Cass. civ. n. 3370 del 28 marzo 1991

Testo massima n. 1


L'art. 1068 secondo comma c.c. consente il trasferimento del locus servitutis nell'ipotesi di comprovato obiettivo impedimento ad eseguire lavori, riparazioni o miglioramenti fondiari di maggiore onerosità sempre che si tratti di esigenze o fatti sopravvenuti e nuovi rispetto alla situazione in atto al tempo della costituzione del vincolo, con la conseguenza che, ove permangano l'originaria situazione dei luoghi ed il primitivo assetto, il trasferimento del locus servitutis può essere consentito soltanto in funzione della concreta ricorrenza di fatti estranei a detta situazione, i quali, pur lasciandone intatti gli elementi originari, ne abbiano sostanzialmente modificato l'importanza e la relazione con la rilevanza del peso imposto al fondo asservito, senza che al riguardo se ne sia tenuto conto nel regolamento negoziale della servitù.

Può riguarda anche te

  • Se sei parte in una causa civile, questa sentenza può incidere direttamente sulla strategia difensiva e sull’esito del giudizio.
  • Se stai valutando un ricorso in Cassazione, non basta dissentire dalla decisione: servono vizi specifici di legittimità.
  • Una sentenza sfavorevole non è sempre definitiva: i margini di impugnazione dipendono da termini e motivi precisi.
  • Un precedente giurisprudenziale può rafforzare la tua posizione, ma solo se è davvero sovrapponibile al tuo caso.

Questa materia può avere risvolti che non sempre emergono dalla sola lettura della norma.

Approfondisci con l'Avv. Luigi Ulissi

Ogni caso ha una soluzione su misura.

Siamo il tuo partner in ogni momento.

CHAT ON LINE