Cass. pen. n. 7437 del 24 giugno 1998

Testo massima n. 1


In materia di molestia o disturbo alle persone, l'art. 660 c.p. è teso a punire quei comportamenti astrattamente idonei a suscitare nella persona direttamente offesa e, a volte, anche nella gente, reazioni violente o moti di disgusto o di ribellione, i quali influiscono negativamente sul bene giuridico tutelato che è l'ordine pubblico. Ne consegue che il gracidare isolato di un citofono, per quanto sgradevole sia, non integra gli estremi del suddetto reato.

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