Cass. pen. n. 8714 del 4 marzo 2011

Testo massima n. 1


Il delitto di ricettazione, nella fattispecie della cosiddetto "intromissione", si perfeziona per il solo fatto che l'agente si intrometta nel far acquistare, ricevere od occultare un bene di provenienza delittuosa, non occorrendo, perché possa dirsi consumato, anche che l'intromissione raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto. (Fattispecie nella quale l'imputato si era attivato infruttuosamente per ricercare un acquirente di un monitor al plasma, compendio di appropriazione indebita).

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