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Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31023 del 19 luglio 2013

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 31023 del 19 luglio 2013

Testo massima n. 1

Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione non è necessario che all’acquisto, perfezionatosi in virtù dell’accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della res, poiché l’art. 648 c.p. distingue l’ipotesi dell’acquisto da quella della ricezione. [ Fattispecie in cui il fermo della merce di provenienza delittuosa presso la Dogana, ne aveva impedito la ricezione da parte dell’imputata ].

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