Cass. civ. n. 5328 del 29 maggio 1998

Testo massima n. 1


Presupposto indefettibile per la configurabilità del conflitto positivo di competenza, denunciabile ex art. 45 c.p.c., è la dichiarazione da parte di due diversi giudici, di competenza inderogabile a conoscere una medesima questione. Non ricorre tale presupposto ed è pertanto inammissibile il regolamento di competenza d'ufficio, nell'ipotesi in cui il giudice che solleva il conflitto è investito della cognizione di una controversia (quale la decadenza dalla patria potestà) diversa per l'oggetto da quella portata all'esame dell'altro giudice (affidamento provvisorio del minore). (Nella specie il provvedimento adottato dal tribunale dei minorenni era diretto a sospendere provvisoriamente ex art. 336 ultimo comma c.c. il diritto di visita al figlio da parte del padre e la frequentazione dello stesso con il minore, in attesa della definizione del giudizio sulla domanda di decadenza dalla potestà di entrambi i genitori, mentre il provvedimento del giudice istruttore del tribunale civile era finalizzato a regolamentare il diritto di visita e frequentazione del minore, non limitato neppure provvisoriamente).

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