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Art. 646 — Appropriazione indebita

Art. 646 — Appropriazione indebita

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa [ 120 ], con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro mille a euro tremila.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario [ 17831797 ], la pena è aumentata.

[ Si procede d’ufficio [ c. nav. 1144-1146 ], se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell’articolo 61 [ 649 ]. ]

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. pen. n. 54945/2017

Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del promissario venditore che, in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, si impossessa dell’importo corrisposto a titolo di “deposito cauzionale infruttifero”e non come acconto sul prezzo o come caparra confirmatoria. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata con la quale i giudici di merito avevano configurato il reato in questione, valorizzando il fatto che il contratto preliminare prevedeva che l’importo versato all’alienante sarebbe stato imputato a titolo di corrispettivo della vendita solo in sede di rogito, per cui, fino a quel momento, il denaro non era entrato nel patrimonio dell'”accipiens”).

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Cass. pen. n. 49489/2017

Integra il reato di appropriazione indebita, ai sensi dell’art. 40, comma secondo, cod. pen., la condotta dell’amministratore di società di capitali che non abbia impedito la distrazione di somme del patrimonio sociale a favore di terzi che non risultino titolari di diritti di credito ovvero che non abbiano effettuato alcuna prestazione a vantaggio della società.

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Cass. pen. n. 40870/2017

Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l’agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria. (Nella specie, la Corte ha ritenuto consumato il delitto di appropriazione indebita delle somme relative al condominio, introitate a seguito di rendiconti, da parte di colui che ne era stato amministratore, all’atto della cessazione della carica, momento in cui, in mancanza di restituzione dell’importo delle somme ricevute nel corso della gestione, si verifica con certezza l’interversione del possesso).

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Cass. pen. n. 36113/2017

Non è configurabile la circostanza aggravante dell’abuso di prestazione d’opera in relazione all’appropriazione indebita di un bene noleggiato, in quanto a tal fine deve sussistere un rapporto negoziale che sia caratterizzato dall’attività prestata da un soggetto a favore dell’altro e in ragione del quale si crei fra le parti un rapporto di fiducia che abbia facilitato la commissione del reato.

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Cass. pen. n. 15815/2017

Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del promissario venditore che a seguito della risoluzione del contratto preliminare per l’acquisto di un immobile, non restituisca al promissario acquirente la somma ricevuta a titolo di acconto sul prezzo pattuito. (In motivazione, la S.C. ha precisato che a seguito della dazione, la somma di denaro è entrata definitivamente a far parte del patrimonio dell'”accipiens”senza alcun vincolo di impiego, con la conseguenza che nel caso di in cui il contratto venga meno tra le parti matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra esclusivamente un inadempimento di natura civilistica).

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Cass. pen. n. 15788/2017

Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta di colui che trattenga un bene altrui legittimamente detenuto in ragione di un pregresso rapporto obbligatorio, a meno che egli non compia sulla cosa atti di disposizione che rivelino l’intenzione di convertire il possesso in proprietà. (Nella fattispecie, la S.C. ha censurato la sentenza di condanna per appropriazione indebita in relazione alla condotta dell’imputata che all’atto delle dimissioni non aveva restituito le chiavi dei condomini presso cui aveva eseguito i lavori di pulizia, osservando come la Corte territoriale non avesse motivato in merito alla sussistenza dell’intenzione dell’imputata di fare proprie le chiavi).

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Cass. pen. n. 6603/2014

Risponde di appropriazione indebita e non di truffa il direttore di un istituto bancario, che, in collusione con un cliente ed omettendo i doverosi controlli interni, metta a disposizione dello stesso somme di denaro, accreditando sul di lui conto o pagando direttamente assegni privi di provvista. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la qualità di direttore consente all’agente un’ampia e materiale disponibilità delle somme depositate in banca, rispetto alle quali, con l’attribuzione diretta o l’accreditamento al terzo, egli si comporta “uti dominus”).

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Cass. pen. n. 50087/2013

Integra il delitto di appropriazione indebita aggravato dall’abuso delle relazioni di ufficio la condotta dell’amministratore, socio unico di una società a responsabilità limitata, che si appropri di denaro della società stessa distraendolo dallo scopo cui è destinato. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto legittimo il sequestro preventivo del denaro, oggetto dell’appropriazione, trattandosi di bene collegato all’attività delittuosa dell’indagato, ritenendo sussistente il “periculum in mora”consistito nella possibilità che se il denaro fosse stato restituito avrebbe potuto essere oggetto di nuove e definitive appropriazioni).

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Cass. pen. n. 10991/2013

È configurabile la circostanza aggravante dell’abuso di prestazione d’opera in relazione all’appropriazione indebita di un bene noleggiato, in quanto il contratto di noleggio, siccome disciplinato dalla normativa sulla locazione, implica l’obbligazione, caratterizzante e non meramente accessoria o eventuale, di restituire la cosa locata in buono stato di manutenzione

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Cass. pen. n. 9750/2013

Si applica l’aggravante del deposito necessario ex art. 646, secondo comma, cod. pen. in caso di deposito cui taluno è costretto da un evento eccezionale come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non prevedibile. (Nella specie la Corte ha escluso che possa configurarsi l’aggravante e, quindi, la procedibilità d’ufficio del reato, nell’ipotesi di appropriazione da parte dell’imputato di autovetture custodite nell’autosalone di sua proprietà a seguito dell’arresto del gestore, il quale era stato costretto a riconsegnargli le chiavi, non essendo intercorso tra i due alcun contratto di deposito).

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Cass. pen. n. 16362/2012

In tema di appropriazione indebita in danno di una società, il dolo specifico consistente nella finalità di procurarsi un ingiusto profitto attraverso condotte dispositive “uti dominus”del patrimonio sociale è incompatibile con il perseguimento (in via diretta o indiretta, o anche solo putativa) di un interesse societario da parte dell’agente.

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Cass. pen. n. 44942/2011

Integra il delitto di appropriazione indebita aggravato ai sensi dell’art. 61, comma primo, n. 11 c.p. – e non quello di furto – il dipendente di una banca che si impossessi dei beni contenuti in una cassetta di sicurezza, avendone ottenuto dal cliente la chiave, in quanto detta “traditio”, a meno che non sia diversamente convenuto, riveste il significato di autorizzazione ad aprire la cassetta e, salvo prova contraria, a disporre, beninteso nell’interesse del titolare, del suo contenuto, di guisa che l’agente ha il possesso della cassetta e dei beni in essa custoditi.

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Cass. pen. n. 37954/2011

Non integra il reato di appropriazione indebita, ma mero illecito civile, la condotta del datore di lavoro che, in caso di cessione di quota della retribuzione da parte del lavoratore, ometta di versarla al cessionario. (In motivazione, la Suprema Corte ha precisato che la regola dell’acquisizione per confusione del denaro e delle cose fungibili nel patrimonio di colui che le riceve non opera ai fini della nozione di altruità accolta nell’art. 646 c.p. Non potrà, pertanto, ritenersi responsabile di appropriazione indebita colui che non adempia obbligazioni pecuniarie cui avrebbe dovuto far fronte con quote del proprio patrimonio non conferite e vincolate a tale scopo).

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Cass. pen. n. 29424/2011

Non integra il delitto di appropriazione indebita, ma un mero inadempimento di natura civilistica, la condotta di colui che ponga all’incasso un assegno datogli come anticipo del corrispettivo per la vendita di un bene, senza poi procedere alla consegna del bene medesimo all’acquirente.

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Cass. pen. n. 25344/2011

Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta della parte vincitrice di una causa civile che trattenga la somma liquidata in proprio favore dal giudice civile a titolo di refusione delle spese legali, rifiutando di consegnarla al proprio avvocato che la reclami come propria.

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Cass. pen. n. 17295/2011

Non integra il delitto di appropriazione indebita il creditore che, a fronte dell’inadempimento del debitore, eserciti a fini di garanzia del credito il diritto di ritenzione sulla cosa di proprietà di quest’ultimo legittimamente detenuta in ragione del rapporto obbligatorio, a meno che egli non compia sul bene atti di disposizione che rivelino l’intenzione di convertire il possesso in proprietà.

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Cass. pen. n. 13347/2011

Integra il reato di appropriazione indebita la condotta consistente nella mera interversione del possesso, che sussiste anche nel caso di una detenzione qualificata, conseguente all’esercizio di un potere di fatto sulla cosa, al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ravvisato la condotta appropriativa nella ritenzione di un autoveicolo, utilizzato “uti dominus”nonostante la risoluzione del contratto di “leasing”e la richiesta di restituzione del bene).

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Cass. pen. n. 42099/2010

Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del “broker”assicurativo che, nella sua qualità, si sia appropriato delle somme percepite quali premi per polizze assicurative.

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Cass. pen. n. 41462/2010

Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell’amministratore condominiale che, ricevute le somme di denaro necessarie dai condomini, ometta di versare i contributi previdenziali per il servizio di portierato.

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Cass. pen. n. 40119/2010

L’ingiusto profitto, per conseguire il quale è posta in essere la condotta di appropriazione indebita, non deve connotarsi necessariamente in senso patrimoniale, ben potendo essere di diversa natura.

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Cass. pen. n. 37298/2010

Non sussiste il concorso formale dei reati di bancarotta fraudolenta ed appropriazione indebita (nella specie con riferimento a beni oggetto di locazione finanziaria), quando oltre ad esservi perfetta identità della cosa su cui si sono concentrate le rispettive attività criminose e simultaneità delle attività stesse, unica risulti la destinazione data dal soggetto attivo ai beni da lui appresi indebitamente, in quanto la condotta dell’apprensione di beni di cui il fallito abbia la disponibilità, pur essendo astrattamente riconducibile alle due distinte ipotesi delittuose in questione, ricade sotto la previsione dell’art. 84 c.p., con la conseguenza che il reato meno grave di appropriazione indebita è assorbito da quello di bancarotta fraudolenta.

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Cass. pen. n. 15115/2010

Non integra il reato di appropriazione indebita, risolvendosi in un mero inadempimento civilistico, la condotta del datore di lavoro che omette di versare al terzo creditore del suo dipendente, somme all’uopo trattenute sulle retribuzioni spettanti al lavoratore (Nella specie, si trattava di quote associative spettanti al sindacato di categoria al quale erano iscritti i dipendenti dell’imputata).

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Cass. pen. n. 47665/2009

Il reato di appropriazione indebita è integrato anche dal mero uso indebito di una “res”, quando esso sia avvenuto eccedendo completamente i limiti del titolo in virtù del quale l’agente deteneva in custodia la stessa, di modo che l’atto compiuto comporti un impossessamento, sia pur temporaneo, del bene. (Nella specie è stato ravvisato il reato nella condotta di un gommista che – avendo ricevuto in custodia una autovettura Ferrari per la sostituzione dei pneumatici – la aveva in più occasioni usata per ragioni personali, fino a provocare un incidente stradale che aveva danneggiato gravemente l’autovettura).

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Cass. pen. n. 41663/2009

Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell’esercente la professione forense che trattenga somme riscosse a nome e per conto del cliente ancorché egli sia, a sua volta, creditore di quest’ultimo per spese e competenze relative ad incarichi professionali espletati, salva la dimostrazione non solo dell’esistenza del credito, ma anche della sua esigibilità e del suo preciso ammontare.

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Cass. pen. n. 40674/2009

Integra il reato di appropriazione indebita il compratore di una compravendita con patto di riservato dominio che, prima d’avere interamente pagato il corrispettivo, alieni la cosa acquistata.

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Cass. pen. n. 27540/2009

Non sussiste il delitto di appropriazione indebita allorchè il titolo del possesso è tale da trasferire nel possessore la proprietà del bene. (Nella fattispecie, relativa a somma versata da benefattori su un conto bancario intestato ad un’associazione per la cura di un malato, la Corte ha ritenuto che il denaro – anche se in parte utilizzato per scopi diversi da quelli di destinazione – non fosse più di proprietà nè dei donatori nè del malato, nei cui confronti l’associazione rispondeva solo a titolo obbligatorio).

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Cass. pen. n. 26820/2008

Integra il reato di appropriazione indebita il rifiuto del professionista (nella specie: patrocinante ) di restituire al cliente la documentazione ricevuta, in quanto costituisce un comportamento che eccede i limiti del titolo del possesso.

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Cass. pen. n. 15879/2008

Le norme incriminatrici dell’infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.) e dell’appropriazione indebita (art. 646 c.p.) sono in rapporto di specialità reciproca. L’infedeltà patrimoniale tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell’attualità e dell’obiettiva valutabilità, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell’atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L’appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto, e per l’irrilevanza del perseguimento di un semplice vantaggio in luogo del profitto. L’ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza dell’elemento costitutivo della « deminutio patrimonii» e dell’ingiusto profitto, ma esse differiscono per l’assenza nell’appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota l’infedeltà patrimoniale.

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Cass. pen. n. 43029/2007

Integra la condotta del reato di appropriazione indebita il sottufficiale dell’Arma dei Carabinieri che ometta di restituire, al momento in cui è posto in forza assente per motivi di salute, i proiettili costituenti il munizionamento della pistola d’ordinanza.

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Cass. pen. n. 36592/2007

Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell’intestatario fiduciario di quote di una società a responsabilità limitata che non ottemperi all’obbligo di ritrasferirle al fiduciante alla scadenza convenuta, in quanto il fiduciario ha la titolarità reale dei beni e le quote di una società, data la loro natura di bene immateriale, non rientrano nella nozione tipica di « cosa mobile».

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Cass. pen. n. 27595/2007

In tema di appropriazione indebita, la legittimazione alla proposizione della querela non presuppone l’accertamento della potestà dominicale sulle cose di cui si denuncia l’altrui impossessamento, essendo sufficiente la deduzione di un diritto di godimento. (Fattispecie in cui il locatore di un immobile, eseguita la sentenza di sfratto per morosità, aveva proposto querela nei confronti del conduttore per appropriazione indebita della mobilia di arredo).

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Cass. pen. n. 26501/2007

Il delitto di appropriazione indebita, commesso dal funzionario di banca con la concessione di un credito extra-fido, non integra una fattispecie necessariamente plurisoggettiva perché i comportamenti del soggetto beneficiato, quali l’accensione del conto e la richiesta di fido, pur necessari per la consumazione del reato sono penalmente irrilevanti. (La Corte ha altresì osservato che il soggetto beneficiato, ordinariamente ignaro del preciso contenuto della discrezionalità del funzionario, non è di regola nelle condizioni di discernere il momento in cui la condotta di quest’ultimo abbandona l’interesse della banca e diviene condotta appropriativa).

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Cass. pen. n. 15118/2007

Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del mediatore in una compravendita immobiliare che trattenga, a titolo di provvigione, prima che l’affare possa dirsi concluso con la stipulazione, necessariamente nella forma scritta, del contratto — anche preliminare — di compravendita, parte della somma di denaro datagli dal potenziale acquirente per la consegna, a titolo di caparra confirmatoria, al potenziale venditore.

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Cass. pen. n. 17239/2006

È configurabile il reato di appropriazione indebita a carico del cointestatario di un conto corrente bancario il quale, pur se facoltizzato a compiere operazioni separatamente, disponga in proprio favore, senza il consenso espresso o tacito degli altri cointestari, della somma in deposito in misura eccedente la quota parte da considerarsi di sua pertinenza, in base al criterio stabilito dagli artt. 1298 e 1854 c.c., secondo cui le parti di ciascun concreditore solidale si presumono, fino a prova contraria, uguali.

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Cass. pen. n. 40921/2005

Le norme incriminatrici dell’infedeltà patrimoniale (2634 c.c.) e dell’appropriazione indebita (646 c.p.) sono in rapporto di specialità reciproca. L’infedeltà patrimoniale tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell’attualità e dell’obiettiva valutabilità, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell’atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L’appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto, e per l’irrilevanza del perseguimento di un semplice «vantaggio» in luogo del «profitto». L’ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza dell’elemento costitutivo della deminutio patrimonii e dell’ingiusto profitto, ma esse differiscono per l’assenza nell’appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota l’infedeltà patrimoniale.

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Cass. pen. n. 34327/2005

Avuto riguardo alla nozione oggettivistica della qualità di pubblico ufficiale, quale risultante dall’attuale formulazione dell’art. 357 c.p., introdotta dall’art. 17, legge 26 aprile 1990 n. 86, è da escludere che possa ritenersi investito di detta qualità il presidente del Consiglio di un Ordine forense con riguardo ad attività non istituzionale, quale deve ritenersi quella costituita, nella specie, dalla organizzazione, senza previa deliberazione dei competenti organi dell’ordine forense, di convegni di studio finanziati con accrediti degli interessati su conti correnti non iscritti in bilancio, pur se intestati al consiglio dell’ordine e gestiti, per la carica, dal solo presidente, nulla rilevando in contrario che detta attività apparisse svolta sotto l’egida del summenzionato Consiglio e con il consenso, di fatto, dei componenti del medesimo. (In applicazione di tale principio la Corte ha quindi escluso che, nel caso in esame, potesse costituire il reato di peculato la condotta consistita nell’essersi il presidente del Consiglio dell’Ordine appropriato della somme versate sui suddetti conti correnti, ravvisandosi invece il reato di appropriazione indebita aggravata in danno dello stesso consiglio dell’ordine, cui le somme dovevano comunque ritenersi appartenenti).

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Cass. pen. n. 8764/2005

Non concretizza il reato di appropriazione indebita, nè, eventualmente quello di furto, la violazione dell’obbligo di custodia dei beni da parte dell’obbligato, in assenza della prova di comportamenti dolosamente preordinati a favorirne l’occultamento, l’appropriazione o l’impossessamento da parte di altri soggetti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la mera violazione dell’obbligo di custodia da parte dell’obbligato e dalla conseguente dispersione dei beni non discende la commissione del delitto di appropriazione indebita, ma, al piú, una responsabilità contrattuale in capo al contravventore dell’obbligo convenzionalmente assunto, anche nell’ipotesi in cui terzi cagionino, a causa della negligenza dello stesso custode, la dispersione dei beni che dovrebbero essere conservati).

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Cass. pen. n. 1327/2005

Il mancato versamento alla Cassa edile delle somme «trattenute» dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente per ferie, gratifiche natalizie e festività non integra il reato di appropriazione indebita, ma solo l’illecito amministrativo previsto dall’art. 13 del D.L.vo 19 dicembre 1994, n. 758.

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Cass. pen. n. 49301/2004

L’art. 137, comma secondo, del D.L.vo 1 settembre 1993, n. 385, nel prevedere come illecito penale il falso interno del dipendente di una banca, funzionale alla concessione di un credito ad un terzo, configura un reato di pericolo, per la cui sussistenza non è necessario che il credito sia effettivamente concesso o che il patrimonio della banca sia depauperato. Ne deriva che, ove si verifichi quest’ultima ipotesi, deve ritenersi configurabile la diversa e più grave ipotesi dell’appropriazione indebita.

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Cass. pen. n. 3924/2004

In tema di appropriazione indebita, ai fini della ricorrenza della circostanza aggravante comune della prestazione d’opera è sufficiente l’esistenza di qualsiasi rapporto, anche di mero fatto, da cui sia derivato, in capo all’agente, il possesso della cosa e che ne abbia consentito una più facile appropriazione, in virtù della particolare fiducia in lui riposta. (Fattispecie relativa al rapporto tra una associazione non riconosciuta e il suo Presidente il quale, appropriatosi di somme versate su un libretto di deposito bancario al portatore di pertinenza dell’associazione medesima, aveva lamentato con il ricorso per cassazione l’impropria configurazione del rapporto con l’ente rappresentata dal giudice di merito).
La sottrazione di somme di pertinenza di un’associazione da un libretto di deposito bancario ad opera del suo Presidente che occulti poi gli ammanchi mediante false annotazioni di versamenti per pari importi non integra il reato di truffa, bensì quello di appropriazione indebita, in quanto gli artifici e raggiri sono posti in essere dall’agente dopo l’appropriazione del danaro e al solo fine di mascherarla.

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Cass. pen. n. 39114/2003

Non sussistono gli estremi del reato di truffa, bensì quelli del reato di cui all’art. 646 c.p., nel rilascio da parte di un promotore finanziario di falsi rendiconti relativi a fondi di investimento da lui gestiti, così da sottrarre ai rispettivi intestatari parte delle somme confluite sui fondi, in quanto il possesso del denaro è già stato conseguito dall’agente al momento della realizzazione degli artifici e raggiri.

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Cass. pen. n. 38110/2003

Il reato di infedeltà patrimoniale di cui all’art. 2634 c.c., introdotto dal D.L.vo 11 aprile 2002, n. 61, ha carattere speciale rispetto al reato di appropriazione indebita previsto dall’art. 646 c.p., che, proprio per la sua natura generica, è inidoneo a tutelare il patrimonio societario dagli abusi degli amministratori, ed oggi anche dei direttori generali e dei liquidatori. Ne consegue che, per effetto dell’entrata in vigore della nuova disciplina sui reati societari, non possono ritenersi depenalizzati i fatti appropriativi commessi in precedenza (nella specie per finanziare illecitamente partiti politici) sulla base della mera aspettativa che quegli stessi fatti fossero finalizzati a procurare un vantaggio per la società. Ed infatti, la disposizione del terzo comma del menzionato art. 2634 c.c. (secondo cui non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo) trova applicazione in presenza di vantaggi compensativi – effettivamente conseguiti o «fondatamente» prevedibili, sulla base di elementi certi e non meramente aleatori – dell’appropriazione e del conseguente danno provocato alle singole società, non essendo sufficiente la mera speranza o l’aspettativa di benefici futuri. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso delle parti private avverso la sentenza del giudice dell’esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca delle sentenze di condanna per appropriazione indebita sul rilievo che il profitto ingiusto, per il quale i fatti già giudicati erano stati commessi, sarebbe stato compensato da vantaggi derivanti dal collegamento o dall’appartenenza al gruppo di società).

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Cass. pen. n. 37567/2003

La bancarotta fraudolenta per distrazione in ambito societario (artt. 216 comma 1 e 223 comma primo del R.D. 16 marzo 1942, n. 267) è figura di reato complessa, che comprende tra i propri elementi costitutivi una condotta di appopriazione indebita del bene distratto, per se stessa punibile ai sensi dell’art. 646 c.p. Ne consegue che, per il caso di identità del bene appropriato e distratto, l’agente non risponde di entrambi i reati, ma solo di quello complesso, come stabilito dall’art. 84 comma primo c.p. Qualora il delitto di appropriazione indebita sia stato oggetto di sentenza di condanna prima della dichiarazione di fallimento, non è preclusa nel successivo procedimento per bancarotta la contestazione del reato fallimentare, ma in tal caso il giudice deve, in sede di eventuale condanna per tale ultimo reato, considerare assorbito quello sanzionato ai sensi dell’art. 646 c.p., secondo un principio di equità che trova espressione anche nello scioglimento del giudicato sulle pene in caso di riconoscimento della continuazione in fase esecutiva. (In applicazione di tale principio la Corte, preso atto che il giudice di merito aveva posto in continuazione il reato fallimentare perseguito con quello di appopriazione indebita già giudicato in altra sede, ha direttamente eliminato la quota di pena pertinente al reato meno grave).

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Cass. pen. n. 30075/2003

Le somme «trattenute» dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e destinate a terzi a vario titolo (per legge, per contratto collettivo, o per ogni altro atto o fatto idoneo a far sorgere nello stesso datore di lavoro un obbligo giuridico di versare somme per conto del lavoratore) fanno parte integrante della retribuzione spettante al lavoratore come corrispettivo per la prestazione già resa; tali somme non appartengono più al datore di lavoro, che ne ha solo una disponibilità precaria, posto che esse hanno una destinazione precisa, non modificabile unilateralmente in maniera lecita ma vincolata ad un versamento da effettuare entro un termine previsto a garanzia del terzo e del lavoratore. Ne consegue che commette il reato di appropriazione indebita il datore che scientemente lascia trascorrere il termine per il versamento, manifestando così la volontà di appropriarsi di una somma non sua e di cui solo provvisoriamente dispone. (Fattispecie relativa ad omesso versamento di contributi in favore della Nuova Cassa Edile).

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Cass. pen. n. 17642/2003

In tema di millantato credito, la ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 346 c.p. – contenente la previsione di un titolo autonomo di reato rispetto alla fattispecie descritta nel primo comma della medesima disposizione – si differenzia dal delitto di truffa, per la diversità della condotta, non essendo necessaria né la millanteria né una generica mediazione, nonché dell’oggetto della tutela penale, che nella truffa è il patrimonio e nel millantato credito è esclusivamente il prestigio della pubblica amministrazione, con la conseguenza che unica parte offesa è quest’ultima e non colui che abbia versato somme al millantatore, che è semplice soggetto danneggiato.

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Cass. pen. n. 12965/2003

Il reato di appropriazione indebita si consuma con l’interversione oggettiva del possesso e non può avere rilievo la pretesa confusione di res fungibili nel contratto di deposito, in applicazione di nozioni civilistiche. (Nella fattispecie, il reato è stato ritenuto configurabile in capo all’agente assicurativo che, avendo la facoltà di riscuotere i premi dagli assicurati e di versarli alla società preponente secondo modalità e termini definiti, profittando della disponibilità delle somme nel conto corrente, se ne era appropriato, come emergeva anche da una serie di omissioni contabili).

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Cass. pen. n. 9933/2003

Presupposto del delitto di peculato è il possesso o la disponibilità della cosa o del denaro altrui da parte del pubblico ufficiale, per una ragione di ufficio, ossia in conseguenza delle specifiche competenze e funzioni svolte, derivanti sia da norme che da prassi e consuetudini. Al contrario, non rientra nella nozione di “ragione di ufficio” il possesso o l’affidamento, meramente occasionale, del denaro o bene altrui al pubblico ufficiale. Ne consegue che non integra il delitto di peculato, bensì quello di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61 n. 11 c.p., la condotta di un sindaco che abbia distratto somme di denaro, che gli erano state consegnate, in via fiduciaria, dalla ragioneria comunale, per provvedere al versamento dei corrispettivi trimestrali dell’IVA dovuti dall’Ente.

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Cass. pen. n. 32963/2002

Non è configurabile il reato di appropriazione indebita aggravata nel caso di omesso, tempestivo pagamento dei canoni c.d. “di fognatura” dovuti, ai sensi dell’art. 17, comma 7, dell’abrogata legge 10 maggio 1976 n. 319, da parte dell’ente gestore del servizio di acquedotto a quello che gestisce il servizio di raccolta, trattamento e scarico delle acque di rifiuto, trattandosi di condotta che costituisce soltanto inadempimento di obbligazione propria del soggetto tenuto al suddetto pagamento, nulla rilevando che l’ente gestore dell’acquedotto, esercitando un diritto proprio riconosciutogli dalla legge, abbia riscosso dagli utenti, nei confronti dei quali è legittimato a rivalersi, l’importo corrispondente ai suddetti canoni. (Mass. redaz.).

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Cass. pen. n. 26440/2002

Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento e nel luogo in cui l’agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del proprietario, in quanto significativo dell’immutazione del mero possesso in dominio (come ad esempio l’atto di disposizione del bene riservato al proprietario o l’esplicito rifiuto di restituzione della cosa posseduta). Ne consegue che il momento consumativo non è necessariamente integrato dalla mancata restituzione della cosa nel termine pattuito, potendo ad essa attribuirsi valore sintomatico di una condotta appropriativa pregressa. (Nella specie la Corte ha ritenuto che sussistesse la competenza dell’A.G. ove aveva sede la società locataria dei beni, ivi essendo esercitato il possesso dei medesimi ed ivi dovendosi, pertanto, ritenere consumata la pretesa condotta appropriativa, con inversione del titolo del possesso, stante la valenza meramente sintomatica di un pregresso comportamento illecito attribuibile alla mancata restituzione dei beni nel termine prescritto e nel luogo a ciò deputato).

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Cass. pen. n. 13551/2002

Integra il reato di appropriazione indebita e non quello di sottrazione di cose comuni la condotta del condomino il quale, mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, si impossessi di energia elettrica destinata all’alimentazione di apparecchi ed impianti di proprietà comune. Il reato di appropriazione indebita, da parte di un condomino, di energia elettrica destinata ad uso comune del condominio non può essere ritenuto aggravato, ai sensi dell’art. 61 n. 11 c.p., da abuso di relazioni di coabitazione, non essendo configurabile un tal genere di relazioni tra inquilini di uno stesso stabile condominiale, ma soltanto tra quelli che essi che vivono nella stessa abitazione.

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Cass. pen. n. 10774/2002

L’omessa restituzione della cosa e la ritenzione a titolo precario, a garanzia di un preteso diritto di credito, non integra il reato di appropriazione indebita ai sensi dell’art. 646 c.p., in quanto non modifica il rapporto tra il detentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione uti dominus e l’intezione soggettiva di interversione del possesso.

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Cass. pen. n. 43704/2001

All’autista giudiziario non può essere riconosciuto il requisito di incaricato di pubblico servizio, secondo la formulazione dell’art. 358 c.p., dettata dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, che esclude tale qualifica per le attività caratterizzate dallo svolgimento di semplici mansioni d’ordine e dalla prestazione di opera meramente materiale. Ne consegue che non è configurabile il delitto di peculato, ma quello di appropriazione indebita, aggravato dal rapporto di prestazione d’opera (artt. 646, 61 n. 11 c.p.), nella condotta dell’autista che abbia utilizzato i buoni per l’acquisto di benzina per fini diversi da quelli di ufficio.

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Cass. pen. n. 21810/2001

Ai fini della configurabilità del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), la nozione di «possesso» non va individuata facendo riferimento alle regole proprie del diritto civile, bensì in via autonoma, avendo riguardo ad un concetto più ampio che include ogni detenzione del bene, a qualsiasi titolo, tale da consentire una signoria immediata sulla cosa al di fuori della diretta sorveglianza e disponibilità della stessa da parte del proprietario o di altri che vi abbiano un maggiore potere giuridico. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha ritenuto che integrasse il reato di cui all’art. 646 c.p. e non invece quello di furto la condotta appropriativa posta in essere dal depositario della res altrui).

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Cass. pen. n. 8727/2000

Le Federazioni sportive nonché i relativi Comitati regionali sono di norma soggetti di diritto privato, legati al C.O.N.I. da un rapporto intersoggettivo esterno, nel senso che gli enti restano autonomi l’uno dall’altro e non vi è confluenza degli interessi e delle funzioni. La Federazione sportiva assume connotazione pubblicistica solo allorché agisce come organo del C.O.N.I., e il rapporto intersoggettivo lascia spazio a quello di compenetrazione organica, il che si verifica, a norma dell’art. 2 del D.P.R. n. 530 del 1974, solo in relazione «all’esercizio delle attività sportive ricadenti nell’ambito della rispettiva competenza». Non integra, pertanto, il reato peculato, ma quello di appropriazione indebita aggravata, a norma degli artt. 646 e 61 n. 11 c.p., il fatto dell’amministratore di un Comitato regionale di una Federazione sportiva (nella specie, la Federazione Motociclistica Italiana) che si appropria del denaro versato dai tesserati, difettando una formale e specifica destinazione di tali fondi all’esercizio della pratica sportiva.

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Cass. pen. n. 1151/2000

Integra il delitto di cui all’art. 646 c.p. la condotta del prenditore che ponga all’incasso un assegno bancario, appropriandosi della somma riscossa, in violazione del patto di garanzia concluso con l’emittente. (Nell’occasione la Corte ha precisato, così disattendendo l’eccezione di nullità del patto di garanzia, che il normale regime di circolazione dell’assegno bancario, cui inerisce la regola del pagamento a vista e dell’invalidità di ogni contraria disposizione riportata per iscritto sul titolo stesso, non esclude che le parti di un rapporto giuridico, nella loro autonomia negoziale, possano utilizzare l’assegno bancario, anziché nella sua funzione tipica di titolo di credito, come strumento di garanzia per le obbligazioni pattuite).

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Cass. pen. n. 4018/2000

Il fatto che taluno, essendo cointestatario a firma disgiunta di un conto corrente bancario, possa prelevare, con il consenso espresso o tacito degli altri intestatari, somme eccedenti la propria quota, non è di ostacolo alla configurabilità a suo carico del reato di appropriazione indebita, qualora tali prelievi siano effettuati in assenza di detto consenso.

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Cass. pen. n. 11655/1999

In tema di appropriazione indebita, ai fini della ricorrenza dell’aggravante della prestazione d’opera, è sufficiente la esistenza di un rapporto, anche di natura meramente fattuale, che abbia rappresentato, quantomeno, occasione (se non anche ragione giuridica) del possesso da parte dell’imputato e che abbia quindi consentito a quest’ultimo di commettere con maggiore facilità il reato, approfittando della particolare fiducia in lui riposta. (Fattispecie nella quale il ricorrente aveva rappresentato che impropriamente gli era stato attribuito dal giudice di merito il ruolo di agente finanziario, mentre egli era un semplice intermediario finanziario).

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Cass. pen. n. 10460/1999

In tema di circostanze del reato, per la sussistenza della aggravante di abuso di relazioni di prestazioni d’opera, non è necessario che il rapporto intercorra direttamente tra l’autore del fatto e la persona offesa, essendo sufficiente che l’agente si sia avvalso della esistenza di tale relazione, nel senso che la esistenza del rapporto di prestazione d’opera gli abbia dato l’occasione di commettere il reato in danno di altri soggetti, agevolandone la esecuzione. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita nella quale l’imputato, abusando della sua qualità di amministratore di una sas, si era appropriato di una ingente somma di denaro, occultandone le tracce con false appostazioni contabili. La Cassazione, nell’enunciare il principio sopra riportato, ha ritenuto che, pur essendo tenuto a prestazioni d’opera nei confronti della società e non dei soci uti singuli, l’aggravante fosse stata correttamente contestata).

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Cass. pen. n. 6917/1999

Integra il delitto di appropriazione indebita e non quello di furto la condotta di chi, avendo il possesso di energia elettrica sulla base di regolare contratto, la destina ad uso diverso rispetto a quello previsto nello stesso contratto, per procurarsi un ingiusto profitto, rappresentato nella specie dall’illuminazione di un fabbricato costruito in difetto di concessione edilizia.

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Cass. pen. n. 5785/1999

Le somme «trattenute» dal datore di lavoro sulla retribuzione del dipendente e destinate a terzi a vario titolo (per legge, per contratto collettivo o per ogni altro atto o fatto idoneo a far sorgere nello stesso datore di lavoro un obbligo giuridico di versare somme per conto del lavoratore) fanno parte integrante della retribuzione spettante al lavoratore come corrispettivo per la prestazione già resa; tali somme dunque non appartengono più al datore di lavoro, che ne ha solo una disponibilità precaria posto che esse hanno una destinazione precisa, non modificabile unilateralmente in maniera lecita ma vincolata ad un versamento da effettuare entro un termine previsto a garanzia del terzo e del lavoratore. Ne deriva che commette il reato di appropriazione indebita il datore che scientemente lascia trascorrere il termine per il versamento, manifestando così la volontà di appropriarsi di una somma non sua e di cui solo provvisoriamente dispone. (Fattispecie relativa ad omesso versamento di contributi in favore della «Nuova Cassa Edile»).

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Cass. pen. n. 1119/1999

In tema di appropriazione indebita, l’evento del reato si realizza nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà dell’agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel luogo e nel tempo in cui si compie l’azione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che, in un’ipotesi in cui l’agente aveva posto all’incasso alcuni assegni ricevuti a titolo di garanzia, informandone telefonicamente il debitore, il reato si fosse perfezionato non nel luogo della negoziazione dei titoli bensì in quello in cui si trovava la persona offesa al momento della ricezione della predetta comunicazione).

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Cass. pen. n. 1824/1998

Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui insieme all’elemento soggettivo concorre obiettivamente un atto di disposizione del bene, non essendo sufficiente per la configurabilità del reato la sola intenzione di convertire il possesso in dominio, ove essa non si sia concretamente realizzata; pertanto, nel caso di appropriazione di titoli di credito, tale condizione si realizza con il porre in circolazione i titoli stessi, perché solo in tal modo ed in quel momento si manifesta la volontà del possessore di invertire il titolo del possesso per trarre dalla cosa un ingiusto profitto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto tempestiva la querela proposta entro i novanta giorni dalla presentazione dei titoli per l’incasso, ritenendo irrilevante, al fine della decorrenza del termine, il rifiuto di restituzione opposto dall’imputato alla richiesta della persona offesa).

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Cass. pen. n. 1245/1998

La creazione di riserve occulte e l’utilizzazione extrabilancio di fondi sociali non sono di per sè sufficienti ad integrare il delitto di appropriazione indebita; deve infatti escludersi che possa essere qualificata come distrattiva, e tantomeno come appropriativa, un’erogazione di danaro che, pur compiuta in violazione delle norme organizzative della società, risponda a un interesse riconducibile anche indirettamente all’oggetto sociale; è da ritenersi, infatti, che per aversi appropriazione sia necessaria una condotta che non risulti giustificata o giustificabile come pertinente all’azione o all’interesse della società, in quanto può accadere che una persona giuridica, attraverso i suoi organi, persegua i propri scopi con mezzi illeciti, senza che ciò comporti di per sè l’interruzione del rapporto organico. Da ciò consegue che né il versamento dei fondi extrabilancio su conti non formalmente riconducibili alla società né la destinazione di tali fondi al perseguimento con mezzi illeciti degli interessi sociali integrano gli estremi dell’appropriazione indebita, fermo restando comunque che il gestore di tali occulte riserve deve ritenersi gravato da un rigoroso onere di provarne l’effettiva destinazione allo scopo predetto. (Fattispecie in tema di finanziamenti illeciti a partiti politici; nell’occasione la Corte ha precisato che l’appropriazione indebita è invece configurabile, e concorre pertanto con il delitto di cui all’art. 7 L. 2 maggio 1974, n. 195, allorché l’illecito finanziamento di partiti politici con fondi occulti sia erogato nell’interesse personale ed esclusivo dell’amministratore).

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Cass. pen. n. 8621/1997

Non sono qualificabili come res nullius e neppure come res derelictae gli oggetti rinvenuti sulle salme inumate nei cimiteri ovvero durante le operazioni di bonifica dei campi cimiteriali, trattandosi di oggetti da ritenere, quanto meno presuntivamente, appartenuti ai defunti o a coloro che hanno inteso testimoniare a questi ultimi il loro affetto ed onorare la memoria, ed ai quali, quindi, in tal modo, è stata data da chi poteva disporne, sia jure successionis, sia a titolo di mero possesso, una specifica destinazione, la quale può dirsi venuta meno solo in presenza di rinuncia, come nel caso in cui la persona legittimata, pur posta in condizioni di intervenire alle operazioni di riesumazione o informata del rinvenimento di cose che potrebbero appartenerle, non si presenti ovvero ponga in essere altro comportamento manifestante inequivoco disinteresse verso gli oggetti rinvenuti o rinvenibili. (Nella specie, in applicazione di tali principi, la S.C. ha ritenuto che correttamente fosse stata ritenuta la penale responsabilità, a titolo di appropriazione indebita aggravata, di taluni dipendenti comunali, addetti al settore cimiteriale, i quali si erano impossessati di oggetti preziosi rinvenuti su salme delle quali era stata disposta la riesumazione, ovvero nel terreno del cimitero, nel corso di operazioni di bonifica).

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Cass. pen. n. 5499/1997

Si configura il delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) nell’ipotesi in cui il soggetto incassi un assegno datogli a garanzia di accordo negoziale successivamente non perfezionatosi: ciò in quanto la condotta realizza una inversione del possesso in dominio in ordine alla somma relativa al titolo di credito posto all’incasso.

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Cass. pen. n. 5136/1997

Sussiste il delitto di appropriazione indebita nel fatto dell’amministratore di società che, costituendo riserve di danaro extrabilancio, con gestione occulta, le distragga in favore di terzi per scopi illeciti ed estranei all’oggetto sociale ed alle finalità aziendali, così procurando ad essi un ingiusto profitto: la condotta di appropriazione, che caratterizza il delitto di cui all’art. 646 c.p., consiste infatti non solo nell’annettere al proprio patrimonio il danaro o la cosa mobile altrui, bensì anche nel disporne arbitrariamente, uti dominus, sotto qualsiasi forma, in modo tale che ne derivi per il proprietario la perdita irreversibile. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto sussistente il delitto di appropriazione indebita nel caso di un amministratore di società di capitali il quale, omettendo l’annotazione, la fatturazione e l’iscrizione a bilancio di una quota dei ricavi d’impresa, aveva creato riserve occulte utilizzate per pagare, tra l’altro, politici ed amministratori che gestivano appalti pubblici ed ufficiali della Guardia di finanza corrotti o concussori).

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Cass. pen. n. 2032/1997

In tema di distinzione tra furto e appropriazione indebita, è decisiva l’indagine circa il potere di disponibilità sul bene da parte dell’agente. Se questo sussiste, il mancato rispetto dei limiti in ordine alla utilizzabilità del bene integra il reato di appropriazione indebita; in caso contrario, è configurabile il reato di furto. Conformemente a tale principio, deve ritenersi sussistere il reato di furto a carico del dipendente di una società operante nel settore della vigilanza privata e del trasporto valori che sottragga il denaro a lui affidato esclusivamente per l’espletamento di una attività di ordine materiale, quale il trasporto, il deposito, la conservazione e la consegna di tale bene, con le connesse operazioni burocratiche. In tale ipotesi, infatti, l’agente non disponendo autonomamente del denaro, nel senso giuridico sopra evidenziato, con la sottrazione di esso se ne «impossessa», così realizzando la fattispecie criminosa di cui all’art. 624 c.p.

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Cass. pen. n. 705/1997

Poiché, ai sensi degli artt. 1705 e 1706 c.c., il mandato senza rappresentanza ha un’efficacia reale, oltre che obbligatoria, tanto che il mandante può agire come proprietario delle cose mobili acquistate per suo conto sia nei confronti del terzo che dello stesso mandatario, sicché il bene oggetto del contratto si considera come acquisito fin dal momento dell’esecuzione del mandato al suo patrimonio, è configurabile il delitto di appropriazione indebita nell’ipotesi in cui il mandatario disponga uti dominus di titoli obbligazionari acquistati per conto del mandante. (Nell’affermare detto principio la Corte ha altresì precisato che nella specie la proprietà dei titoli di credito doveva ritenersi trasmessa al mandante in virtù del contratto, il cui effetto traslativo non richiede la consegna dei relativi documenti, necessaria esclusivamente, ai sensi dell’art. 2003 c.c., per l’esercizio dei diritti che vi sono incorporati).

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Cass. pen. n. 4316/1996

Ai fini della configurabilità dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p., la relazione di coabitazione (al cui abuso si ricollega l’aumento di pena) è data dalla circostanza oggettiva della convivenza più o meno protratta nel tempo – e, comunque, per un periodo apprezzabile – non solo nel medesimo appartamento, ma anche, secondo un concetto più lato del termine «coabitazione», nel medesimo immobile. (In applicazione di detto principio la Corte ha ritenuto la sussistenza dell’aggravante de qua nell’ipotesi di appropriazione indebita di energia elettrica destinata ai servizi comuni da parte di un condomino che aveva effettuato un allaccio abusivo a valle del contatore condominiale).
Integra il delitto di appropriazione indebita, e non quello di sottrazione di cose comuni previsto dall’art. 627 c.p., la condotta di colui che faccia propria la cosa mobile di cui sia già possessore, pur se a titolo di compossesso pro indiviso: non è possibile, infatti, configurare una «sottrazione» da parte di chi si trovi attualmente, anche se solo pro quota, in possesso del bene. (In attuazione di detto principio la Corte ha ritenuto configurabile il delitto di cui all’art. 646 c.p. nell’impossessamento da parte di un condomino, attuato mediante allaccio abusivo a valle del contatore condominiale, dell’energia elettrica destinata all’alimentazione dell’impianto di illuminazione e degli altri apparecchi di proprietà comune, argomentando sul presupposto che tutti i partecipanti al condominio, compreso l’agente, dovevano reputarsi compossessori dell’energia elettrica somministrata dall’ente erogatore).

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Cass. pen. n. 2717/1996

Nel reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), per la configurabilità della circostanza aggravante di cui all’art. 61 n. 11 c.p., l’espressione «abuso di relazioni di prestazione di opera» abbraccia, oltre all’ipotesi di un contratto di lavoro, tutti i rapporti giuridici che comportino l’obbligo di un facere e che instaurino, comunque, tra le parti un rapporto di fiducia dal quale possa essere agevolata la commissione del fatto. In ogni caso, all’origine del possesso della cosa, deve esservi un rapporto giuridico apprezzabile, che non si risolva in un rapporto meramente occasionale ed estemporaneo, connesso a ragioni di semplice amicizia.

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Cass. pen. n. 6526/1995

Commette furto e non appropriazione indebita di cosa smarrita chi si impossessa, dopo un diverbio avuto con un’altra persona, del portafogli inavvertitamente sfuggito di tasca a quest’ultima nel corso del litigio.

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Cass. pen. n. 3445/1995

È configurabile il reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 c.p., e non di appropriazione indebita di uso, nel caso in cui l’amministratore e i soci di maggioranza, avvalendosi della loro posizione di ingerenza e di direzione di una società, abbiano rimosso, dal luogo ove erano custoditi, documenti contenenti disegni industriali-tecnici della società medesima (destinati a rimanere segreti o, quanto meno, riservati) li abbiano fotocopiati, li abbiano rimessi al loro posto ed abbiano passato le fotocopie ad una società concorrente, che abbia usufruito della tecnologia così indebitamente acquisita. (Nella specie, la S.C. ha osservato che l’appropriazione del documento era solo una modalità per acquisire le notizie tecniche ivi contenute e il conseguire la fotocopia era, per il fine degli agenti, equipollente al possesso dell’originale, che una volta riprodotto, veniva ricollocato al suo posto privo di ogni valore intrinseco e finanziabile se non quello, irrisorio del supporto cartaceo: l’uso fattone, assolutamente non legittimo, pur non deteriorando materialmente il documento, ne aveva approvato il valore costituendo un totale svuotamento della utilizzazione dell’oggetto; sicché, dal momento che con l’impossessamento, pur momentaneo, e con la conseguente fotocopiatura gli agenti hanno tratto ogni possibile godimento dell’oggetto — sì che la restituzione del documento privo di valore si potrebbe ritenere un post factum penalmente irrilevante —, si esula dalla configurabilità di un’appropriazione indebita di uso).

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Cass. pen. n. 374/1995

Chi è adibito, all’interno di un supermercato, a compiti di cassiere presso uno dei registratori di cassa, con l’ulteriore incarico di effettuare le operazioni di chiusura contabile e di consegnare il denaro dell’incasso alla direzione, ha valido titolo per detenere le somme per il periodo di tempo necessario allo svolgimento dei detti compiti. Qualora risulti da comportamenti esteriori univoci e concludenti la volontà del soggetto di tenere il denaro per sé come proprio, è ravvisabile a carico dello stesso il reato di appropriazione indebita, e non già quello di furto.

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Cass. pen. n. 12367/1994

Non sussiste l’aggravante dell’abuso di relazioni di prestazione d’opera (art. 61, n. 11, c.p.) nell’ipotesi di appropriazione indebita di un bene detenuto in locazione finanziaria; nel contratto di locazione finanziaria, infatti, non è ravvisabile l’esistenza di un obbligo di facere, implicante un rapporto di fiducia che agevoli la commissione del reato: oggetto del negozio è infatti l’utilizzazione del bene concesso verso un canone, e l’obbligo dell’accipiens di conservarlo in buono stato in vista della futura restituzione costituisce una prestazione del tutto accessoria che non può caratterizzare o modificare l’essenza del contratto.

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Cass. pen. n. 2337/1994

Nella condotta del dirigente di una banca che, travalicando i suoi poteri, ha messo a disposizione del cliente somme di denaro, delle quali aveva la disponibilità, accreditando sul conto dello stesso o pagando direttamente un numero rilevantissimo di assegni privi di provvista, appaiono configurabili tutti i requisiti dell’appropriazione indebita: il possesso da parte del dirigente, incontestabile dato che egli ha potuto disporre concretamente del denaro; l’abuso dei suoi poteri; l’esercizio di un potere di dominio dal quale è derivata la cessione del danaro (l’interversione del possesso può ben essere realizzata mediante la cessione del bene ad un terzo).

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Cass. pen. n. 10683/1993

Commette il reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 c.p. il datore di lavoro che, anziché accantonare presso un istituto di credito le percentuali da lui trattenute sulle somme spettanti ai lavoratori edili per ferie, gratifica natalizia e festività soppresse, mantenga le stesse, di proprietà dei dipendenti, nella sua materiale disponibilità esclusiva e infatti, l’ulteriore permanere di tali percentuali nel possesso del datore di lavoro costituisce un fatto successivo, distinto ed autonomo rispetto all’omesso accantonamento mediante deposito presso un istituto bancario.

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Cass. pen. n. 5228/1993

Ovunque vige il sistema di prelievo diretto degli oggetti esposti sui banchi di vendita o sugli appositi scaffali, risponde di furto e non di appropriazione indebita o di insolvenza fraudolenta chi, dopo aver prelevata direttamente la merce, la porti via senza pagarla.

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Cass. pen. n. 5081/1993

In tema di appropriazione indebita, non sussiste il profitto ingiusto, richiesto per l’integrazione del reato, quando l’appropriazione sia realizzata in accordo con la volontà del titolare dei beni che sono oggetto della condotta. (Fattispecie nella quale la Suprema Corte ha statuito che l’omessa adozione dell’atto pubblico rende nulla la donazione di un certificato di deposito nominativo, di un libretto al portatore e di un assegno bancario ai fini civilistici, ma esclude l’ingiustizia del profitto, poiché l’agente si è appropriato dei beni nella consapevolezza di agire secondo la volontà della benefattrice).

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Cass. pen. n. 383/1993

È configurabile il delitto di cui all’art. 646 c.p. nell’ipotesi di indebita appropriazione di somme di denaro di una società quando il furto è addebitabile a tutti i soci che abbiano agito in concorso materiale o previo accordo tra loro, non riflettendo in tale evenienza la «altruità» della cosa rispetto a coloro che di essa dispongono quali proprietari. Ricorre in tale caso anche l’aggravante di cui all’art. 61, n. 11, c.p. (Fattispecie di socio di società di assicurazione che disponga per sé di somme di denaro destinate alla società e, come tali, appartenenti al patrimonio sociale).

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Cass. pen. n. 9530/1990

È colpevole del delitto di appropriazione indebita colui che, sulla base di un rapporto societario, dopo aver venduto merce da altri affidatagli per la vendita e dopo averne riscosso il prezzo, non provvede a versare al consocio, sulle somme riscosse, la quota percentuale di esse e nemmeno sul ricavato, al netto di eventuali detrazioni del denaro occorrente per la fornitura di altre merci da commerciare, non contabilizza i corrispettivi delle merci piazzate e non ne rende conto. In tal modo infatti il socio opera una vietata inversione del titolo del possesso.

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Cass. pen. n. 7649/1990

Sussiste il delitto di appropriazione indebita nel caso in cui un soggetto utilizzi un assegno da altri firmato in bianco, per scopi diversi rispetto a quelli concordati (nel caso di specie per estinguere un proprio debito privato anziché per conseguire un finanziamento).

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Cass. pen. n. 1867/1990

Non tutta l’attività di una banca può rientrare sotto la qualificazione pubblicistica, e tanto meno quella preposta alla raccolta e distribuzione di risparmi e di crediti. Agendo in tale settore, il dipendente della banca non opera come incaricato di pubblico servizio e, pertanto, l’attività svolta dal preposto dell’agenzia di una banca, mirata all’appropriazione di assegni emessi da clienti dell’agenzia medesima, va inquadrata sotto la fattispecie di appropriazione indebita, aggravata dal rapporto di prestazione d’opera, e non sotto quella di peculato.

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Cass. pen. n. 13662/1989

L’appropriazione, da parte del dipendente di banca, di somma appartenente all’azienda di credito, della quale egli abbia il possesso per ragione del suo ufficio, integra l’ipotesi criminosa prevista dagli artt. 61, n. 11 e 646 c.p.

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Cass. pen. n. 11628/1989

Il riferimento al concetto civilistico di altruità non può trovare applicazione nell’ambito penalistico della appropriazione indebita, sussistendo gli elementi costitutivi dell’ipotesi di cui all’art. 646 c.p., in presenza dell’animus proprio del delitto in esame, anche, allorché la res sia, come il danaro, fungibile. Infatti, la ratio di tale norma deve essere individuata nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l’autonoma disponibilità della res, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso della stessa, altresì nel caso in cui si tratti di una somma di danaro. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorsi, è stata ritenuta la sussistenza del reato a carico di esercente attività di promozioni immobiliari il quale aveva omesso di consegnare le somme incassate ai venditori destinatari delle somme predette. La S.C. ha affermato che il possesso da parte dell’agente delle somme, tenuto conto dei limiti dell’incarico conferitogli, non poteva comportare, in mancanza di una espressa facoltà di utilizzazione del denaro, che un implicito divieto di utilizzazione, senza acquisizione, pertanto, della proprietà del danaro stesso da parte dell’agente, che tale acquisizione aveva sostenuto nei motivi di ricorso per escludere la configurabilità del reato di appropriazione indebita).

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Cass. pen. n. 9225/1989

Nel reato di appropriazione indebita non può essere fatto valere il principio della compensazione con credito preesistente, allorché si tratti di crediti non certi nel loro ammontare, né liquidi.

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Cass. pen. n. 377/1989

L’appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 9 c.p., a differenza del peculato e della malversazione che richiedono nel soggetto il possesso del denaro o della cosa mobile per ragioni di ufficio o di servizio, postula che il possesso della cosa sia stato devoluto all’agente intuitu personae, mentre l’abuso dei propri poteri o l’inosservanza dei propri doveri gli servono non già a procurarsi quel possesso, bensì ad agevolarlo nella realizzazione della condotta tipica del reato che è quello di far propria la cosa stessa.

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Cass. pen. n. 10180/1988

In tema di appropriazione indebita, ai fini della integrazione dell’aggravante di abuso di relazione di prestazione d’opera, o altri similari rapporti, di cui all’art. 61, n. 11, c.p., occorre che all’origine del possesso della cosa vi sia comunque un rapporto di prestazione d’opera, che non si risolva in un semplice rapporto fiduciario.

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Cass. pen. n. 8179/1988

In virtù della normativa vigente le operazioni bancarie strettamente attinenti alla gestione del credito e del risparmio hanno natura privatistica senza che ciò escluda che il comportamento del dipendente di un istituto bancario il quale fraudolentemente o indebitamente eroghi somme di danaro a favore di un terzo, al fine di procurargli un ingiusto profitto, debba essere penalmente sanzionato, in maniera alternativa o meno, come truffa, appropriazione indebita e/o falso. Ne consegue che qualora il direttore di un istituto bancario, in collusione con un cliente ed omettendo i doverosi controlli interni, metta a disposizione dello stesso somme di danaro, accreditando sul di lui conto o pagando direttamente assegni privi di provvista, si deve ritenere consumato il delitto di appropriazione indebita e non quello di truffa, in quanto la qualità di direttore consente all’agente un’ampia e materiale disponibilità delle somme depositate in banca, rispetto alle quali, con l’attribuzione diretta o l’accreditamento al terzo egli si comporta uti dominus.

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Cass. pen. n. 7079/1988

Il presupposto del delitto di appropriazione indebita è costituito da un preesistente possesso della cosa altrui da parte dell’agente, cioè da una situazione di fatto che si concretizzi nell’esercizio di un potere autonomo sulla cosa, al di fuori dei poteri di vigilanza e di custodia che spettano giuridicamente al proprietario. Laddove, invece, sussiste un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento condizionato e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione, che non attribuisca all’agente alcun potere di autonoma disponibilità sulla cosa medesima, si versa nell’ipotesi di furto e non in quella di appropriazione indebita. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza di furto, i giudici avevano rilevato che sulle cose sottratte — denaro ed autofurgone — l’autista non aveva un potere analogo a quello del proprietario, ma una detenzione nomine alieno resa ancor più precaria dall’indispensabile presenza a bordo dell’autofurgone, durante il trasporto, di due guardie giurate, che avevano il dovere professionale di non scendere mai dal mezzo e della cui presenza l’imputato medesimo si era liberato fraudolentemente).

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Cass. pen. n. 6791/1988

Negli atti di gestione di un’impresa bancaria non è ravvisabile l’esercizio di una pubblica funzione o di un pubblico servizio con la conseguenza che, venuta meno la qualità di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio in capo ai dipendenti, l’appropriazione di alcuni blocchetti di assegni compiuta da uno di essi, con approfittamento di tale qualità, integra gli estremi del reato di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 c.p., non quella del reato di peculato di cui all’art. 314 c.p.

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Cass. pen. n. 2936/1988

Il funzionario di banca che, al di fuori di un contratto bancario o al di fuori della provvista di un semplice contratto di c/c, disponga in favore del cliente per somme delle quali abbia il possesso e la disponibilità per ragioni del suo ufficio, risponde sempre del delitto di appropriazione indebita aggravata; anche nel secondo dei casi suddetti, quando l’erogazione di denaro superi la provvista, dato che opera egualmente con danaro della banca, non disponibile per il cliente e con indebita arbitraria assunzione dei poteri propri ed esclusivi del consiglio di amministrazione.

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Cass. pen. n. 2896/1988

Gli amministratori e i dipendenti degli istituti bancari non svolgono, nell’esercizio dei compiti dell’impresa, una attività di pubblico servizio, ma una attività imprenditoriale di natura privata sicché non rivestono la qualità di incaricati di un pubblico servizio. Ne consegue che l’impiegato di banca, il quale distragga a proprio profitto somme di danaro addebitando su conti correnti di clienti della filiale assegni propri e formi varie scritture contabili false per addebitare le somme distratte sulle schede dei c/c commette appropriazione indebita aggravata a norma dell’art. 61 n. 11 c.p. e falsità in scrittura privata.

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Cass. pen. n. 10339/1987

Il mancato versamento dei contributi previdenziali da parte del datore di lavoro, oltre il decimo giorno di scadenza del termine previsto entro cui deve essere effettuato a favore dell’Inps, integra il reato di appropriazione indebita. Infatti, titolare del diritto di proprietà di tale somma è il dipendente dal momento del pagamento del salario o dello stipendio fino a quello del versamento all’istituto previdenziale.

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Cass. pen. n. 8342/1987

La concessione abusiva di fido commessa da un dipendente bancario che non riveste la qualifica di pubblico ufficiale né di incaricato di pubblico servizio non integra gli estremi dell’appropriazione indebita poiché tale reato prevede come condotta punibile solo l’appropriazione e non la distrazione.

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Cass. pen. n. 1231/1987

Il semplice possesso di un libretto di deposito al portatore, mentre legittima la riscossione del denaro depositato, con esonero di responsabilità dell’istituto bancario, non fa però acquistare al portatore la proprietà del denaro, a meno che questi non dimostri di averne titolo. (Pertanto è ravvisabile il delitto di cui all’art. 646 c.p. l’appropriazione da parte del mero possessore del libretto di risparmio della somma di danaro riscossa a seguito di presentazione all’istituto bancario del libretto medesimo).

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Cass. pen. n. 657/1987

Commette furto, e non appropriazione indebita, il detenuto che evade indossando indumenti dell’amministrazione penitenziaria, poiché egli ha la mera detenzione, e non il possesso, degli indumenti che indossa e di cui gli è consentito l’uso nell’ambito dell’istituto carcerario, o anche altrove in caso di ammissione al regime di semilibertà, sotto il controllo degli organi preposti alla sua vigilanza.

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Cass. pen. n. 1472/1986

Nel sistema delle partecipazioni statali deve essere attribuita natura privatistica al rapporto intercorrente tra gli enti pubblici di gestione e le società per azioni di cui tali enti si avvalgano per la realizzazione completa dei relativi fini. Infatti, il principio secondo cui, in relazione all’attività imprenditoriale degli enti pubblici economici, non è configurabile, in difetto di specifica previsione legislativa, un assoggettamento degli amministratori degli enti medesimi che con riguardo agli enti di gestione delle partecipazioni statali (Iri, Eni, Egam, Ente Cinema, ecc.), né valgono ad escludere la natura privatistica dell’attività stessa il carattere vincolante delle direttive e dei programmi politici e ministeriali nel settore delle partecipazioni statali e la conseguente strumentalità degli enti di gestione rispetto ai fini dello Stato. Sicché a carico degli amministratori delle società per azioni, quali legali rappresentanti di società di natura privata, deve escludersi la configurabilità di reati propri del pubblico ufficiale o dell’incaricato di un pubblico servizio, quale il peculato, ma deve ravvisarsi, ove risultino accertati gli elementi costitutivi, la diversa figura dell’appropriazione indebita. (Nella specie è stato affermato il carattere privatistico dei rapporti intercorrenti tra l’ente minerario siciliano — Ems — quale ente pubblico economico di gestione, e l’Emsas e l’Italkali, appartenenti le ultime due, ai sensi dell’art. 25 L. Reg. Sicilia 22 dicembre 1973, n. 50, alla categoria delle società per azioni a partecipazione pubblica maggioritaria, delle quali l’Ems si è avvalso per il perseguimento dei propri fini istituzionali).

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Cass. pen. n. 12841/1986

Nel delitto di appropriazione indebita il titolare del diritto di querela si identifica nella persona nei confronti ed in danno della quale sia intervenuta l’inversione del titolo del possesso del denaro o delle cose mobili altrui. Ne consegue che qualora il debitore consegni un titolo di credito a persona diversa dal creditore, non autorizzata a riscuoterlo in nome e per conto di questo egli non intende trasferire la proprietà della somma ivi indicata all’incaricato del creditore stesso ma soltanto il possesso temporaneo strettamente legato all’assolvimento dell’incarico, per cui nel caso di mancato assolvimento dello stesso, con contestuale appropriazione della somma contenuta nel titolo, la persona offesa non è da identificarsi nell’originario destinatario del titolo, ma nel soggetto che lo aveva emesso.

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Cass. pen. n. 5630/1986

In tema di reati contro il patrimonio, nel caso di convivenza more uxorio non viene meno il carattere personale di alcuni beni che per loro natura, come è per i preziosi (sottratti nella specie dal convivente), non possono essere oggetto di detenzione comune, ma conservano il connotato di disponibilità autonoma, la cui lesione, pertanto, integra il delitto di furto e non quello di appropriazione indebita.

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Cass. pen. n. 2329/1986

Ai fini della configurabilità del reato di furto, è necessario che l’agente abbia la mera detenzione della cosa oppure eserciti il possesso (inteso quale potere di fatto) sulla cosa, senza il concorso di analogo potere da parte del proprietario o del possessore consistente nella vigilanza sulla cosa stessa. È invece configurabile il delitto di appropriazione indebita quando la signoria di fatto sulla cosa venga attuata al di fuori della detta sfera di custodia e vigilanza. Ne deriva che è ravvisabile quest’ultimo reato qualora l’affittuario si appropri gli alberi che insistono sul fondo, poiché egli esercita il suo potere senza controllo da parte del concedente.

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Cass. pen. n. 1942/1986

Commette il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, l’autista, dipendente di un’impresa di trasporti, che si impossessi, sottraendole all’avente diritto, di cose trasportate per conto del suo datore di lavoro.

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Cass. pen. n. 1746/1986

La ritenzione, in compensazione o in garanzia, di merce non costituisce appropriazione indebita ex art. 646 c.p. solo quando il credito vantato dall’agente nei confronti del proprietario della merce medesima è certo, liquido ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e non controverso nel titolo.

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Cass. pen. n. 11766/1985

Pur essendo ipotizzabile il concorso formale tra il reato di appropriazione indebita di un documento e il reato di soppressione od occultamento del medesimo, essendo diversi i beni giuridici protetti, il concorso medesimo non è ravvisabile per detti reati quando entrambi gli eventi dagli stessi prodotti si esauriscono in un’unica condotta criminosa diretta al fine di eliminare l’efficacia probatoria del documento. In tal caso il delitto di appropriazione indebita rimane assorbito in quello di falso per soppressione.

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Cass. pen. n. 11218/1985

La diversità, in materia penale, del concetto di possesso rispetto a quello civilistico e cioè come situazione di fatto in cui rientrano tutti i casi nei quali il soggetto ha la signoria autonoma sulla cosa, importa che l’affittuario e, indubbiamente, il possessore di un fondo rustico, qualora vendano degli alberi del fondo tenuto in affitto e ne facciano proprio il ricavato commettono il reato di appropriazione indebita e non già quello di furto.

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Cass. pen. n. 8633/1985

La specifica indicazione del danaro, contenuta nell’art. 646 c.p., rende evidente che esso può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita in quanto può trasferirsi, nonostante la sua fungibilità, senza che al trasferimento del possesso si unisca anche quello della proprietà. Il danaro, infatti, va considerato di altri quando sia affidato per un uso determinato o per una specifica indicazione nell’interesse del proprietario. In tal caso il possesso (inteso secondo i principi penalistici) non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto prevalente del proprietario e, ove ciò avvenga, l’agente commette appropriazione indebita. (Fattispecie in cui l’acquirente di un veicolo aveva versato il prezzo a mezzo cambiali cedendo nel contempo al venditore un mutuo di cui era beneficiario incaricando costui per la riscossione e con l’espressa intesa che, dopo l’incasso, avrebbe provveduto a ritirare le cambiali. Ad incasso avvenuto, però, il venditore non aveva né ritirato né pagato le cambiali, fatto che è stato ritenuto configurante il delitto di appropriazione indebita).

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Cass. pen. n. 6553/1985

In virtù del contratto di trasporto, il committente trasferisce al vettore il possesso della cosa, intesa, quanto agli effetti penali, come signoria di fatto che venga, in concreto, esercitata in piena autonomia. Identica si presenta la situazione del sub-vettore, sempre che questi agisca nelle su accennate condizioni, anche nei confronti del vettore dal quale riceve il possesso dell’oggetto allo stesso titolo del suo autore. Ne consegue che, se uno dei soggetti indicati, agendo autonomamente, faccia propria la cosa, assegnandole una destinazione diversa da quelle per la quale gli era stata affidata commette il reato di appropriazione indebita.

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Cass. pen. n. 7409/1983

Il reato di appropriazione indebita può sussistere sia nel caso in cui l’agente dia alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e con le ragioni del suo possesso, sia nel caso in cui egli ometta deliberatamente di restituire la cosa, giacché in entrambe le ipotesi è manifesta la sua volontà di affermare un dominio sulla cosa stessa.

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Cass. pen. n. 205/1982

Chi trattiene una cosa appartenente a un suo debitore e la converte in uso proprio per compensare il credito non commette appropriazione indebita solo se il credito è esistente, determinato nell’ammontare e non controverso nel titolo.

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Cass. pen. n. 9416/1981

L’intenzione di restituire il maltolto non fa venir meno il dolo nel delitto di appropriazione, sempre che non risulti in modo certo, nel momento dell’abuso di possesso, la detta intenzione e questa sia accompagnata dalla certezza della possibilità di restituzione.

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Cass. pen. n. 9410/1981

La semplice ritenzione precaria, attuata a garanzia di un preteso diritto di credito, conservando la cosa a disposizione del proprietario a condizione dell’adempimento della prestazione cui lo si ritiene obbligato, non costituisce appropriazione poiché non modifica la natura del rapporto giuridico tra l’agente e la cosa.

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Cass. pen. n. 4245/1981

Per la sussistenza della procedibilità d’ufficio del delitto di appropriazione indebita aggravata ai sensi dell’art. 61 n. 11 c.p., non ha influenza la dichiarazione di equivalenza tra quella aggravante e le attenuanti generiche; a maggior ragione, la remissione di querela non spiega alcuna influenza sull’esercizio dell’azione penale.

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Cass. pen. n. 1835/1973

Anche le cose mobili soggette a «registrazione» (nella specie, autovettura) possono costituire oggetto del delitto di appropriazione indebita, giacché l’art. 646 c.p. richiede soltanto, ai fini della sussistenza del predetto reato, che si tratti di cose mobili, senza ulteriori limitazioni.

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