Cass. pen. n. 25365 del 16 febbraio 2023
Testo massima n. 1
IMPUGNAZIONI - APPELLO - DECISIONI IN CAMERA DI CONSIGLIO - IN GENERE - Disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19 - Trasmissione a mezzo PEC di conclusioni scritte da parte della difesa - Omessa valutazione in sentenza - Nullità generale di ordine intermedio - Esclusione - Condizioni.
In tema di disciplina emergenziale per il contenimento della pandemia da Covid-19, l'omessa valutazione, in sentenza, delle conclusioni inviate dalla difesa a mezzo PEC è causa di nullità generale a regime intermedio, ex art. 178, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., a condizione che l'atto, a prescindere dalla qualifica conferitagli dalla parte, abbia un effettivo contenuto argomentativo e costituisca concreto esercizio del diritto di difesa, posto che solo in tal caso si determina una lesione del diritto di intervento dell'imputato.
Massime precedenti
Normativa correlata
Decreto Legge 28/10/2020 num. 137 art. 23 bis com. 2
Legge 18/12/2020 num. 176 CORTE COST. PENDENTE