Avvocato.it

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1731 del 12 dicembre 1999

Cassazione penale Sez. III sentenza n. 1731 del 12 dicembre 1999

Testo massima n. 1

La remissione di querela non produce effetti per il reato di molestia o disturbo alle persone [ art. 660 c.p. ]. Con detta previsione, il legislatore ha, infatti, inteso tutelare, oltre alla quiete privata, la tranquillità pubblica, avuto riguardo agli effetti che il suo turbamento ha sull’ordine pubblico, data l’astratta possibilità di reazione. Pertanto, rispetto a tale contravvenzione, viene in considerazione l’ordine pubblico, pur trattandosi di offesa alla quiete privata; sicché l’interesse privato, individuale, riceve una protezione soltanto riflessa, di modo che la tutela penale viene accordata anche senza e pur contro la volontà delle persone molestate o disturbate, con la conseguenza che il fatto è perseguibile d’ufficio.

[adrotate group=”13″]

Se la soluzione non è qui, contattaci

Non esitare, siamo a tua disposizione

Email

Esponi il tuo caso allegando, se del caso, anche dei documenti

Telefono

Una rapida connessione con gli avvocati del nostro team

Chat

On line ora! Al passo con i tempi per soddisfare le tue esigenze