Cass. pen. n. 6531 del 11 giugno 1991

Testo massima n. 1


In tema di ricettazione (art. 648 c.p.), la prova dell'elemento psicologico del reato può desumersi da qualsiasi elemento di fatto e da qualunque indizio giuridicamente apprezzabile, compreso il comportamento dell'imputato in relazione alla sua specifica attività professionale. (Nella fattispecie è stato ritenuto la sussistenza del reato nella condotta di un esperto del mercato automobilistico che aveva acquistato in Spagna e importato in Italia, a scopo di vendita e di profitto, motori fabbricati dalla Seat su licenza Fiat, recanti il marchio distintivo «Fiat» contraffatto).

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