Cass. pen. n. 7650 del 31 maggio 1990

Testo massima n. 1


La ricettazione, nella forma dell'intromissione, si consuma per il solo fatto dell'intermediazione, momento nel quale deve esistere la consapevolezza dell'illiceità del possesso dell'offerente, la cui prova può desumersi da qualunque elemento di fatto che abbia un inequivoco valore probatorio della mala fede dell'acquirente.

Testo massima n. 2


Per accertare la sussistenza della circostanza aggravante prevista dall'art. 61, n. 7 c.p., deve farsi riferimento al momento del commesso reato, essendo irrilevanti a tal fine i fatti successivi, come il recupero della refurtiva.

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