Cass. pen. n. 45644 del 26 novembre 2009

Testo massima n. 1


Ai fini della configurabilità dell'elemento soggettivo del delitto di ricettazione, anche nella forma dell'intromissione o intermediazione, il fine specifico di procurare ad altri un profitto non può che riguardare una persona diversa dal titolare del bene ricettato, nei cui confronti sono obbligati alla reintegra sia il ricettatore che l'autore del reato presupposto.

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