Cass. pen. n. 3542 del 4 aprile 1995

Testo massima n. 1


La disposizione di cui all'ultimo comma dell'art. 649 c.p., che esclude l'operatività della causa di non punibilità prevista per i reati contro il patrimonio commessi fra determinate categorie di familiari quando vi sia stato impiego di violenza alla persona, si applica anche ai delitti tentati e non solo a quelli consumati. (Fattispecie in tema di tentativo di rapina ai danni del coniuge).

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