Cass. civ. n. 1009 del 23 gennaio 2003

Testo massima n. 1


Quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, a norma dell'art. 45 c.p.c., spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunziando il verificatosi conflitto negativo di competenza. Ne consegue che è inammissibile la riproposizione della domanda (o dell'appello) dinanzi al giudice che aveva in precedenza parimenti declinato la propria competenza.

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