Cass. pen. n. 3646 del 19 marzo 1999

Testo massima n. 1


Ai fini della sussistenza del reato di cui all'art. 647 c.p., cosa smarrita è quella rispetto alla quale il possessore non ha di fatto alcun rapporto o potere materiale e psicologico; una volta accertato l'avvenuto smarrimento, ricorre, nell'appropriazione, il predetto reato, e non quello di furto, indipendentemente dall'atteggiamento psicologico del «rinvenitore» che può anche essere a conoscenza dell'altruità della cosa. (Fattispecie in tema di assegno).

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