Cass. pen. n. 13330 del 11 ottobre 1989
Testo massima n. 1
In tema di ricettazione di assegni, ai fini dell'applicazione dell'attenuante della speciale tenuità del danno patrimoniale cagionato alla persona offesa si deve tener conto dell'importo risultante dal titolo solo se il reato di ricettazione abbia avuto ad oggetto un assegno già contenente l'indicazione dell'importo stesso.
Testo massima n. 2
L'attenuante di aver cagionato alla persona offesa del reato un danno patrimoniale di speciale tenuità, prevista dall'art. 62, n. 4 c.p., è compatibile con l'ipotesi attenuata di ricettazione prevista dall'art. 648, secondo comma, c.p. solo se la valutazione del danno patrimoniale sia rimasta estranea al giudizio sulla particolare tenuità del fatto che caratterizza l'ipotesi attenuata di ricettazione, perché ove il danno patrimoniale sia stato tenuto presente in tale giudizio l'attenuante prevista dall'art. 62, n. 4 è assorbita nell'ipotesi attenuata di cui all'art. 648, secondo comma c.p.
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