Cass. pen. n. 25379 del 09 maggio 2023
Testo massima n. 1
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - MISURE COERCITIVE - IN GENERE - Obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria - DASPO con obbligo di firma - Compatibilità - Ragioni.
L'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria ex art. 282 cod. proc. pen. può concorrere con l'obbligo di firma presso l'autorità di polizia associato al DASPO disposto dal questore ex art. 6, comma 2, della legge 13 dicembre 1989, n. 401, stante la loro totale autonomia, atteso che il primo persegue la finalità di impedire la reiterazione di condotte di reato, mentre l'obbligo che accede al DASPO è strumentale a che il destinatario non si rechi presso i luoghi in cui sono in corso manifestazioni sportive e ha un'estensione temporale correlata allo svolgimento di esse.
Massime precedenti
Normativa correlata
Legge 13/12/1989 num. 401 art. 6 com. 2 CORTE COST.
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 282