Cass. pen. n. 7821 del 8 luglio 1992
Testo massima n. 1
Ai fini dell'applicazione dell'attenuante speciale del delitto di ricettazione, di cui all'art. 648, comma secondo, c.p., («fatto di particolare tenuità») si deve tenere conto di tutti gli elementi del fatto e non soltanto del valore del bene, tuttavia il valore rilevante dell'oggetto ricettato esclude di per sé la configurabilità della ricettazione di particolare tenuità. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto che il valore superiore ai venti milioni di lire, attribuito nella sentenza impugnata alla autovettura ricettata, fosse rilevante e tale da escludere l'ipotesi attenuata della ricettazione).