Cass. civ. n. 25509 del 31 agosto 2023

Testo massima n. 1


TRIBUTI ERARIALI DIRETTI - IMPOSTA SUL REDDITO DELLE PERSONE FISICHE (I.R.P.E.F.) (TRIBUTI POSTERIORI ALLA RIFORMA DEL 1972) - REDDITI DI LAVORO - LAVORO DIPENDENTE - IN GENERE Imposta addizionale ex art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 - Ambito di applicazione soggettivo - Determinazione - Criteri - Fattispecie.


L'imposta addizionale ex art. 33 del d.l. n. 78 del 2010 si applica ai dirigenti delle imprese del settore finanziario nella sua globalità, comprensivo anche di quelle non sottoposte a vigilanza o che svolgano attività rivolta al pubblico, trattandosi di compagini in grado di indurre torsioni pregiudizievoli di tale settore per effetto di abnormi incentivi retributivi; in siffatto contesto, eventuali riscontri extra-testuali rispetto alla suddetta disposizione normativa, derivanti da fonti nazionali, europee e internazionali, costituiscono meri indici rivelatori esemplificativi della fattispecie tributaria interna e non già esaustivi di essa. (Nella specie, la S.C. ha accolto il ricorso dell'amministrazione finanziaria affermando che la norma trova applicazione anche ai dirigenti di società che svolgono servizi di consulenza e assistenza in materia societaria e finanziaria).

Massime precedenti

Difformi: Cass. civ. n. 22692 del 2020

Normativa correlata

Decreto Legge 31/05/2010 num. 78 art. 33 CORTE COST.
Legge 30/07/2010 num. 122 art. 1 CORTE COST.

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