Cass. civ. n. 25460 del 30 agosto 2023

Testo massima n. 1


CONTRATTI IN GENERE - REQUISITI (ELEMENTI DEL CONTRATTO) - ACCORDO DELLE PARTI - CONCLUSIONE DEL CONTRATTO - MANIFESTAZIONE DELLA VOLONTA' - SILENZIO Valore di accettazione della proposta - Configurabilità - Condizioni - Limiti.


In tema di formazione del contratto, l'accettazione non può essere desunta dal mero silenzio serbato su una proposta, pur quando questa faccia seguito a precedenti trattative intercorse tra le parti, delle quali mostri di aver tenuto conto, assumendo il silenzio valore negoziale soltanto se, in date circostanze, il comune modo di agire o la buona fede, nei rapporti instauratisi tra le parti, impongano l'onere o il dovere di parlare, ovvero se, in un dato momento storico e sociale, avuto riguardo alla qualità dei contraenti e alle loro relazioni di affari, il tacere di uno possa intendersi come adesione alla volontà dell'altro.

Massime precedenti

Conformi: Cass. civ. n. 10533 del 2014

Normativa correlata

Cod. Civ. art. 1326
Cod. Civ. art. 1335 CORTE COST.

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