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Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2261 del 2 marzo 1992

Cassazione penale Sez. I sentenza n. 2261 del 2 marzo 1992

Testo massima n. 1

Il precetto di cui all’art. 651 c.p., è adempiuto quando il soggetto richiesto indichi al pubblico ufficiale le proprie generalità ed eventuali qualità personali. Tale obbligo non si estende all’esibizione dei documenti di identità, non essendo il soggetto richiesto tenuto a documentare la propria identità personale. [ Fattispecie in cui il soggetto aveva rifiutato di esibire il proprio documento di identificazione all’ufficiale giudiziario in sede di pignoramento dopo avere mostrato la licenza di commercio da cui risultavano le sue generalità ].

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