche se dotato di clausola di non trasferibilità, in quanto il titolo è comunque girabile per l’incasso (cd. girata impropria), potendo esercitare la sua funzione dissimulatoria almeno nei confronti dell’impiegato della banca e dell’istituto da questi rappresentato.

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Cass. pen. n. 11999/2017

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen. ad opera del D.Lgs. n. 7 del 2016, la condotta di falsificazione di assegno bancario avente clausola di non trasferibilità non rientra più tra quelle soggette a sanzione penale, mentre permane la rilevanza penale dei falsi in titoli di credito trasmissibili per girata.

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Cass. pen. n. 26812/2016

In tema di falso in scrittura privata, a seguito dell’abrogazione dell’art. 485 cod. pen. e della nuova formulazione dell’art. 491 cod. pen., da parte del d. lgs. n. 7 del 2016, la rilevanza penale dell’attività di falsificazione (ovvero utilizzazione dell’atto falso), realizzata secondo le modalità previste dagli articoli che precedono il predetto art. 491, è circoscritta alle scritture private indicate da quest’ultimo (testamento olografo, cambiale e titoli di credito trasmissibili per girata o al portatore), sempre che il fine avuto di mira dall’agente sia quello di recare a sé o ad altri un vantaggio o di recare ad altri un danno. (Fattispecie in tema di cambiali).

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Cass. pen. n. 36911/2011

Vi è concorso formale tra il reato di falsità in titoli di credito e quello di ricettazione degli stessi, non solo perchè non vi è alcun rapporto di continenza e quindi non si pone un problema di alternatività o specialità tra i due reati, ma anche in considerazione della diversità dei beni penalmente protetti dalle due fattispecie.

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Cass. pen. n. 26493/2007

In tema di reato di falso in titoli di credito, persona offesa è non solo il soggetto a cui sia falsamente attribuita l’emissione dell’atto falsificato, ma anche quello che abbia ricevuto comunque un danno per l’uso in concreto fatto del titolo. (Nella specie la Corte ha riconosciuto la qualità di persona offesa del reato a Poste italiane s.p.a., in cui favore erano stato emessi dalla banca Commerciale Italiana quattro assegni circolari poi contraffatti).

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Cass. pen. n. 19502/2006

In tema di falso, i certificati di deposito al portatore emessi da un istituto bancario non rientrano nella previsione di cui all’art. 458, secondo comma c.p., essendo configurabili, in relazione alla loro eventuale contraffazione o alterazione, esclusivamente i reati previsti dall’art. 491 c.p.

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Cass. pen. n. 12711/2003

In tema di reati di falsità in titolo di credito, previsti dagli artt. 485 e 491 c.p., per persona offesa dal reato deve intendersi non soltanto il soggetto al quale sia stata falsamente attribuita l’emissione dell’atto falsificato, ma anche la persona che abbia ricevuto comunque un danno per l’uso che in concreto sia stato fatto del titolo.(Nella specie, la Corte ha riconosciuto la qualità di persona offesa, legittimata a presentare la querela ex art. 493 bis c.p., al beneficiario che aveva presentato all’incasso un assegno falsificato).

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Cass. pen. n. 3925/2003

Il momento consumativo del delitto di falso materiale in cambiali è quello in cui si fa, per la prima volta, uso del titolo, vale a dire quando esso esce dalla sfera di disponibilità dell’agente, producendo i suoi effetti giuridici all’esterno nei confronti dei terzi, come nella ipotesi in cui venga presentata per lo sconto ad un istituto bancario.

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Cass. pen. n. 10363/1999

In tema di falso in cambiale, il termine per la proposizione della querela decorre non dal momento in cui il soggetto legittimato ad avanzare l’istanza di punizione viene genericamente informato della messa in circolazione di un titolo ad apparente sua firma, ma dal momento in cui egli ha conoscenza degli estremi del titolo, anche per poterne riconoscere o disconoscere la sottoscrizione.

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Cass. pen. n. 881/1999

In tema di emissione di assegno bancario, quando la firma di traenza risulti essere stata falsificata (tanto che sia riferibile al titolare del conto, quanto ad altra persona), ovvero venga apposta firma di persona inesistente, il rapporto tra il correntista e l’istituto di credito viene ad essere illecitamente strumentalizzato, con la conseguenza che, difettando la autorizzazione alla emissione del titolo, si configura sia il reato di falso in titolo di credito (non punibile tuttavia quando la firma apposta sia quella di persona inesistente), sia quello di emissione di assegno senza autorizzazione.

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Cass. pen. n. 5427/1993

Colui che emette un assegno bancario, falsificando la firma del titolare del conto corrente risponde del delitto di falso previsto agli artt. 485 e 491 c.p. e non anche di quello di emissione di assegno senza autorizzazione. Ciò perché l’agente, ricorrendo alla falsificazione, si avvale del rapporto che lega il titolare del conto all’istituto di credito, ossia dell’autorizzazione del trattario, mentre il reato di cui all’art. 1, L. 15 dicembre 1990, n. 386, non diversamente dall’art. 116, n. 1 del R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, postula che l’emittente apponga la firma propria sul titolo, senza essere legato all’istituto di credito dal rapporto di conto corrente.

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Cass. pen. n. 9034/1990

Commette il delitto di falsità in titoli di credito, punito dagli artt. 485-491 c.p., colui che sottoscrive per quietanza assegni bancari non trasferibili, intestati ad un omonimo, consegnatigli per errore dal portalettere.

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Cass. pen. n. 5394/1989

La nullità di un determinato negozio non incide in alcun modo sulla sua natura giuridica, che deriva dalla sua particolare struttura e dal suo contenuto; pertanto, costituisce in ogni caso testamento olografo — equiparato, quoad penam, all’atto pubblico, per il combinato disposto degli artt. 491 c.p. e 587 c.c. — qualsiasi manifestazione di volontà, estrinsecatasi nella forma di cui all’art. 602 c.c., con la quale — secondo la definizione dell’art. 587 c.c. — «taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere, di tutte le proprie sostanze o di parte di esse». (Nella specie il ricorrente pretendeva che la nullità della scheda equivalesse ad escludere la sua natura testamentaria, con la conseguenza che si verteva in falso in scrittura privata non testamentaria).

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Cass. pen. n. 4790/1988

Il falso in titoli di credito è reato di pericolo che ha per oggetto la mera possibilità della lesione giuridica dell’oggetto della tutela penale, tant’è che non è configurabile neppure l’ipotesi del tentativo.

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Cass. pen. n. 5540/1982

Il reato di falsità in titolo di credito è, per effetto dell’art. 493 bis c.p., divenuto punibile a querela della persona offesa, come si evince dal capoverso della citata disposizione, la quale mantiene la procedibilità d’ufficio per le falsità concernenti un testamento olografo; sicché tale enucleazione, avente carattere di eccezione, testimonia che le falsità sulle altre scritture private equiparate agli atti pubblici quoad poenam sono punibili solo a seguito della privata doglianza.

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Cass. pen. n. 465/1982

I documenti menzionati dall’art. 491 c.p. sono equiparati agli atti pubblici ai soli effetti della pena, mentre conservano i caratteri intrinseci della scrittura privata agli effetti dell’integrazione degli elementi costitutivi del reato.
In tema di falso per alterazione di titoli di credito, l’oggetto della tutela penale è costituito dall’affidamento dei terzi sugli elementi apparenti del titolo. Pertanto, in caso di modificazione o alterazione della data di emissione di un assegno bancario, operata dal prenditore del titolo, al fine di ottenere innanzi tempo la valuta, sussiste il falso in titoli di credito, ai sensi degli artt. 485 e 495 c.p., giacché per effetto di tale alterazione l’assegno viene ad esprimere un fatto diverso da quello che esprimeva nel suo tenore originario. In detto caso, ai fini della pretesa irrilevanza penale dell’alterazione in questione, non è applicabile il secondo comma dell’art. 31 R.D. 21 dicembre 1933, n. 1736, secondo cui l’assegno bancario presentato al pagamento prima del giorno indicato come data di emissione è pagabile nel giorno stesso della presentazione, in quanto la citata disposizione si riferisce alle sole ipotesi in cui la post-datazione è da ritenere giustificata. (Il ricorrente aveva dedotto che, poiché il titolo è pagabile indipendentemente dalla data di emissione, nessuna rilevanza può attribuirsi all’alterazione di detta data).

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Cass. pen. n. 10265/1981

La legge penale tutela il documento non per il suo contenuto ma per la sua attitudine probatoria. Pertanto, l’invalidità del rapporto giuridico rappresentato nel documento non esclude il delitto di falso. Tale delitto può venir meno soltanto se si tratta di vizi formali che rendono l’atto giuridicamente irrilevante e non anche quando si tratta di vizi che lo rendono annullabile o nullo. Ne deriva che il documento, perché sia insuscettibile di protezione penale, deve essere privo dei requisiti essenziali richiesti dalla legge per il raggiungimento del suo scopo. (Nella specie si trattava di un testamento olografo le cui disposizioni erano colpite da nullità ex art. 692 codice civile abrogato).

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Cass. pen. n. 6953/1981

Il fine di procurarsi un vantaggio, nel delitto di falsità in titoli di credito previsto e punito dagli artt. 485 e 491 c.p. sussiste anche nel fatto di chi, falsificando la firma di girata su un assegno di conto corrente, intende superare l’ostacolo frapposto dall’assenza dell’emittente al sollecito riordino dei propri affari e di quelli personali dell’emittente medesimo.
La girata di un assegno bancario in favore di istituto di credito, che, alla stregua della lettera del documento, risulti «piena» e non «per l’incasso», legittima l’istituto medesimo all’esercizio del credito nomine proprio, onde permanendo in tal caso la destinazione del titolo alla circolazione, l’eventuale falsificazione della girata al banchiere è punibile non a norma dell’art. 485, bensì a norma dell’art. 491 c.p.

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Cass. pen. n. 6940/1981

La tutela penale predisposta dall’art. 491 c.p. in relazione alla falsità in titoli di credito, ha per oggetto anzitutto la fede pubblica, che rispetto alla norma si pone come interesse primario, ed ha anche per oggetto il diritto di credito che nel titolo è incorporato, con la conseguenza che la lesione di tale diritto patrimoniale deve ritenersi ricompresa nell’ambito della previsione normativa. Ne deriva che l’importo del titolo deve essere preso in considerazione e valutato come «danno», ai fini della sussistenza dell’attenuante di cui all’art. 62 n. 4 c.p., quale diminuzione patrimoniale determinata direttamente dall’azione del colpevole con la compiuta falsificazione del titolo e con la sua negoziazione mediante trasferimento ad altri o mediante presentazione per l’incasso.

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Cass. pen. n. 4075/1981

Poiché l’uso del documento costituisce parte integrante della condotta criminosa, correttamente si deduce che si è in presenza di una pluralità di reati dal fatto che mentre la falsificazione delle cambiali venne eseguita in un unico contesto di tempo e di azione, il loro uso non avvenne contestualmente.

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Cass. pen. n. 344/1981

La falsità di un assegno privo di alcuni elementi essenziali, quali l’indicazione del prenditore, la data e il luogo di emissione, purché munito della sottoscrizione del traente, integra la fattispecie criminosa di cui all’art. 491 c.p., e non già quella meno grave di cui all’art. 485 stesso codice; si ha, infatti, emissione in senso tecnico dell’assegno bancario, indipendentemente dal suo riempimento, per cui le irregolarità, che ai fini civili possano comportarne la nullità, non escludono, agli effetti penali, la particolare tutela predisposta per i titoli all’ordine.

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Cass. pen. n. 13301/1980

L’alterazione della cambiale consiste nella sostituzione della data di scadenza originaria con altra più lontana, effettuata dal debitore senza il consenso di tutti i firmatari del titolo al fine di conseguire una proroga del termine di adempimento e, se seguita dall’utilizzazione del titolo stesso, costituisce falsità punibile. In tema di falsità per alterazione dei titoli di credito l’oggetto della tutela penale è dato, infatti, dall’affidamento dei terzi sugli elementi apparenti del titolo e l’arbitraria modifica della data di scadenza è idonea, quanto meno, ad ingenerare nei terzi la convinzione che essa sia stata effettuata prima del rilascio del documento.

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Cass. pen. n. 12056/1980

L’art. 491 c.p., che punisce la falsità in titoli di credito, configura, rispetto al delitto di falsità in scrittura privata, una circostanza aggravante e non un’ipotesi autonoma di reato, in quanto i documenti in esso elencati sono equiparati agli atti pubblici soltanto ai fini della pena (con la conseguenza che, anche in relazione alla loro falsificazione, è sempre necessario che ricorrano, per la configurabilità del reato, tutti i requisiti oggettivi e soggettivi, richiesti dall’art. 485 c.p. come fattori di differenziazione della falsità in scrittura privata rispetto alla falsità in atti pubblici) ed in quanto l’elemento che distingue l’ipotesi di cui all’art. 491 da quella di cui all’art. 485, attenendo all’oggetto materiale, non influisce in alcun modo nella struttura tipica del reato, determinando soltanto una variazione in più della pena.

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Cass. pen. n. 4400/1980

L’art. 491 c.p., che equipara determinate scritture private agli atti pubblici agli effetti della pena, non richiama accanto all’art. 485 anche l’art. 486, che prevede le falsità — ideologiche e non materiali — commesse in scritture private in bianco. Il legislatore non ha voluto evidentemente inasprire le pene quando trattasi di falsità ideologiche nelle scritture private suddette. Anche in questi casi, pertanto, si applica la pena stabilita nell’art. 486 per tutte le scritture private, senza distinzione alcuna.

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Cass. pen. n. 3886/1980

Il delitto di falsità in cambiali, come quello di falsità in scrittura privata in genere, non ammette tentativo perché basta un solo atto di uso per consumarlo.

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Cass. pen. n. 2672/1980

In caso di sottoscrizione della cambiale con nome diverso da quello anagrafico il delitto di falso può essere escluso solamente nel caso in cui il diverso nome riveli sicuramente e immediatamente la vera persona dell’autore essendo con tale nome conosciuto nei rapporti sociali. In tal caso, infatti, la sottoscrizione implica un errore sul nome, ma non anche sulla identità della persona dell’autore del titolo.

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Cass. pen. n. 2647/1980

Per quanto riguarda la cambiale falsificata, l’uso non si esaurisce nella girata o nella presentazione per l’incasso, ma comprende qualsiasi sua utilizzazione, come il porla a fondamento di un’azione giudiziaria.

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Cass. pen. n. 584/1980

Agli effetti del falso documentale è cambiale anche il titolo privo di alcuno dei requisiti prescritti dalla legge, purché contenga la firma dell’emittente e sia trasmissibile per girata (nella specie il titolo mancava dell’espressione «pagherò»).

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Cass. pen. n. 371/1980

Il delitto di falsità in cambiale non lede un bene giuridico disponibile bensì un preminente interesse sociale qual è quello della pubblica fede documentale. Conseguentemente non può trovare applicazione l’esimente del consenso dell’avente diritto.

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Cass. pen. n. 10955/1978

Il fine di procurarsi un vantaggio, nel delitto di falsità in titoli di credito, previsto e punito dagli artt. 485 e 491 c.p., può riguardare qualsiasi utilità patrimoniale o non patrimoniale, legittima o illegittima, e qualsiasi aspetto delle relazioni sociali. Sussiste pertanto il fine di vantaggio, nel senso predetto, nel fatto di chi, falsificando la firma di girata su un assegno bancario col consenso dell’emittente, vuole evitare il fastidio di recarsi al domicilio di quest’ultimo, oppure rendere un favore allo stesso emittente.

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Cass. pen. n. 9447/1978

L’equiparazione quoad poenam dei titoli di credito trasmissibili per girata agli atti pubblici trova la sua giustificazione nella necessità di rafforzare la tutela di documenti che per loro natura sono destinati alla circolazione. Se, pertanto, per effetto di una delle clausole che possono essere apposte sui titoli è soppressa la destinazione alla circolazione, all’atto dell’emissione o successivamente, viene meno la ragione della maggiore tutela penale e il titolo di credito ai fini della falsificazione riacquista la sua intrinseca natura di scrittura privata. Tuttavia, la clausola di intrasferibilità deve essere apposta sul titolo di credito ed è, invece, priva di effetti ai fini della circolazione se è oggetto di una convenzione extracartolare. E pertanto, la cambiale conserva la qualità di titolo di credito trasmissibile per girata, soggetta alla sanzione prevista dall’art. 491 c.p., e non a quella prevista dall’art. 485 c.p., se l’emittente e il prenditore pattuiscono che la cambiale ha scopo di garanzia e non deve essere messa in circolazione senza, però, apporre sul titolo la clausola di intrasferibilità od altre equivalenti. Il patto, difatti, valido tra le parti, non impedisce la circolazione del documento come titolo di credito, non essendo opponibile al legittimo possessore della cambiale.

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Cass. pen. n. 608/1978

Ad integrare l’elemento soggettivo del reato di falso in assegno, è sufficiente il semplice scopo di procurare a sé o ad altri una qualsiasi forma di utilità, patrimoniale o non patrimoniale, non essendo richiesto il fine ingiusto di arrecare danno a terzi.
Ai fini della consumazione del delitto di falso in assegni, la condizione dell’uso si verifica con qualsiasi forma di circolazione e di utilizzazione del titolo falsificato, e cioè quando l’assegno esce dalla disponibilità individuale del colpevole per una destinazione ed un impiego giuridicamente rilevanti, collegati al conseguimento di uno degli scopi inerenti alla funzione del titolo (nella specie, la presentazione per l’incasso).

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Cass. pen. n. 6873/1976

L’autenticità dei titoli di credito trasferibili mediante girata è tutelata penalmente in vista del pericolo che la loro irregolare circolazione possa ledere anche diritti diversi da quelli dei loro originari negoziatori. Pertanto non vale ad escludere la punibilità del falso il fatto che l’agente si sia servito dell’assegno con la firma apocrifa allo scopo di sventare un tentativo di truffa ai suoi danni.

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Cass. pen. n. 537/1973

Il delitto di falsità in cambiale offende non solo il bene primario della pubblica fede, ma anche quello patrimoniale delle persone cui sia stato negoziato il titolo e consente quindi il risarcimento del danno. Pertanto l’attenuante di cui all’art. 62 n. 6 c.p. è applicabile al delitto di falso in cambiale solo nell’ipotesi della riparazione del danno e non in quella dell’attivo ravvedimento.

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