Cass. pen. n. 25437 del 17 gennaio 2024
Testo massima n. 1
ARMI - OMESSA CUSTODIA - Omissione di cautele idonee ad evitare l'impossessamento di armi da parte di minori, incapaci, tossicodipendenti o inesperti - Reato di mera condotta e di pericolo - Conseguenze.
La contravvenzione di omessa custodia di armi prevista dall'art. 20-bis legge 18 aprile 1975, n. 110, in quanto reato di mera condotta e di pericolo, si perfeziona per il solo fatto che l'agente non abbia adottato le cautele necessarie, sulla base di circostanze da lui conosciute o conoscibili con l'ordinaria diligenza, volte ad impedire che uno dei soggetti indicati dalla norma riesca ad impossessarsi di armi, munizioni, o esplosivi, a nulla rilevando che l'evento non si sia verificato.