Cass. pen. n. 22693 del 5 giugno 2008
Testo massima n. 1
In tema di ricettazione, l'affermazione di responsabilità per l'acquisto o la ricezione di beni con marchi contraffatti o alterati non richiede che sia provata l'avvenuta registrazione dei marchi, condizione essenziale per affermare l'esistenza del delitto presupposto, se si tratta di marchi di largo uso e di incontestata utilizzazione da parte delle società produttrici. (La Corte ha precisato che, in tali casi, è onere difensivo la prova della dedotta mancanza di registrazione del marchio ).