Cass. pen. n. 25401 del 20 giugno 2024
Testo massima n. 1
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - INTERCETTAZIONI DI CONVERSAZIONI O COMUNICAZIONI - UTILIZZAZIONE - IN ALTRI PROCEDIMENTI - Intercettazioni effettuate mediante captatore informatico - Limiti all'utilizzabilità dei risultati di tali intercettazioni con riguardo a delitti diversi da quelli per i quali è stato emesso il decreto autorizzativo - Indicazioni - Ragioni.
In tema di utilizzazione dei risultati di intercettazioni effettuate con captatore informatico per delitti diversi da quelli per cui è stato emesso il decreto autorizzativo, il disposto dell'art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., nella parte in cui limita l'utilizzazione all'accertamento dei delitti indicati all'art. 266, comma 2-bis, cod. proc. pen., è riferito esclusivamente alla captazione di conversazioni intercorse tra presenti, mentre per quelle che non si svolgono tra presenti opera la clausola di salvezza contenuta nell'"incipit" del medesimo art. 270, comma 1-bis, cod. proc. pen., che rinvia alle condizioni previste nel comma 1 di tale disposizione.
Massime precedenti
Normativa correlata
Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 270 CORTE COST.
Decreto Legge 30/12/2019 num. 161 art. 2 com. 1 lett. G
Legge 28/02/2020 num. 7 art. 1