Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 26440 del 11 luglio 2002

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 26440 del 11 luglio 2002

Testo massima n. 1

Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del proprietario, in quanto significativo dell’immutazione del mero possesso in dominio [ come ad esempio l’atto di disposizione del bene riservato al proprietario o l’esplicito rifiuto di restituzione della cosa posseduta ]. Ne consegue che il momento consumativo non è necessariamente integrato dalla mancata restituzione della cosa nel termine pattuito, potendo ad essa attribuirsi valore sintomatico di una condotta appropriativa pregressa. [ Nella specie la Corte ha ritenuto che sussistesse la competenza dell’A.G. ove aveva sede la società locataria dei beni, ivi essendo esercitato il possesso dei medesimi ed ivi dovendosi, pertanto, ritenere consumata la pretesa condotta appropriativa, con inversione del titolo del possesso, stante la valenza meramente sintomatica di un pregresso comportamento illecito attribuibile alla mancata restituzione dei beni nel termine prescritto e nel luogo a ciò deputato ].

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze