Cass. pen. n. 10761 del 13 novembre 1982

Testo massima n. 1


L'impossessamento al fine di trarne profitto di una patente di guida smarrita dal titolare costituisce furto e non appropriazione di cosa smarrita, in quanto la patente, mantenendo chiari ed intatti i segni esteriori pubblicistici del legittimo possesso del titolare (nome, cognome, fotografia, data di emissione), rimane sempre nella sfera di attività patrimoniale del predetto e l'impossessamento di essa, in caso di smarrimento, costituisce quell'atto di sottrazione in cui si concreta la materialità del delitto di furto.

Ogni caso ha la sua soluzione su misura.

Siamo il tuo partner nel momento del bisogno.

CHAT ON LINE