Avvocato.it

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7394 del 19 maggio 1989

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 7394 del 19 maggio 1989

Testo massima n. 1

Il termine «fatto» usato dal legislatore al primo cpv. dell’art. 648 c.p., che non può essere identificato con l’espressione «danno patrimoniale», ha un significato e un contenuto più ampio di quello di danno, sicché, esso, pur non esclude che il valore della cosa ricettata possa essere tenuto presente dal giudice, è comprensivo di altri possibili elementi che possono caratterizzare il caso concreto. Detti elementi, sia di natura soggettiva che oggettiva, possono assumere in relazione alla singola fattispecie, un significato determinante ai fini del riconoscimento o della esclusione della particolare tenuità del fatto, valutato nella sua globalità, rispetto al valore economico, ovvero al numero delle cose ricettate.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze