Cass. pen. n. 3542 del 4 aprile 1995
Testo massima n. 1
La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 649 c.p., che esclude l'operatività della causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari quando vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati. (Fattispecie in tema di tentativo di rapina ai danni del coniuge).