Cass. pen. n. 15496 del 11 novembre 1989

Testo massima n. 1


Il presupposto del delitto di ricettazione, cioè l'esistenza di un delitto anteriore, non deve essere necessariamente accertato in ogni suo estremo fattuale, poiché la provenienza delittuosa del bene posseduto può ben desumersi dalla natura e dalle caratteristiche del bene stesso. (Nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito secondo il quale il delitto presupposto doveva ritenersi provato dalla circostanza che un'arma da guerra non può costituire oggetto di lecito scambio tra privati).

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