Cass. pen. n. 2919 del 27 gennaio 2004
Testo massima n. 1
In tema di ricettazione, ai fini della valutazione della concessione dell'attenuante di cui all'art. 62 n. 4 c.p. per valutare l'entità del danno cagionato dal reato di ricettazione di assegni circolari e bancari si deve tener conto dell'importo risultante dai titoli unicamente se il fatto di ricettazione ha avuto per oggetto un assegno già compilato con l'indicazione dell'importo.
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