Cass. civ. n. 25436 del 29 agosto 2023

Testo massima n. 1


ADOZIONE - ADOZIONE (DI MINORI) IN CASI PARTICOLARI - PROCEDIMENTO Minore nato in Italia a seguito di procreazione medicalmente assistita compiuta all’estero da coppia omoaffettiva - Adozione ex art. 44, comma 1, lett. d, della l. n. 184 del 1983, da parte del cd. genitore intenzionale - Revoca del consenso del genitore biologico - Efficacia preclusiva - Limiti - Fattispecie.


L'adozione in casi particolari, ex art. 44, comma 1, lett. d) della l. n. 184 del 1983, rappresenta lo strumento che consente al minore, nato in Italia, a seguito di procreazione medicalmente assistita compiuta all'estero da coppia omoaffettiva, di conseguire lo "status" di figlio e di riconoscere giuridicamente il legame di fatto con il genitore d'intenzione; ne consegue che il dissenso del genitore biologico all'adozione da parte del genitore sociale deve essere valutato esclusivamente sotto il profilo della conformità all'interesse del minore, con particolare riferimento al progetto genitoriale comune, alla cura e all'accudimento svolto in comune dalla coppia, per un congruo periodo. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione della corte territoriale che aveva escluso la sussistenza dei presupposti per accogliere la richiesta di adozione speciale, evidenziando che la genitrice naturale del minore, nato in Italia a seguito di PMA, effettuata all'estero, con modalità non consentite dallo Stato italiano, aveva revocato il suo assenso all'adozione, inizialmente prestato, quando era cessata la convivenza con la madre biologica del detto minore).

Massime precedenti

Precedenti: Cass. civ. n. 22179 del 2022

Normativa correlata

Costituzione art. 2 CORTE COST.
Costituzione art. 29
Costituzione art. 30
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 44 com. 1 lett. D CORTE COST.
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 46 com. 2 CORTE COST.
Legge 04/05/1983 num. 184 art. 57

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