Avvocato.it

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9573 del 3 luglio 1990

Cassazione penale Sez. II sentenza n. 9573 del 3 luglio 1990

Testo massima n. 1

Il delitto di ricettazione, nella fattispecie commissiva dell’intromissione, si perfeziona per il solo fatto che l’agente si intrometta, per fare acquistare, ricevere od occultare le cose di provenienza delittuosa, senza che sia necessario che l’intromissione medesima raggiunga il fine ulteriore che il soggetto si è proposto. Ne deriva che se tale scopo non sia stato realizzato, il delitto è consumato e non solo tentato. Nell’ipotesi della mediazione quindi è sufficiente che il mediatore si adoperi in modo univoco per far acquistare la merce e non è necessario né che metta in rapporto diretto le due parti, né che la refurtiva venga effettivamente acquistata o ricevuta.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze