Cass. pen. n. 12476 del 4 aprile 2005

Testo massima n. 1


Per la configurazione del fatto come ricettazione ex art. 648 c.p., anziché come favoreggiamento reale (art. 379 c.p.), assume rilievo determinante lo scopo di trarre profitto personale e diretto dall'acquisto del possesso di cose di provenienza delittuosa; mentre per la configurabilità del favoreggiamento reale è necessario che l'eventuale ricezione del bene avvenga nell'interesse esclusivo dell'autore del reato principale.

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