Cass. pen. n. 1999 del 21 febbraio 1992
Testo massima n. 1
Ai fini della concessione dell'attenuante del danno di speciale tenuità, al danno patrimoniale previsto dall'attenuante in parola deve assegnarsi valore oggettivo intrinseco e pertanto, se esso è collegato al reato di ricettazione di moduli di assegni in bianco, deve farsi riferimento al valore dei moduli e non già agli importi che risultino apposti in un momento successivo, dando luogo ad ulteriori ipotesi delittuose (truffa, falso, ecc.).