Art. 45 – Codice di procedura civile – Conflitto di competenza
Quando, in seguito alla ordinanza che dichiara l'incompetenza del giudice adito per ragione di materia o per territorio nei casi di cui all'articolo 28, la causa nei termini di cui all'articolo 50 è riassunta davanti ad altro giudice, questi, se ritiene di essere a sua volta incompetente, richiede di ufficio il regolamento di competenza.
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Cass. civ. n. 25245/2025
L'incompetenza (anche per materia) dichiarata dal giudice adito, ove non impugnata con regolamento ex art. 42 c.p.c., o nel caso in cui questo sia dichiarato inammissibile, non può più essere rimessa in discussione né dalle parti, né dal giudice procedente, nei successivi gradi del procedimento, giacché la relativa declaratoria acquista efficacia di giudicato interno, sia nella parte relativa alla statuizione sull'incompetenza del giudice che l'ha pronunciata, sia con riguardo alla competenza dell'autorità giudiziaria dinanzi alla quale la causa è stata tempestivamente riassunta.
Cass. civ. n. 17985/2025
Il regolamento di competenza d'ufficio è inammissibile quando, dopo la declinatoria di incompetenza del primo giudice con la indicazione del giudice competente per materia, il secondo giudice, adito a seguito della riassunzione, nega di essere competente per materia, ritenendo che la competenza è regolata soltanto per valore (o per territorio derogabile), giacché in tale ipotesi, non essendovi alcun giudice competente per materia (o per territorio inderogabile), la decisione di accoglimento del regolamento, ex art. 49, comma 2, c.p.c. produrrebbe nella sostanza il medesimo effetto di un regolamento di competenza d'ufficio ratione valoris (o per territorio), non previsto dalla disciplina processuale. (Nella specie, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio proposto dal Tribunale regionale delle acque pubbliche che, nel contestare l'indicazione di competenza per materia contenuta nella sentenza del Tribunale Ordinario, non aveva individuato la competenza per materia o territoriale inderogabile ex art. 28 c.p.c. dello stesso giudice a quo o di un terzo giudice).
Cass. civ. n. 18881/2024
Il giudice avanti al quale la causa viene riassunta a seguito di un provvedimento declinatorio della competenza, quantunque per ragioni di materia o per territorio inderogabile, non impugnato con regolamento necessario di competenza, non può sollevare conflitto di competenza d'ufficio per far valere la violazione delle regole sulla tempestività dell'eccezione o del rilievo d'ufficio, giacché, in conseguenza della mancata proposizione del regolamento necessario di competenza ad istanza della parte interessata, la questione della tardività del rilievo dell'incompetenza avanti al giudice remittente è ormai preclusa e resta estranea al potere di elevazione del conflitto come individuato dall'art. 45 c.p.c.
Cass. civ. n. 9190/2024
È inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio ex art. 45 c.p.c. se il giudice ad quem, che dissente dalla valutazione della sussistenza della sua competenza per materia, non individua l'esistenza di una competenza per materia del giudice a quo o di un altro giudice. (In applicazione del principio, la S.C. ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto d'ufficio, in relazione a una causa di risarcimento danni derivanti dalla rottura di una condotta idrica comunale a causa di difetti di manutenzione della stessa dal TRAP, che aveva negato la propria competenza per materia e affermato quella del giudice ordinario, senza indicare quest'ultimo, quale competente per materia, rilevando che la causa sarebbe dovuta tornare di fronte a tale giudice per la sola assenza di una competenza per materia del giudice che aveva elevato il conflitto, e, dunque, in forza di una competenza per valore del giudice indicato come competente).
Cass. civ. n. 25391/2023
Il regolamento di competenza d'ufficio ex art. 45 c.p.c. soggiace al termine preclusivo di cui all'art. 38, comma 3, c.p.c., dovendo pertanto essere sollevato entro la prima udienza di trattazione.
Cass. civ. n. 23215/2023
Nel caso in cui, in relazione ad un giudizio svoltosi in più gradi, sia proposta domanda di liquidazione degli onorari ai sensi del d.lgs. n. 150 del 2011 ed il convenuto proponga domanda riconvenzionale per far valere la responsabilità professionale dell'avvocato, la corte di appello è competente a decidere solo la domanda di liquidazione degli onorari, ma non la riconvenzionale, quantunque quest'ultima sia suscettibile di una istruzione sommaria, con la conseguenza che le due cause devono essere separate e che la riconvenzionale deve essere decisa dal tribunale, previa la sospensione necessaria per pregiudizialità della causa avente ad oggetto la liquidazione degli onorari fino alla decisione definitiva della causa avente ad oggetto l'azione di responsabilità.
Cass. civ. n. 8891/2023
L'art. 45 c.p.c. legittima il giudice dinanzi al quale il processo sia stato riassunto, a seguito della declinatoria di competenza di altro giudice originariamente adito, a sollevare d'ufficio il conflitto negativo di competenza soltanto ove si ritenga incompetente per materia o per territorio inderogabile e non già qualora ritenga che la competenza sia regolata unicamente per valore.
Cass. civ. n. 16888/2013
È inammissibile il conflitto di competenza elevato dal giudice dopo la prima udienza di trattazione, quando egli ha già concesso alle parti i termini di cui all'art. 183, sesto comma, c.p.c.
Cass. civ. n. 12388/2013
La ripartizione degli affari tra le sezioni distaccate di un medesimo ufficio del giudice di pace, sito presso taluno dei capoluoghi dei mandamenti ove avevano sede le preture, ha carattere interno, sicché la sentenza con cui il giudice di una sezione distaccata dichiari la propria "competenza" non integra una decisione sulla competenza, avverso la quale sia esperibile il regolamento di competenza, ma va interpretata come provvedimento ordinatorio ex art. 83-ter disp. att. cod. proc. civ., introdotto dall'art. 128 del d.lgs. del 19 febbraio 1998, n. 51.
Cass. civ. n. 19167/2012
Qualora il giudice di pace, investito di due opposizioni a decreti ingiuntivi ottenuti dallo stesso creditore contro lo stesso debitore, riunite le due cause di opposizione, declini la competenza a favore del tribunale, reputando che vi sia stato, all'atto della proposizione dei ricorsi monitori, illegittimo frazionamento di un credito unitario e considerando che il valore cumulato dei due crediti eccede la sua competenza per valore, il tribunale, adito in riassunzione, non può elevare conflitto ai sensi del'art. 45 c.p.c., assumendo violata la competenza funzionale sulle opposizioni del giudice di pace, in quanto la declinatoria è da considerare avvenuta sulla base di una regola - applicata erroneamente o no - di competenza per valore, come tale non suscettibile di integrare un'ipotesi di conflitto.
Cass. civ. n. 17811/2012
A norma dell'art. 45 c.p.c., applicabile anche per risolvere conflitti tra giudici di pace, il conflitto di competenza può essere sollevato d'ufficio dal giudice designato come competente da quello primariamente adìto soltanto nelle ipotesi di conflitto negativo virtuale di competenza per materia e territorio inderogabile e non quando si tratti di competenza territoriale derogabile e di competenza per valore.
Cass. civ. n. 6464/2011
È ammissibile il conflitto di competenza nell'ipotesi in cui il secondo giudice abbia declinato la propria competenza per ragioni omologhe a quelle indicate dal primo giudice, individuando come competente quest'ultimo ovvero un terzo giudice.
Cass. civ. n. 17454/2010
Il regolamento di competenza d'ufficio di cui all'art. 45 c.p.c. può essere richiesto soltanto quando il giudice indicato come competente (da quello dichiaratosi incompetente) e dinanzi al quale la causa sia stata riassunta deduca, a sua volta, la competenza del primo o di un terzo giudice per ragioni di materia o di territorio inderogabile, ma non anche per motivi di valore, atteso che, per effetto del provvedimento emesso dal primo giudice, la competenza per valore del giudice davanti al quale la causa è stata riassunta risulta ormai radicata e non più suscettibile di contestazione.
Cass. civ. n. 17977/2008
Il giudice onorario aggregato non costituisce, nell'ambito del tribunale, un diverso organo di giustizia, sicché la questione se una controversia spetti al giudice onorario aggregato presso detta sezione ovvero al giudice del lavoro pone un problema di distribuzione degli affari all'interno del medesimo ufficio giudiziario e non involge questione di competenza, con conseguente inammissibilità del relativo regolamento.
Cass. civ. n. 2154/2007
Condizione essenziale di ammissibilità del regolamento di competenza d'ufficio, che presuppone la riferibilità a due giudici diversi (ovvero appartenenti a differenti uffici giudiziari), è che il giudice dinanzi al quale, dopo una prima declaratoria di incompetenza venga riassunta la causa, ritenga di non avere la competenza affermata dal primo giudice, il che comporta che, per la configurazione del conflitto di competenza, la prima decisione sulla competenza deve avere un contenuto confliggente con quello che avrebbe la decisione del secondo giudice, sicché quest'ultimo, invece di assumere una decisione siffatta, è tenuto ad investire la Corte di cassazione della relativa questione.
Cass. civ. n. 18639/2005
Il regolamento di competenza richiesto d'ufficio non costituisce un mezzo d'impugnazione, ma è uno strumento volto a sollecitare alla Corte regolatrice l'individuazione del giudice naturale, precostituito per legge, al quale compete la trattazione, interinale o provvisoria, ma comunque esclusiva, dell'affare: esso è pertanto compatibile con i procedimenti di volontaria giurisdizione, nei conflitti positivi o negativi di competenza, ed è quindi ammissibile anche nel procedimento di riabilitazione di cui all'art. 17 della legge 7 marzo 1996, n. 108, nonostante lo stesso, in caso di reclamo alla corte d'appello avverso il decreto emesso dal presidente del tribunale, si concluda con un provvedimento privo dei caratteri di decisorietà e definitività, e quindi non impugnabile nè con il ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost., nè con il regolamento di competenza ad istanza di parte.
Cass. civ. n. 19984/2004
Anche a seguito del D.L.vo 19 febbraio 1998, n. 51, istitutivo del giudice unico di primo grado, il quale ha novellato (con l'art. 14) l'art. 48 del regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12 e introdotto (con l'art. 56) nel codice di procedura civile una nuova sezione (la VI bis nel Capo I del Titolo I del Libro I) dedicata alla composizione del tribunale (artt. 50 bis-50 quater c.p.c.), la questione relativa alla devoluzione di una controversia alla sezione specializzata agraria presso il tribunale o a quello stesso tribunale in composizione ordinaria (monocratica o collegiale che sia) continua a costituire questione di competenza e non di mera ripartizione degli affari all'interno di un unico ufficio giudiziario; è di conseguenza ammissibile il conflitto di competenza d'ufficio, allorquando uno di tali organi contesti la propria competenza individuata dall'altro.
Cass. civ. n. 17663/2004
È ammissibile il regolamento di competenza d'ufficio, anche con riguardo a materie attribuite alla competenza del giudice di pace, atteso che l'art. 46 c.p.c., nel disporre che gli «artt. 42 e 43 non si applicano nei giudizi davanti al giudice di pace», ha escluso solo il regolamento ad istanza di parte e fatto salvo quello d'ufficio, ai sensi dell'art. 45 dello stesso codice.
Cass. civ. n. 18680/2003
A norma dell'art. 38 c.p.c., nel testo introdotto dalla legge n. 353 del 1990, che ha comportato il superamento della distinzione tra criteri di competenza «forti» e «deboli», l'incompetenza per materia o per territorio, nei casi previsti dall'art. 28 c.p.c., deve essere eccepita dalla parte o rilevata d'ufficio entro la prima udienza di trattazione. Ne discende, a pena d'inammissibilità, che il regolamento d'ufficio, dovendo immediatamente seguire al rilievo dell'incompetenza, deve essere sollevato nella stessa prima udienza di trattazione, anche a seguito di eventuale riserva assunta in quella sede. (Fattispecie relativa a competenza territoriale inderogabile, ai sensi dell'art. 28 c.p.c., riguardante un procedimento cautelare proposto anteriormente alla causa di merito, ai sensi dell'art. 669 ter).
Cass. civ. n. 12283/2003
Le questioni relative ai rapporti tra il Tribunale in composizione ordinaria e la sezione specializzata agraria sono di competenza e non di ripartizione degli affari all'interno del medesimo ufficio. Pertanto, è ammissibile il conflitto negativo di competenza proposto con regolamento d'ufficio da uno degli organi giurisdizionali predetti nei confronti dell'altro, ciascuno escludente la propria competenza in relazione ad una domanda di reintegra nel possesso.
Cass. civ. n. 1009/2003
Quando il giudice dinanzi al quale la causa è stata riassunta a seguito della dichiarazione di incompetenza di quello precedentemente adito abbia a sua volta declinato la propria competenza senza richiedere d'ufficio il regolamento di competenza, a norma dell'art. 45 c.p.c., spetta alla parte la facoltà di provvedervi, denunziando il verificatosi conflitto negativo di competenza. Ne consegue che è inammissibile la riproposizione della domanda (o dell'appello) dinanzi al giudice che aveva in precedenza parimenti declinato la propria competenza.
Cass. civ. n. 16906/2002
È inammissibile il regolamento d'ufficio, richiesto a norma dell'art. 45 c.p.c., con il quale il giudice, ritenendo sussistente la continenza fra la causa innanzi a sè pendente e la causa pendente innanzi ad altro giudice, fa valere il conflitto positivo virtuale nei confronti della sentenza con la quale l'altro giudice ha ritenuto non sussistente la continenza, atteso che il citato art. 45 fa esclusivo riferimento al conflitto negativo virtuale e non ricorrono, nel processo ordinario di cognizione, quelle esigenze proprie di talune procedure speciali (ad esempio in materia fallimentare) che sono a fondamento della ritenuta ammissibilità nelle stesse del conflitto positivo.
Cass. civ. n. 10236/2002
In materia di procedimento civile, i rapporti tra giudice istruttore in funzione di giudice unico e collegio attengono alla distribuzione di funzioni all'interno del medesimo ufficio giudiziario, e non pongono pertanto una questione di competenza.
Cass. civ. n. 770/2002
Allorché il giudice previamente adito, difettando di competenza per valore in ordine alla domanda principale, si ritenga incompetente per valore relativamente all'intero giudizio, pur essendo competente per materia in ordine alla domanda riconvenzionale proposta nel giudizio stesso dal convenuto, e rimetta l'intera causa al giudice superiore, questi può richiedere regolamento di competenza a norma dell'art. 45 c.p.c., giacché la declaratoria di incompetenza per valore comporta, implicitamente, la soluzione in senso negativo della questione relativa alla competenza funzionale inderogabile del giudice stesso, determinando così i presupposti di un conflitto virtuale negativo di competenza.
Cass. civ. n. 5396/1999
La richiesta del regolamento di competenza d'ufficio è proponibile ex art. 45 c.p.c. esclusivamente dal giudice per l'immediato rilievo della propria incompetenza, non può essere riferita alla volontà delle parti, le quali nella procedura speciale a carattere incidentale che ne consegue, restano in una identica posizione di partecipanti coatte, sicché non possono incorrere in una soccombenza valutabile con limitato riguardo alla fase processuale considerata.
Cass. civ. n. 5328/1998
Presupposto indefettibile per la configurabilità del conflitto positivo di competenza, denunciabile ex art. 45 c.p.c., è la dichiarazione da parte di due diversi giudici, di competenza inderogabile a conoscere una medesima questione. Non ricorre tale presupposto ed è pertanto inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio, nell'ipotesi in cui il giudice che solleva il conflitto è investito della cognizione di una controversia (quale la decadenza dalla patria potestà) diversa per l'oggetto da quella portata all'esame dell'altro giudice (affidamento provvisorio del minore). (Nella specie il provvedimento adottato dal tribunale dei minorenni era diretto a sospendere provvisoriamente ex art. 336 ultimo comma c.c. il diritto di visita al figlio da parte del padre e la frequentazione dello stesso con il minore, in attesa della definizione del giudizio sulla domanda di decadenza dalla potestà di entrambi i genitori, mentre il provvedimento del giudice istruttore del tribunale civile era finalizzato a regolamentare il diritto di visita e frequentazione del minore, non limitato neppure provvisoriamente).
Cass. civ. n. 1194/1997
È ammissibile la richiesta di ufficio del regolamento di competenza, anche se il primo giudice si sia dichiarato con ordinanza incompetente per valore, ogni qual volta la pronuncia implichi necessariamente da parte di quel giudice la negazione della propria competenza per materia o per territorio nei casi indicati nell'art. 28 c.p.c., ricorrendo in concreto entrambi i presupposti necessari del conflitto virtuale negativo di competenza, poiché da un lato l'ordinanza ha il contenuto di una sentenza, e dall'altro il conflitto si risolve nella individuazione del giudice competente a decidere la causa per materia o per territorio ai sensi dell'art. 28 c.p.c.
Cass. civ. n. 11266/1996
Il regolamento di competenza d'ufficio è ammissibile, quando ricorrano i presupposti di cui all'art. 45 c.p.c., anche dopo l'entrata in vigore del nuovo testo dell'art. 38 c.p.c., introdotto dall'art. 4 della legge n. 353 del 1990 - che ha modificato la disciplina della competenza per valore e di quella per materia e per territorio inderogabile, sotto il profilo sia della rilevabilità di ufficio che del momento preclusivo, introducendo per le tre dette ipotesi un regime più blando di quello previsto dal testo originario - in quanto, in presenza di una «novella» di carattere parziale, che ha individuato gli articoli e i commi sostituiti (art. 89 della richiamata legge n. 353 del 1990), essendo rimasta ferma la disciplina degli artt. 44 e 45 del codice di rito, deve ritenersi la piena valenza, a tutti gli effetti, dell'istituto del conflitto di competenza (nella specie, la Suprema Corte ha ritenuto ammissibile il regolamento di competenza richiesto non oltre la prima udienza di trattazione dal giudice, davanti al quale la causa era stata riassunta ex art. 50 c.p.c., a seguito della declinatoria della competenza per territorio - in ipotesi di inderogabilità della stessa a norma dell'art. 444, comma terzo, c.p.c. - da parte del giudice adito).
Cass. civ. n. 728/1996
Il regolamento di competenza d'ufficio di cui all'art. 45 c.p.c. può essere chiesto dal giudice ad quem, dichiarato competente per materia dal giudice preventivamente adito, quando, investito della causa con atto di riassunzione, ritenga che la competenza per materia spetti al primo giudice o ad un terzo giudice; ove invece il giudice adito in riassunzione si dichiari incompetente per valore, non gli è consentito sollevare il conflitto, ancorché nella motivazione dell'ordinanza disconosca la propria competenza per materia, atteso che per effetto della sentenza emessa dal primo giudice la sua competenza ratione valoris a conoscere della lite è ormai radicata e non più suscettibile di contestazione.
Cass. civ. n. 489/1996
Il giudice dinnanzi al quale la causa è stata riassunta ai sensi dell'art. 50 c.p.c., a seguito della dichiarazione di incompetenza del giudice preventivamente adito, ove si ritenga incompetente deve sollevare conflitto di competenza, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., ma, qualora non provveda in tal senso, pronunziando invece a sua volta una sentenza di incompetenza, emette un provvedimento che contenendo una statuizione sulla sola competenza è impugnabile con il regolamento necessario ai sensi dell'art. 42 c.p.c. e non con l'appello. Ne deriva che il giudice innanzi al quale la suddetta pronunzia sia appellata deve limitarsi a dichiarare l'inammissibilità del gravame, e non può, in particolare, «annullare» la sentenza di primo grado e proporre contestualmente il regolamento necessario di competenza, del quale, in tale ipotesi, va dichiarata l'inammissibilità, tenuto anche conto del rischio di conflitto di giudicati derivante dalla possibilità di ricorso ordinario per cassazione contro la sopraindicata pronunzia di annullamento.
Cass. civ. n. 9789/1995
Il regolamento di competenza può essere richiesto d'ufficio - atteso che l'esercizio del potere-dovere del giudice ad quem di rilevare l'eventuale sussistenza della propria incompetenza, ai sensi dell'art. 45 c.p.c., trova il suo fondamento solo nella legge e non già in un potere dispositivo delle parti, di modo che non può rimanere precluso dall'acquiescenza delle parti stesse alla pronuncia del giudice a quo - anche quando il giudice successivamente adito ritenga di dover escludere la propria competenza in relazione alla ravvisata competenza di un terzo giudice anziché di quello adito per primo, sempre che il titolo di competenza in contestazione rientri fra quelli previsti dall'art. 45 citato.
Cass. civ. n. 8986/1995
Spetta esclusivamente al giudice dinanzi al quale la causa sia stata tempestivamente riassunta a seguito della sentenza dichiarativa dell'incompetenza del giudice preventivamente adito, valutare la propria eventuale incompetenza, avendo egli discrezionale facoltà di sollevare il conflitto e di richiedere d'ufficio il regolamento di competenza -se ritiene di essere a sua volta incompetente-, sicché le parti non sono legittimate a dolersi del mancato esercizio di tale facoltà.
Cass. civ. n. 11144/1994
La dichiarazione di incompetenza per valore comporta implicitamente l'esclusione di una competenza inderogabile, cosicché il giudice superiore, a cui la causa sia stata rimessa, può chiedere d'ufficio il regolamento di competenza a norma dell'art. 45 c.p.c., qualora ritenga che, invece, il giudice remittente fosse investito di una competenza funzionale. (Nella specie il conflitto di competenza era stato sollevato da un tribunale a cui un conciliatore, investito di un'opposizione contro un decreto ingiuntivo da lui stesso emesso, aveva rimesso l'intera causa a seguito della proposizione di una domanda riconvenzionale eccedente la sua competenza per valore).
Cass. civ. n. 47/1994
È inammissibile il regolamento di competenza di ufficio allorché il giudice successivamente adito neghi la propria competenza non già sulla base di una diversa interpretazione delle norme regolatrici ovvero dei fatti che ne condizionano l'applicazione, bensì in base ad una norma sopravvenuta alla decisione del primo giudice e recante disposizioni diverse da quelle vigenti all'epoca di tale decisione.
Cass. civ. n. 10580/1993
In caso di sentenza dichiarativa di incompetenza seguita da tempestiva riassunzione della causa davanti al giudice indicato come competente, quest'ultimo, ove si ritenga, a sua volta, incompetente, ma in relazione a disposizione, regolatrice della competenza, diversa da quella posta a fondamento della precedente decisione e costituente oggetto di norma sopravvenuta, applicabile nel giudizio in corso — in base al disposto dell'art. 5 c.p.c., nel testo previgente alle modificazioni introdotte con L. n. 353 del 1990 — non può sollevare conflitto negativo ex art. 45 c.p.c, che si risolverebbe in un inammissibile regolamento preventivo di competenza in ordine all'ius superveniens, ma deve dichiarare con sentenza la propria ritenuta incompetenza.
Cass. civ. n. 461/1993
La richiesta di regolamento di competenza di ufficio è ammissibile solo se le decisioni in conflitto siano state adottate in riferimento al medesimo quadro normativo, mentre, quando si tratti di incompetenza sopravvenuta a causa dell'entrata in vigore di una nuova norma — immediatamente applicabile nei giudizi pendenti, ai sensi dell'art. 5 c.p.c., nel testo previgente all'entrata in vigore della L. 26 novembre 1990, n. 353 (nella specie, l'art. 3 della L. 1 marzo 1990, n. 42, concernente la devoluzione ad uffici giudiziari di nuova costituzione di affari già pendenti davanti a quelli di Caltanissetta) — il giudice adito in riassunzione deve limitarsi a dichiarare la propria incompetenza e non può sollevare un (inesistente) conflitto.
Cass. civ. n. 3287/1992
La richiesta di ufficio del regolamento di competenza prevista dall'art. 45 c.p.c. presuppone che la competenza sia stata declinata da un primo giudice e che la causa sia stata tempestivamente riassunta, ai sensi dell'art. 50 c.p.c., dinnanzi al giudice designato, con la conseguenza che, in mancanza di tale riassunzione, non attuandosi la translatio iudicii, non è configurabile un conflitto ed il nuovo giudice deve, quindi, decidere autonomamente sulla sua competenza e non proporre regolamento di ufficio di competenza che, se proposto, deve essere dichiarato inammissibile.