Art. 645 – Codice penale – Frode in emigrazione

Chiunque, con mendaci asserzioni o con false notizie , eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da quello nel quale voleva recarsi , si fa consegnare o promettere, per sé o per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro 309 a euro 1.032.

La pena è aumentata [64] se il fatto è commesso a danno di due o più persone [649].

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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