Cass. pen. n. 31023 del 19 luglio 2013
Testo massima n. 1
Ai fini della consumazione del delitto di ricettazione non è necessario che all'acquisto, perfezionatosi in virtù dell'accordo intervenuto tra le parti, segua materialmente la consegna della res, poiché l'art. 648 c.p. distingue l'ipotesi dell'acquisto da quella della ricezione. (Fattispecie in cui il fermo della merce di provenienza delittuosa presso la Dogana, ne aveva impedito la ricezione da parte dell'imputata).