Cass. civ. n. 25246 del 19 settembre 2024

Testo massima n. 1


ESPROPRIAZIONE PER PUBBLICO INTERESSE (O UTILITA') - PROCEDIMENTO - LIQUIDAZIONE DELL'INDENNITA' - DETERMINAZIONE (STIMA) - OPPOSIZIONE ALLA STIMA Espropriazione per pubblica utilità - Liquidazione dell'indennità - Opposizione alla stima - Eccezione di tardività - Prova - Onere a carico dell'espropriante.


In tema di espropriazione per pubblica utilità, l'espropriante che eccepisca la tardività dell'opposizione alla liquidazione giudiziale dell'indennità, in ragione dell'effettuazione della stima amministrativa della stessa e della scadenza del termine di trenta giorni dall'inserzione del relativo avviso di deposito, ha l'onere di provare il fondamento di tale deduzione, vertendosi in tema di eccezione inerente a fatto preclusivo dell'azione.

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Normativa correlata

Legge 22/10/1971 num. 865 art. 19 CORTE COST.
Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

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