Cass. pen. n. 2527 del 24 novembre 2023

Testo massima n. 1


MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE - Obbligo di dimora - Divieto di dimora - Equivalenza normativa delle due misure - Sussistenza - Conseguenze.


In tema di misure cautelari personali, il giudice può legittimamente sostituire il divieto di dimora con l'obbligo di dimora, anche quando si pronuncia su richiesta di revoca presentata dall'indagato, in quanto sussiste equivalenza normativa tra le due misure, sotto il profilo della loro gravità astratta, essendo entrambe previste e disciplinate dall'art. 283 cod. proc. pen.

Massime precedenti

Conformi: Cass. pen. n. 50392 del 2014

Normativa correlata

Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 283

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