Cass. pen. n. 46899 del 20 dicembre 2011

Testo massima n. 1


Il delitto di ricettazione si consuma, nella ipotesi di acquisto, al momento dell'accordo fra cedente ed acquirente sulla cosa proveniente da delitto e sul prezzo, considerato che la "traditio" della "res" - nella quale può ravvisarsi null'altro che un momento che pertiene all'adempimento del contratto, già perfezionato ed efficace - non può ritenersi imposta dalla norma penale, come elemento strutturale della fattispecie, al punto da contrassegnarne la consumazione.

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