Cass. pen. n. 1399 del 24 novembre 1967

Testo massima n. 1


L'art. 645 codice penale, riferendosi genericamente alle mendaci asserzioni ed alle false notizie, che costituiscono i mezzi di esecuzione del reato, non opera alcuna distinzione fra quelle concernenti fatti o circostanze relative alla possibilità di emigrare e quelle concernenti fatti o circostanze relativi alle condizioni che si troveranno emigrando. L'ipotesi di cui all'art. 3 R.D. 24 luglio 1930, n. 1278, è applicabile solo nel caso che il soggetto attivo abbia agito senza porre in essere alcun artificio o raggiro; se questi ricorrono sussiste invece la fattispecie criminosa di cui all'art. 645 codice penale, che contempla una forma di truffa qualificata dallo speciale mezzo fraudolento impiegato.

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