Art. 646 – Codice penale – Appropriazione indebita

Chiunque , per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso , è punito, a querela della persona offesa [120], con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario [1783-1797], la pena è aumentata.

[Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
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