Cass. pen. n. 2329 del 21 marzo 1986

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità del reato di furto, è necessario che l'agente abbia la mera detenzione della cosa oppure eserciti il possesso (inteso quale potere di fatto) sulla cosa, senza il concorso di analogo potere da parte del proprietario o del possessore consistente nella vigilanza sulla cosa stessa. È invece configurabile il delitto di appropriazione indebita quando la signoria di fatto sulla cosa venga attuata al di fuori della detta sfera di custodia e vigilanza. Ne deriva che è ravvisabile quest'ultimo reato qualora l'affittuario si appropri gli alberi che insistono sul fondo, poiché egli esercita il suo potere senza controllo da parte del concedente.

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