Art. 646 – Codice penale – Appropriazione indebita

Chiunque , per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto , si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso , è punito, a querela della persona offesa [120], con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000.

Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario [1783-1797], la pena è aumentata.

[Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel numero 11 dell'articolo 61.]

Le parole ricomprese fra parentesi quadre sono state abrogate.
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale nei casi di discordanza rispetto al presente.

Massime correlate

Cass. civ. n. 30472/2025

Il singolo condomino è legittimato alla proposizione della querela, anche in via concorrente o eventualmente surrogatoria rispetto all'amministratore del condominio, per i reati commessi in danno del patrimonio comune. (Fattispecie relativa all'abusiva introduzione di estranei nell'autorimessa condominiale).

Cass. civ. n. 29548/2025

L'amministratore di condominio è legittimato a proporre querela, senza necessità di autorizzazione o ratifica assembleare, per il delitto di appropriazione indebita del denaro giacente sul conto corrente condominiale commesso dal precedente amministratore, costituendo il bene sottratto "cosa comune" ai sensi del disposto dell'art. 1130, comma primo, n. 2, cod. civ., la cui gestione rientra fra le sue specifiche attribuzioni.

Cass. civ. n. 18966/2025

Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di una società "in house" che svolge mansioni esecutive e compiti meramente materiali, non rilevando che lo stesso sia tenuto ad attestare le attività compiute a fini di verifica interna inerente alla regolare esecuzione del rapporto di lavoro. (In applicazione del principio, la Corte ha riqualificato ai sensi degli artt. 646 e 61, n. 11, cod. pen. la condotta del dipendente di una società di servizi appropriatosi del danaro che gli era stato affidato per pagare le sanzioni per violazioni del codice della strada relative ai veicoli intestati alla medesima società, sebbene tenuto alla produzione delle ricevute di versamento postale da inserire nell'apposito archivio).

Cass. civ. n. 7332/2025

Integra la fattispecie criminosa di appropriazione indebita, e non quella di cui all'art. 316-ter cod. pen., l'indebita percezione della pensione di reversibilità, conseguente al decesso del titolare del rapporto pensionistico, da parte del coniuge, che abbia omesso di comunicare all'Ente previdenziale di aver contratto nuovo matrimonio, non spettando al predetto, ma all'Ufficio anagrafe del Comune, segnalare all'INPS la variazione dello stato civile del percipiente.

Cass. civ. n. 6798/2025

Il delitto di appropriazione indebita, avendo natura istantanea, si perfeziona con la prima condotta appropriativa e, quindi, nel momento in cui il soggetto agente compie un atto di dominio sulla cosa altrui, con la volontà, espressa o implicita, di tenerla come propria, sicché è irrilevante a tal fine, oltre che per individuare la data di decorrenza del termine di prescrizione, il momento in cui la persona offesa viene a conoscenza di tale comportamento illecito. (Fattispecie relativa a un contratto di noleggio di attrezzature della durata di cinque anni, in cui la Corte ha ritenuto corretta la decisione che aveva individuato il momento dell'interversione consapevole del possesso in quello della mancata restituzione della "res" alla data di scadenza).

Cass. civ. n. 22275/2024

Non riveste la qualifica soggettiva di incaricato di pubblico servizio il dipendente di Poste Italiane s.p.a. addetto allo sportello di cassa che, su incarico del cliente, effettui il pagamento dei tributi tramite modello F24, trattandosi di attività meramente esecutiva che esclude il possesso di specifiche competenze tecniche o informatiche, nonché priva del carattere dell'autonomia e della discrezionalità tipiche delle mansioni di concetto. (In motivazione, la Corte ha precisato che la ricevuta del modello, predisposta dallo strumento telematico, è riconducibile direttamente a Poste Italiane s.p.a. nella sua soggettività giuridica e non al singolo operatore di sportello, quale soggetto che attesta per conto della società).

Cass. civ. n. 18180/2024

Integra il reato di appropriazione indebita la condotta del liquidatore di una società di capitali che, distraendole dagli scopi a cui sono effettivamente destinate, versi somme di denaro dell'ente per il pagamento di compensi per incarichi di consulenza non necessari e, comunque, inidonei, anche solo indirettamente, a perseguire gli interessi societari, giustificando dette erogazioni mediante documentazione apparentemente legittimante la spesa.

Cass. civ. n. 49984/2023

Il giudice d'appello, che riformi la sentenza di non doversi procedere per tardività della querela, non è tenuto alla rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale ex art. 603, comma 3-bis, cod. proc. pen., nel caso in cui il ribaltamento della decisione di primo grado non derivi da una diversa valutazione delle prove dichiarative, ma consegua a errore di diritto del primo giudice sulla sussistenza della condizione di procedibilità. (Fattispecie in tema di appropriazione indebita, aggravata ex art. 61, n. 11, cod. pen.).

Cass. civ. n. 46213/2023

In tema di appropriazione indebita, la "interversio possessionis" può avere ad oggetto un bene ricevuto per effetto di un contratto inefficace, purché diretto a trasferire la proprietà del bene, trattandosi di atto comunque idoneo ad instaurare tra l'"accipiens" e la "res tradita" una relazione di fatto sorretta dall'"animus rem sibi habendi". (Fattispecie relativa a contratto di vendita concluso da un "falsus procurator", che, ottenuta la disponibilità del bene, ometteva di pagarne il prezzo e non dava corso alle richieste di restituzione del proprietario).

Cass. civ. n. 43839/2023

In tema di delitto di appropriazione indebita, la condotta riparatoria tenuta successivamente all'impossessamento del bene non assume rilevanza ai fini della prova della mancanza del dolo, salvo che l'intenzione di restituire il maltolto risulti, in maniera inequivocabile, al momento dell'abuso del possesso e sia accompagnata dalla certezza della possibilità di restituzione.

Cass. civ. n. 35630/2023

È abnorme, in quanto determina un'indebita regressione del processo alla fase delle indagini, la sentenza con cui il giudice, anziché riqualificare il fatto in contestazione come consentitogli dall'art. 521, comma 1, cod. proc. pen., assolve l'imputato dal delitto ascrittogli e dispone contestualmente la restituzione degli atti al pubblico ministero per l'eventuale esercizio dell'azione penale in ordine al medesimo fatto diversamente qualificato, considerato, altresì, che la nuova imputazione eventualmente formulata sarebbe destinata a confliggere con la sentenza di assoluzione, passata in giudicato, in violazione del divieto del doppio processo per lo stesso fatto.

Cass. civ. n. 30981/2023

Non integra il delitto di calunnia la denuncia di un fatto realmente accaduto, ma non riconducibile ad alcuna norma incriminatrice, nonostante il denunciante si sia proposto di provocare l'apertura di un procedimento penale ed abbia prospettato specifiche ipotesi di reato. (Fattispecie in cui l'imputata aveva incolpato i conduttori dell'appropriazione di un bene immobile).

Cass. civ. n. 27372/2023

Non sussiste rapporto di specialità tra il delitto di appropriazione indebita avente ad oggetto bombole per l'imbottigliamento di gas propano liquido (GPL) e l'illecito amministrativo di riempimento delle bombole in assenza dell'autorizzazione del proprietario delle medesime, di cui all'art.12, comma 5, d.lgs. n.128 del 2006, trattandosi di fattispecie in rapporto di eterogeneità, posto che il primo punisce la condotta appropriativa del bene, mentre il secondo sanziona l'attività di illecita utilizzazione dello stesso, configurabile a prescindere dalla sua eventuale precedente appropriazione.

Cass. civ. n. 24487/2023

In tema di truffa, integra la condotta di raggiro il silenzio sul sopravvenuto verificarsi di un evento, che costituisce il presupposto della permanenza di un'obbligazione pecuniaria a carattere periodico, posto che il silenzio del beneficiario, pur indiretto, di detta prestazione è attivamente orientato a trarre in inganno il debitore sul permanere della causa dell'obbligazione. (Fattispecie in cui si è ritenuto che costituisse comportamento truffaldino non solo l'omessa comunicazione all'INPS del decesso del beneficiario della pensione, ma anche l'esercizio fraudolento da parte dell'imputato, a seguito di tale evento, di poteri derivanti dal rilascio di una procura speciale a operare sul conto corrente sul quale erano accreditati i ratei pensionistici, condotta idonea a trarre in inganno l'ente sull'esistenza in vita dell'avente diritto).

Cass. civ. n. 9750/2013

Si applica l'aggravante del deposito necessario ex art. 646, secondo comma, cod. pen. in caso di deposito cui taluno è costretto da un evento eccezionale come un incendio, una rovina, un saccheggio, un naufragio o altro avvenimento non prevedibile. (Nella specie la Corte ha escluso che possa configurarsi l'aggravante e, quindi, la procedibilità d'ufficio del reato, nell'ipotesi di appropriazione da parte dell'imputato di autovetture custodite nell'autosalone di sua proprietà a seguito dell'arresto del gestore, il quale era stato costretto a riconsegnargli le chiavi, non essendo intercorso tra i due alcun contratto di deposito).

Cass. civ. n. 16362/2012

In tema di appropriazione indebita in danno di una società, il dolo specifico consistente nella finalità di procurarsi un ingiusto profitto attraverso condotte dispositive "uti dominus" del patrimonio sociale è incompatibile con il perseguimento (in via diretta o indiretta, o anche solo putativa) di un interesse societario da parte dell'agente.

Cass. civ. n. 13347/2011

Integra il reato di appropriazione indebita la condotta consistente nella mera interversione del possesso, che sussiste anche nel caso di una detenzione qualificata, conseguente all'esercizio di un potere di fatto sulla cosa, al di fuori della sfera di sorveglianza del titolare. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha ravvisato la condotta appropriativa nella ritenzione di un autoveicolo, utilizzato "uti dominus" nonostante la risoluzione del contratto di "leasing" e la richiesta di restituzione del bene).

Cass. civ. n. 40119/2010

L'ingiusto profitto, per conseguire il quale è posta in essere la condotta di appropriazione indebita, non deve connotarsi necessariamente in senso patrimoniale, ben potendo essere di diversa natura.

Cass. civ. n. 15115/2010

Non integra il reato di appropriazione indebita, risolvendosi in un mero inadempimento civilistico, la condotta del datore di lavoro che omette di versare al terzo creditore del suo dipendente, somme all'uopo trattenute sulle retribuzioni spettanti al lavoratore (Nella specie, si trattava di quote associative spettanti al sindacato di categoria al quale erano iscritti i dipendenti dell'imputata).

Cass. civ. n. 41663/2009

Integra il reato di appropriazione indebita la condotta dell'esercente la professione forense che trattenga somme riscosse a nome e per conto del cliente ancorché egli sia, a sua volta, creditore di quest'ultimo per spese e competenze relative ad incarichi professionali espletati, salva la dimostrazione non solo dell'esistenza del credito, ma anche della sua esigibilità e del suo preciso ammontare.

Cass. civ. n. 40674/2009

Integra il reato di appropriazione indebita il compratore di una compravendita con patto di riservato dominio che, prima d'avere interamente pagato il corrispettivo, alieni la cosa acquistata.

Cass. civ. n. 27540/2009

Non sussiste il delitto di appropriazione indebita allorchè il titolo del possesso è tale da trasferire nel possessore la proprietà del bene. (Nella fattispecie, relativa a somma versata da benefattori su un conto bancario intestato ad un'associazione per la cura di un malato, la Corte ha ritenuto che il denaro - anche se in parte utilizzato per scopi diversi da quelli di destinazione - non fosse più di proprietà nè dei donatori nè del malato, nei cui confronti l'associazione rispondeva solo a titolo obbligatorio).

Cass. civ. n. 26820/2008

Integra il reato di appropriazione indebita il rifiuto del professionista (nella specie: patrocinante ) di restituire al cliente la documentazione ricevuta, in quanto costituisce un comportamento che eccede i limiti del titolo del possesso.

Cass. civ. n. 36592/2007

Non integra il delitto di appropriazione indebita la condotta dell'intestatario fiduciario di quote di una società a responsabilità limitata che non ottemperi all'obbligo di ritrasferirle al fiduciante alla scadenza convenuta, in quanto il fiduciario ha la titolarità reale dei beni e le quote di una società, data la loro natura di bene immateriale, non rientrano nella nozione tipica di « cosa mobile» .

Cass. civ. n. 27595/2007

In tema di appropriazione indebita, la legittimazione alla proposizione della querela non presuppone l'accertamento della potestà dominicale sulle cose di cui si denuncia l'altrui impossessamento, essendo sufficiente la deduzione di un diritto di godimento. (Fattispecie in cui il locatore di un immobile, eseguita la sentenza di sfratto per morosità, aveva proposto querela nei confronti del conduttore per appropriazione indebita della mobilia di arredo).

Cass. civ. n. 40921/2005

Le norme incriminatrici dell'infedeltà patrimoniale (2634 c.c.) e dell'appropriazione indebita (646 c.p.) sono in rapporto di specialità reciproca. L'infedeltà patrimoniale tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell'attualità e dell'obiettiva valutabilità, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell'atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L'appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto, e per l'irrilevanza del perseguimento di un semplice «vantaggio» in luogo del «profitto». L'ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza dell'elemento costitutivo della deminutio patrimonii e dell'ingiusto profitto, ma esse differiscono per l'assenza nell'appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota l'infedeltà patrimoniale.

Cass. civ. n. 8764/2005

Non concretizza il reato di appropriazione indebita, nè, eventualmente quello di furto, la violazione dell'obbligo di custodia dei beni da parte dell'obbligato, in assenza della prova di comportamenti dolosamente preordinati a favorirne l'occultamento, l'appropriazione o l'impossessamento da parte di altri soggetti. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto che la mera violazione dell'obbligo di custodia da parte dell'obbligato e dalla conseguente dispersione dei beni non discende la commissione del delitto di appropriazione indebita, ma, al più, una responsabilità contrattuale in capo al contravventore dell'obbligo convenzionalmente assunto, anche nell'ipotesi in cui terzi cagionino, a causa della negligenza dello stesso custode, la dispersione dei beni che dovrebbero essere conservati).

Cass. civ. n. 26440/2002

Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento e nel luogo in cui l'agente tiene consapevolmente un comportamento oggettivamente eccedente la sfera delle facoltà ricomprese nel titolo del suo possesso ed incompatibile con il diritto del proprietario, in quanto significativo dell'immutazione del mero possesso in dominio (come ad esempio l'atto di disposizione del bene riservato al proprietario o l'esplicito rifiuto di restituzione della cosa posseduta). Ne consegue che il momento consumativo non è necessariamente integrato dalla mancata restituzione della cosa nel termine pattuito, potendo ad essa attribuirsi valore sintomatico di una condotta appropriativa pregressa. (Nella specie la Corte ha ritenuto che sussistesse la competenza dell'A.G. ove aveva sede la società locataria dei beni, ivi essendo esercitato il possesso dei medesimi ed ivi dovendosi, pertanto, ritenere consumata la pretesa condotta appropriativa, con inversione del titolo del possesso, stante la valenza meramente sintomatica di un pregresso comportamento illecito attribuibile alla mancata restituzione dei beni nel termine prescritto e nel luogo a ciò deputato).

Cass. civ. n. 10774/2002

L'omessa restituzione della cosa e la ritenzione a titolo precario, a garanzia di un preteso diritto di credito, non integra il reato di appropriazione indebita ai sensi dell'art. 646 c.p., in quanto non modifica il rapporto tra il detentore ed il bene attraverso un comportamento oggettivo di disposizione uti dominus e l'intenzione soggettiva di interversione del possesso.

Cass. civ. n. 21810/2001

Ai fini della configurabilità del reato di appropriazione indebita (art. 646 c.p.), la nozione di «possesso» non va individuata facendo riferimento alle regole proprie del diritto civile, bensì in via autonoma, avendo riguardo ad un concetto più ampio che include ogni detenzione del bene, a qualsiasi titolo, tale da consentire una signoria immediata sulla cosa al di fuori della diretta sorveglianza e disponibilità della stessa da parte del proprietario o di altri che vi abbiano un maggiore potere giuridico. (Nella specie, la S.C., in applicazione di tale principio, ha ritenuto che integrasse il reato di cui all'art. 646 c.p. e non invece quello di furto la condotta appropriativa posta in essere dal depositario della res altrui).

Cass. civ. n. 1119/1999

In tema di appropriazione indebita, l'evento del reato si realizza nel luogo e nel tempo in cui la manifestazione della volontà dell'agente di fare proprio il bene posseduto giunge a conoscenza della persona offesa, e non nel luogo e nel tempo in cui si compie l'azione. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto che, in un'ipotesi in cui l'agente aveva posto all'incasso alcuni assegni ricevuti a titolo di garanzia, informandone telefonicamente il debitore, il reato si fosse perfezionato non nel luogo della negoziazione dei titoli bensì in quello in cui si trovava la persona offesa al momento della ricezione della predetta comunicazione).

Cass. civ. n. 1824/1998

Il delitto di appropriazione indebita si consuma nel momento in cui insieme all'elemento soggettivo concorre obiettivamente un atto di disposizione del bene, non essendo sufficiente per la configurabilità del reato la sola intenzione di convertire il possesso in dominio, ove essa non si sia concretamente realizzata; pertanto, nel caso di appropriazione di titoli di credito, tale condizione si realizza con il porre in circolazione i titoli stessi, perché solo in tal modo ed in quel momento si manifesta la volontà del possessore di invertire il titolo del possesso per trarre dalla cosa un ingiusto profitto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto tempestiva la querela proposta entro i novanta giorni dalla presentazione dei titoli per l'incasso, ritenendo irrilevante, al fine della decorrenza del termine, il rifiuto di restituzione opposto dall'imputato alla richiesta della persona offesa).

Cass. civ. n. 5499/1997

Si configura il delitto di appropriazione indebita (art. 646 c.p.) nell'ipotesi in cui il soggetto incassi un assegno datogli a garanzia di accordo negoziale successivamente non perfezionatosi: ciò in quanto la condotta realizza una inversione del possesso in dominio in ordine alla somma relativa al titolo di credito posto all'incasso.

Cass. civ. n. 11628/1989

Il riferimento al concetto civilistico di altruità non può trovare applicazione nell'ambito penalistico della appropriazione indebita, sussistendo gli elementi costitutivi dell'ipotesi di cui all'art. 646 c.p., in presenza dell'animus proprio del delitto in esame, anche, allorché la res sia, come il danaro, fungibile. Infatti, la ratio di tale norma deve essere individuata nella volontà del legislatore di sanzionare penalmente il fatto di chi, avendo l'autonoma disponibilità della res, dia alla stessa una destinazione incompatibile con il titolo e le ragioni che giustificano il possesso della stessa, altresì nel caso in cui si tratti di una somma di danaro. (Nella specie, relativa a rigetto di ricorsi, è stata ritenuta la sussistenza del reato a carico di esercente attività di promozioni immobiliari il quale aveva omesso di consegnare le somme incassate ai venditori destinatari delle somme predette. La S.C. ha affermato che il possesso da parte dell'agente delle somme, tenuto conto dei limiti dell'incarico conferitogli, non poteva comportare, in mancanza di una espressa facoltà di utilizzazione del denaro, che un implicito divieto di utilizzazione, senza acquisizione, pertanto, della proprietà del danaro stesso da parte dell'agente, che tale acquisizione aveva sostenuto nei motivi di ricorso per escludere la configurabilità del reato di appropriazione indebita).

Cass. civ. n. 9225/1989

Nel reato di appropriazione indebita non può essere fatto valere il principio della compensazione con credito preesistente, allorché si tratti di crediti non certi nel loro ammontare, né liquidi.

Cass. civ. n. 7079/1988

Il presupposto del delitto di appropriazione indebita è costituito da un preesistente possesso della cosa altrui da parte dell'agente, cioè da una situazione di fatto che si concretizzi nell'esercizio di un potere autonomo sulla cosa, al di fuori dei poteri di vigilanza e di custodia che spettano giuridicamente al proprietario. Laddove, invece, sussiste un semplice rapporto materiale con la cosa, determinato da un affidamento condizionato e conseguente ad un preciso rapporto di lavoro, soggetto ad una specifica regolamentazione, che non attribuisca all'agente alcun potere di autonoma disponibilità sulla cosa medesima, si versa nell'ipotesi di furto e non in quella di appropriazione indebita. (Nella specie, relativa a ritenuta sussistenza di furto, i giudici avevano rilevato che sulle cose sottratte — denaro ed autofurgone — l'autista non aveva un potere analogo a quello del proprietario, ma una detenzione nomine alieno resa ancor più precaria dall'indispensabile presenza a bordo dell'autofurgone, durante il trasporto, di due guardie giurate, che avevano il dovere professionale di non scendere mai dal mezzo e della cui presenza l'imputato medesimo si era liberato fraudolentemente).

Cass. civ. n. 12841/1986

Nel delitto di appropriazione indebita il titolare del diritto di querela si identifica nella persona nei confronti ed in danno della quale sia intervenuta l'inversione del titolo del possesso del denaro o delle cose mobili altrui. Ne consegue che qualora il debitore consegni un titolo di credito a persona diversa dal creditore, non autorizzata a riscuoterlo in nome e per conto di questo egli non intende trasferire la proprietà della somma ivi indicata all'incaricato del creditore stesso ma soltanto il possesso temporaneo strettamente legato all'assolvimento dell'incarico, per cui nel caso di mancato assolvimento dello stesso, con contestuale appropriazione della somma contenuta nel titolo, la persona offesa non è da identificarsi nell'originario destinatario del titolo, ma nel soggetto che lo aveva emesso.

Cass. civ. n. 1746/1986

La ritenzione, in compensazione o in garanzia, di merce non costituisce appropriazione indebita ex art. 646 c.p. solo quando il credito vantato dall'agente nei confronti del proprietario della merce medesima è certo, liquido ed esigibile, ossia determinato nel suo ammontare e non controverso nel titolo.

Cass. civ. n. 8633/1985

La specifica indicazione del danaro, contenuta nell'art. 646 c.p., rende evidente che esso può costituire oggetto del reato di appropriazione indebita in quanto può trasferirsi, nonostante la sua fungibilità, senza che al trasferimento del possesso si unisca anche quello della proprietà. Il danaro, infatti, va considerato di altri quando sia affidato per un uso determinato o per una specifica indicazione nell'interesse del proprietario. In tal caso il possesso (inteso secondo i principi penalistici) non conferisce il potere di compiere atti di disposizione non autorizzati o, comunque, incompatibili con il diritto prevalente del proprietario e, ove ciò avvenga, l'agente commette appropriazione indebita. (Fattispecie in cui l'acquirente di un veicolo aveva versato il prezzo a mezzo cambiali cedendo nel contempo al venditore un mutuo di cui era beneficiario incaricando costui per la riscossione e con l'espressa intesa che, dopo l'incasso, avrebbe provveduto a ritirare le cambiali. Ad incasso avvenuto, però, il venditore non aveva né ritirato né pagato le cambiali, fatto che è stato ritenuto configurante il delitto di appropriazione indebita).

Cass. civ. n. 7409/1983

Il reato di appropriazione indebita può sussistere sia nel caso in cui l'agente dia alla cosa una destinazione incompatibile con il titolo e con le ragioni del suo possesso, sia nel caso in cui egli ometta deliberatamente di restituire la cosa, giacché in entrambe le ipotesi è manifesta la sua volontà di affermare un dominio sulla cosa stessa.

Cass. civ. n. 205/1982

Chi trattiene una cosa appartenente a un suo debitore e la converte in uso proprio per compensare il credito non commette appropriazione indebita solo se il credito è esistente, determinato nell'ammontare e non controverso nel titolo.

Cass. civ. n. 9416/1981

L'intenzione di restituire il maltolto non fa venir meno il dolo nel delitto di appropriazione, sempre che non risulti in modo certo, nel momento dell'abuso di possesso, la detta intenzione e questa sia accompagnata dalla certezza della possibilità di restituzione.

Cass. civ. n. 9410/1981

La semplice ritenzione precaria, attuata a garanzia di un preteso diritto di credito, conservando la cosa a disposizione del proprietario a condizione dell'adempimento della prestazione cui lo si ritiene obbligato, non costituisce appropriazione poiché non modifica la natura del rapporto giuridico tra l'agente e la cosa.

Cass. civ. n. 1835/1973

Anche le cose mobili soggette a «registrazione» (nella specie, autovettura) possono costituire oggetto del delitto di appropriazione indebita, giacché l'art. 646 c.p. richiede soltanto, ai fini della sussistenza del predetto reato, che si tratti di cose mobili, senza ulteriori limitazioni.

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