Cass. pen. n. 10944 del 4 novembre 1991

Testo massima n. 1


Nel delitto di ricettazione l'ipotesi attenuata dal fatto di particolare tenuità richiede anzitutto l'accertamento del valore economico della cosa ricettata (che deve essere particolarmente tenue sotto un profilo oggettivo) e non quello, di per sé insufficiente, della sua quantità o del profitto che dalla sua vendita il reo potrebbe trarre. In secondo luogo non può farsi dipendere la particolare tenuità del fatto, del quale il danno è soltanto una componente, solo dal valore particolarmente tenue della cosa ricettata ma deve piuttosto legarsi anche alle modalità ed ai motivi dell'azione e, conseguentemente, alla condotta e alla personalità del colpevole.

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