Cass. pen. n. 4898 del 23 maggio 1997

Testo massima n. 1


All'agente venatorio deve essere riconosciuta la qualità di pubblico ufficiale, pur non essendo qualificabile come agente di polizia giudiziaria. Pertanto, il rifiuto di fornire le proprie generalità a guardia giurata che agisca nell'esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria configura il reato di cui all'art. 651 c.p.

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