Art. 646 – Codice penale – Appropriazione indebita
Chiunque , per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso , è punito, a querela della persona offesa [120], con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario [1783-1797], la pena è aumentata.
[Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61.]
Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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Massime correlate
Cass. civ. n. 18966/2025
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di una società "in house" che svolge mansioni esecutive e compiti meramente materiali, non rilevando che lo stesso sia tenuto ad attestare le attività compiute a fini di verifica interna inerente alla regolare esecuzione del rapporto di lavoro. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato ai sensi degli artt. 646 e 61, n. 11, cod. pen. la condotta del dipendente di una società di servizi appropriatosi del danaro che gli era stato affidato per pagare le sanzioni per violazioni del codice della strada relative ai veicoli intestati alla medesima società, sebbene tenuto alla produzione delle ricevute di versamento postale da inserire nell'apposito archivio).
Cass. civ. n. 7332/2025
Integra la fattispecie criminosa di appropriazione indebita, e non quella di cui all'art. 316-ter cod. pen., l'indebita percezione della pensione di reversibilità, conseguente al decesso del titolare del rapporto pensionistico, da parte del coniuge, che abbia omesso di comunicare all'Ente previdenziale di aver contratto nuovo matrimonio, non spettando al predetto, ma all'Ufficio anagrafe del Comune, segnalare all'INPS la variazione dello stato civile del percipiente.
Cass. civ. n. 6798/2025
Il delitto di appropriazione indebita, avendo natura istantanea, si perfeziona con la prima condotta appropriativa e, quindi, nel momento in cui il soggetto agente compie un atto di dominio sulla cosa altrui, con la volontà, espressa o implicita, di tenerla come propria, sicché è irrilevante a tal fine, oltre che per individuare la data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza di tale comportamento illecito. (Fattispecie relativa a un contratto di noleggio di attrezzature della durata di cinque anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva individuato il momento dell'interversione consapevole del possesso in quello della mancata restituzione della "res" alla data di scadenza).
Cass. civ. n. 22275/2024
Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di Poste Italiane s.p.a. addetto allo sportello di cassa che, su incarico del cliente, effettui il pagamento dei tributi tramite modello F24, trattandosi di attività meramente esecutiva che esclude il possesso di specifiche competenze tecniche o informatiche, nonché priva del carattere dell'autonomia e della discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che la ricevuta del modello, predisposta dallo strumento telematico, è riconducibile direttamente a Poste Italiane s.p.a. nella sua soggettività giuridica e non al singolo operatore di sportello, quale soggetto che attesta per conto della società).
Cass. civ. n. 18180/2024
Integra il reato di appropriazione indebita la condotta del liquidatore di una società di capitali che, distraendole dagli scopi a cui sono effettivamente destinate, versi somme di denaro dell'ente per il pagamento di compensi per incarichi di consulenza non necessari e, comunque, inidonei, anche solo indirettamente, a perseguire gli interessi societari, giustificando dette erogazioni mediante documentazione apparentemente legittimante la spesa.
Cass. civ. n. 49984/2023
Il giudice d'appello, che riformi la sentenza di non doversi procedere per tardività della querela, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui il ribaltamento della decisione di primo grado non derivi da una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma consegua a errore di diritto del primo giudice sulla sussistenza della condizione di procedibilità. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen.).
Cass. civ. n. 46213/2023
In tema di appropriazione indebita, la "interversio possessionis" può avere ad oggetto un bene ricevuto per effetto di un contratto inefficace, purché diretto a trasferire la proprietà del bene, trattandosi di atto comunque idoneo ad instaurare tra l'"accipiens" e la "res tradita" una relazione di fatto sorretta dall'"animus rem sibi habendi". (Fattispecie relativa a contratto di vendita concluso da un "falsus procurator", che, ottenuta la disponibilità del bene, ometteva di pagarne il prezzo e non dava corso alle richieste di restituzione del proprietario).
Cass. civ. n. 43839/2023
In tema di delitto di appropriazione indebita, la condotta riparatoria tenuta successivamente all'impossessamento del bene non assume rilevanza ai fini della prova della mancanza del dolo, salvo che l'intenzione di restituire il maltolto risulti, in maniera inequivocabile, al momento dell'abuso del possesso e sia accompagnata dalla certezza della possibilità di restituzione.
Cass. civ. n. 35630/2023
È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del processo alla fase delle indagini, la sentenza con cui il giudice, anziché riqualificare il fatto in contestazione come consentitogli dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., assolve l'imputato dal delitto ascrittogli e dispone contestualmente la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, considerato, altresì, che la nuova imputazione eventualmente formulata sarebbe destinata a confliggere con la sentenza di assoluzione, passata in giudicato, in violazione del divieto del doppio processo per lo stesso fatto.
Cass. civ. n. 30981/2023
Non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante il denunciante si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale ed abbia prospettato specifiche ipotesi di reato. (Fattispecie in cui l'imputata aveva incolpato i conduttori dell'appropriazione di un bene immobile).
Cass. civ. n. 27372/2023
Non sussiste rapporto di specialità tra il delitto di appropriazione indebita avente ad oggetto bombole per l'imbottigliamento di gas propano liquido (GPL) e l'illecito amministrativo di riempimento delle bombole in assenza dell'autorizzazione del proprietario delle medesime, di cui all'art.12, comma 5, d.lgs. n.128 del 2006, trattandosi di fattispecie in rapporto di eterogeneità, posto che il primo punisce la condotta appropriativa del bene, mentre il secondo sanziona l'attività di illecita utilizzazione dello stesso, configurabile a prescindere dalla sua eventuale precedente appropriazione.
Cass. civ. n. 24487/2023
In tema di truffa, integra la condotta di raggiro il silenzio sul sopravvenuto verificarsi di un evento, che costituisce il presupposto della permanenza di un'obbligazione pecuniaria a carattere periodico, posto che il silenzio del beneficiario, pur indiretto, di detta prestazione è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Fattispecie in cui si è ritenuto che costituisse comportamento truffaldino non solo l'omessa comunicazione all'INPS del decesso del beneficiario della pensione, ma anche l'esercizio fraudolento da parte dell'imputato, a seguito di tale evento, di poteri derivanti dal rilascio di una procura speciale a operare sul conto corrente sul quale erano accreditati i ratei pensionistici, condotta idonea a trarre in inganno l'ente sull'esistenza in vita dell'avente diritto).
Cass. civ. n. 42482/2023
In tema di appropriazione indebita, il mancato ritiro presso l'ufficio postale della raccomandata con cui l'azienda comunica la volontà di rientrare nel possesso del bene aziendale affidato al dipendente può costituire elemento di prova della consapevolezza dell'imputato dell'obbligo di restituzione, a condizione che ricorrano altri indici dimostrativi di tale conoscenza.
Cass. civ. n. 19949/2023
Integra il delitto di furto, e non quello di appropriazione indebita, la condotta di asportazione delle porte, degli infissi e di altri complementi architettonici posta in essere dal proprietario di un immobile oggetto di provvedimento definitivo di confisca, non avendo il predetto il potere di fruire e di disporre del bene in modo autonomo, al di fuori dei poteri di vigilanza e controllo dell'ente che vi esercita la signoria.
Cass. civ. n. 27884/2022
In tema di appropriazione indebita, non può essere eccepita, al fine di esonero da responsabilità, la compensazione con un credito preesistente, ove questo non sia certo, liquido ed esigibile.
Cass. civ. n. 46875/2021
Risponde del reato di appropriazione indebita l'amministratore di più condomìni che, senza autorizzazione, faccia confluire i saldi dei conti attivi dei singoli condomìni su un unico conto di gestione a lui intestato, senza che rilevi la destinazione finale del saldo cumulativo ad esigenze personali dell'amministratore o dei condomìni amministrati, in quanto tale condotta comporta di per sé la violazione del vincolo di destinazione impresso al denaro al momento del suo conferimento.
Cass. civ. n. 11323/2021
Nel caso di appropriazione indebita di somme di denaro relative ad un condominio da parte dell'amministratore, il reato si consuma all'atto della cessazione della carica, sicché la circostanza aggravante di cui all'art. 61, n. 7, cod. pen. deve essere valutata con riferimento all'unicità del danno subito dal condominio, a prescindere dai singoli segmenti di condotta progressivamente posti in essere.
Cass. civ. n. 15735/2020
Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione.
Cass. civ. n. 19846/2019
Integra un unico reato di appropriazione indebita la mancata restituzione alla persona offesa di due mezzi presi a noleggio con un unico contratto, che preveda per entrambi la stessa data di scadenza. (In motivazione, la Corte ha evidenziato l'irrilevanza dei differenti momenti nei quali l'imputato aveva asportato i mezzi dal fondo sul quale erano detenuti, atteso che la condotta tipica del reato si era consumata con la mancata restituzione dei beni alla scadenza e la conseguente interversione del possesso di quanto in precedenza legittimamente detenuto).
Cass. civ. n. 21700/2019
A seguito della modifica del regime di procedibilità per i delitti di cui agli artt. 640 e 646 cod. pen., introdotta dal d.lgs. 10 aprile 2018, n. 36, nei procedimenti in corso per il delitto di appropriazione indebita aggravata ex art. 61, n. 11 cod. pen., l'intervenuta remissione della querela comporta l'obbligo di dichiarare la non procedibilità ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen., ove non ricorrano altre circostanze aggravanti ad effetto speciale. (In motivazione la Corte ha richiamato la natura mista, sostanziale e processuale, della procedibilità a querela, da cui discende la necessità di applicare la sopravvenuta disciplina più favorevole nei procedimenti pendenti).
Cass. civ. n. 29632/2019
Non sussiste un rapporto di specialità tra la fattispecie penalmente rilevante di appropriazione di somme ricevute a titolo di imposta di soggiorno da parte di operatori commerciali che esercitano attività alberghiere e ricettive – nella specie, contestata ai sensi dell'art. 646 cod. pen. e riqualificata dalla Corte nell'ipotesi prevista dall'art. 314 cod. pen. - e quella di mancato versamento all'amministrazione comunale dei medesimi importi, sanzionata in via amministrativa – nella specie, da un regolamento comunale -, poiché l'illecito amministrativo concerne il solo dato dell'omesso versamento di tali somme, onde non trova applicazione il principio di cui all'art. 9 della legge 24 novembre 1981, n. 681, in mancanza del presupposto costituito dall'identità del fatto. (In motivazione la Corte ha, altresì, precisato che il sistema delle sanzioni amministrative non consente a fonti regolamentari di rendere penalmente irrilevanti fatti sanzionati da norme di rango superiore).
Cass. civ. n. 7568/2019
Integra il delitto di appropriazione indebita e non la fattispecie - ora depenalizzata - di sottrazione di cose comuni, la condotta di colui che faccia propria la cosa mobile di cui sia già possessore, pur se a titolo di compossesso "pro indiviso", non essendo possibile configurare una "sottrazione" da parte di chi si trovi, anche se solo "pro quota", in possesso del bene. (In attuazione di tale principio, la Corte ha ritenuto che l'impossessamento, da parte dell'imputato, di un supporto DAT contenente il "back-up" dei dati relativi, in parte, alla propria attività professionale ed, in parte, a quella di terzi, integrasse il delitto di cui all'art. 646 cod. pen., salvo che non risultasse provato un diverso accordo, espresso o tacito, con gli altri titolari dei dati).
Cass. civ. n. 6998/2019
Nel caso di noleggio di breve durata, allo scadere del termine si configura un obbligo di restituzione tempestiva che, ove non adempiuto in assenza di giustificazioni, si configurata quale "interversio possessionis" ai sensi dell'art. 646 cod. pen., anche in assenza di una richiesta di restituzione del noleggiatore.
Cass. civ. n. 53373/2018
Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'intestatario fiduciario di quote societarie che non ottemperi all'obbligo di ritrasferirle al fiduciante alla scadenza convenuta, in quanto il fiduciario ha la proprietà effettiva dei beni e non la mera detenzione ed inoltre le quote societarie, in quanto beni immateriali, non rientrano nella nozione penalistica di cosa mobile, così come definita dall'art. 624, comma secondo, cod. pen.
Cass. civ. n. 56344/2018
Il reato di appropriazione indebita si consuma nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel tempo e nel luogo in cui si compie l'azione. (Fattispecie in tema di obbligo di restituzione derivante da contratto di deposito di somme di denaro, nella quale la Corte ha ritenuto esattamente determinata la competenza territoriale del tribunale del luogo ove le somme avrebbero dovuto essere restituite, coincidente nella specie con il domicilio del depositante, anziché presso il luogo in cui l'agente aveva ricevuto la richiesta di restituzione e si era determinato a mutare il titolo del possesso).
Cass. civ. n. 44244/2018
Integra il reato di appropriazione indebita la condotta del "tour operator" che, avendo concluso con il proprietario di strutture ricettive un contratto atipico di "allotment" - con cui gli è stato conferito il mandato di gestire i rapporti con clienti, incassare il corrispettivo dei servizi forniti e trasferirlo alla proprietà, detraendo la commissione pattuita - trattenga per intero le somme riscosse.
Cass. civ. n. 15815/2017
Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del promissario venditore che a seguito della risoluzione del contratto preliminare per l'acquisto di un immobile, non restituisca al promissario acquirente la somma ricevuta a titolo di acconto sul prezzo pattuito. (In motivazione, la S.C. ha precisato che a seguito della dazione, la somma di denaro è entrata definitivamente a far parte del patrimonio dell'"accipiens" senza alcun vincolo di impiego, con la conseguenza che nel caso di in cui il contratto venga meno tra le parti matura solo un obbligo di restituzione che, ove non adempiuto, integra esclusivamente un inadempimento di natura civilistica).
Cass. civ. n. 15788/2017
Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta di colui che trattenga un bene altrui legittimamente detenuto in ragione di un pregresso rapporto obbligatorio, a meno che egli non compia sulla cosa atti di disposizione che rivelino l'intenzione di convertire il possesso in proprietà. (Nella fattispecie, la S.C. ha censurato la sentenza di condanna per appropriazione indebita in relazione alla condotta dell'imputata che all'atto delle dimissioni non aveva restituito le chiavi dei condomini presso cui aveva eseguito i lavori di pulizia, osservando come la Corte territoriale non avesse motivato in merito alla sussistenza dell'intenzione dell'imputata di fare proprie le chiavi).
Cass. civ. n. 54945/2017
Integra il delitto di appropriazione indebita la condotta del promissario venditore che, in esecuzione di un contratto preliminare di compravendita immobiliare, si impossessa dell'importo corrisposto a titolo di "deposito cauzionale infruttifero" e non come acconto sul prezzo o come caparra confirmatoria. (In applicazione del principio la S.C. ha ritenuto immune da vizi la sentenza impugnata con la quale i giudici di merito avevano configurato il reato in questione, valorizzando il fatto che il contratto preliminare prevedeva che l'importo versato all'alienante sarebbe stato imputato a titolo di corrispettivo della vendita solo in sede di rogito, per cui, fino a quel momento, il denaro non era entrato nel patrimonio dell'"accipiens").
Cass. civ. n. 40870/2017
Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, e cioè nel momento in cui l'agente compia un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria. (Nella specie, la Corte ha ritenuto consumato il delitto di appropriazione indebita delle somme relative al condominio, introitate a seguito di rendiconti, da parte di colui che ne era stato amministratore, all'atto della cessazione della carica, momento in cui, in mancanza di restituzione dell'importo delle somme ricevute nel corso della gestione, si verifica con certezza l'interversione del possesso).
Cass. civ. n. 36113/2017
Non è configurabile la circostanza aggravante dell'abuso di prestazione d'opera in relazione all'appropriazione indebita di un bene noleggiato, in quanto a tal fine deve sussistere un rapporto negoziale che sia caratterizzato dall'attività prestata da un soggetto a favore dell'altro e in ragione del quale si crei fra le parti un rapporto di fiducia che abbia facilitato la commissione del reato.
Cass. civ. n. 49489/2017
Integra il reato di appropriazione indebita, ai sensi dell'art. 40, comma secondo, cod. pen., la condotta dell'amministratore di società di capitali che non abbia impedito la distrazione di somme del patrimonio sociale a favore di terzi che non risultino titolari di diritti di credito ovvero che non abbiano effettuato alcuna prestazione a vantaggio della società.
Cass. civ. n. 12077/2015
In tema di appropriazione indebita, la omessa restituzione della cosa alla controparte che ne ha fatto richiesta in pendenza di un rapporto contrattuale non integra, di per sé, il reato di cui all'art. 646 cod. pen. in quanto non modifica il rapporto tra il detentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione "uti dominus" e l'intenzione soggettiva di interversione del possesso, ma si riflette in un inadempimento di esclusiva rilevanza civilistica. (Fattispecie relativa ad un meccanico, che, ricevuto in consegna un ciclomotore per procedere alle necessarie riparazioni, non vi provvedeva, nonostante le sollecitazioni del proprietario, rendendosi irreperibile e lasciando il mezzo quasi completamente smontato nell'officina).
Cass. civ. n. 1670/2015
Il delitto di appropriazione indebita è reato istantaneo che si consuma con la prima condotta appropriativa, nel momento in cui l'agente compie un atto di dominio sulla cosa con la volontà espressa o implicita di tenere questa come propria, con la conseguenza che il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza del comportamento illecito è irrilevante ai fini della individuazione della data di consumazione del reato e di inizio della decorrenza del termine di prescrizione.
Cass. civ. n. 18457/2015
Il dipendente di Poste Italiane S.p.A. che svolga attività di tipo bancario (cosiddetto "bancoposta") non riveste la qualità di persona incaricata di pubblico servizio; con la conseguenza che l'appropriazione di somme dei risparmiatori commessa con abuso del ruolo integra il reato di appropriazione indebita e non quello di peculato. (In motivazione, la Corte ha osservato che la natura privatistica dell'attività di raccolta del risparmio non è esclusa per il fatto che Poste S.p.A. operi per conto della Cassa Depositi e Prestiti, essendo quest'ultima equiparabile ad un comune azionista che non interviene personalmente nei rapporti con la clientela, regolati esclusivamente dal diritto civile).
Cass. civ. n. 44650/2015
Il reato di appropriazione indebita può sussistere sia nel caso in cui l'agente dia alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e con le ragioni del suo possesso sia nel caso in cui egli ometta deliberatamente di restituire la cosa, giacchè in entrambe le ipotesi è manifesta la sua volontà di affermare un dominio sulla cosa posseduta (Nella fattispecie il titolare di una officina meccanica aveva utilizzato una vettura consegnatagli per la riparazione quale auto di cortesia per i propri clienti).
Cass. civ. n. 5362/2015
Risponde del delitto di appropriazione indebita il socio che, una volta iscritti gli utili al bilancio e che questo sia stato approvato, prelevi, appropriandosene, le somme spettanti, sulla base del rapporto societario, ad altro socio sia esso di diritto o di fatto.
Cass. civ. n. 6603/2014
Risponde di appropriazione indebita e non di truffa il direttore di un istituto bancario, che, in collusione con un cliente ed omettendo i doverosi controlli interni, metta a disposizione dello stesso somme di denaro, accreditando sul di lui conto o pagando direttamente assegni privi di provvista. (In motivazione la Corte ha evidenziato che la qualità di direttore consente all'agente un'ampia e materiale disponibilità delle somme depositate in banca, rispetto alle quali, con l'attribuzione diretta o l'accreditamento al terzo, egli si comporta "uti dominus").
Cass. civ. n. 36030/2014
Non integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell'amministratore di una società che dispone in bilancio accantonamenti a titolo di compenso, ancora non determinato, nel suo ammontare, per l'attività svolta in tale qualità, in quanto l'atto compiuto non è volto al conseguimento di un ingiusto profitto o di un vantaggio che si ponga come "danno patrimoniale" cagionato alla società, bensì ad assicurare il soddisfacimento di un diritto soggettivo perfetto.
Cass. civ. n. 46062/2014
La mancata restituzione di "warranty bond", di cui si è acquisita la disponibilità a titolo di garanzia della corretta esecuzione del contratto, in ordine alla quale vi sia contestazione tra le parti, non integra il reato di appropriazione indebita, per difetto dell'altruità dei supporti cartacei rappresentativi della garanzia. (La Corte, chiamata a pronunciarsi sulla ricorrenza del "fumus commissi delicti" per l'emissione del decreto di sequestro preventivo, ha rilevato che nella specie il possesso dei warranty bond non condizionava il diritto alla riscossione della somma garantita, che poteva essere escussa anche in assenza della materiale disponibilità dei supporti cartacei).
Cass. civ. n. 47105/2014
Commette il delitto di appropriazione indebita colui che, accedendo abusivamente in un sistema informatico, si procura i dati bancari di una società riproducendoli su un supporto cartaceo, in quanto, se "il dato bancario" costituisce bene immateriale insuscettibile di detenzione fisica, l'entità materiale su cui tali dati sono trasfusi ed incorporati attraverso la stampa del contenuto del sito di "home banking" acquisisce il valore di questi, assumendo la natura di documento originale e non di mera copia.
Cass. civ. n. 5643/2014
Integra il delitto di cui all'art. 646 cod. pen. la condotta del prenditore che ponga all'incasso un assegno bancario ricevuto in garanzia, appropriandosi della somma riscossa, in violazione dell'accordo concluso con l'emittente. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso sotto il profilo dell'elemento soggettivo la sussistenza del reato di appropriazione indebita nella condotta dell'imputato che poneva all'incasso l'assegno ricevuto in garanzia, dopo che la contraente era venuta meno alla stipula del contratto definitivo che si era obbligata a stipulare).