Cass. pen. n. 5844 del 17 giugno 1997

Testo massima n. 1


L'assegno bancario deve considerarsi cosa smarrita a prescindere dai segni esteriori, percepibili dall'agente, di un precedente legittimo — ma oramai non più esistente — possesso altrui. L'appropriazione di un assegno smarrito integra perciò il reato di appropriazione di cose smarrite e non di furto, per la cui configurazione è necessaria la sussistenza attuale del possesso altrui al momento della lesione.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE