Cass. pen. n. 3505 del 27 marzo 1991
Testo massima n. 1
In tema di ricettazione non è applicabile la circostanza attenuante della particolare tenuità del fatto quando oggetto del delitto sia un'arma. Tale attenuante richiede l'accertamento — oltre che del valore economico della cosa ricettata (che deve essere in ogni caso particolarmente tenue) — anche di ogni altra circostanza idonea a manifestare la particolare tenuità del fatto stesso nel suo complesso. (Nella specie è stata esclusa l'attenuante con riferimento alle modalità del fatto, concernente un'arma micidiale e clandestina).