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Art. 1068 — Trasferimento della servitù in luogo diverso

Art. 1068 — Trasferimento della servitù in luogo diverso

Il proprietario del fondo servente non può trasferire l’esercizio della servitù in luogo diverso da quello nel quale è stata stabilita originariamente.

Tuttavia, se l’originario esercizio è divenuto più gravoso per il fondo servente o se impedisce di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, il proprietario del fondo servente può offrire al proprietario dell’altro fondo un luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, e questi non può ricusarlo.

Il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitù si può del pari concedere su istanza del proprietario del fondo dominante, se questi prova che il cambiamento riesce per lui di notevole vantaggio e non reca danno al fondo servente.

L’autorità giudiziaria può anche disporre che la servitù sia trasferita su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi acconsenta, purché l’esercizio di essa riesca egualmente agevole al proprietario del fondo dominante.

L’eventuale comma dell’articolo ricompreso fra parentesi quadre è stato abrogato.

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Aggiornato al 1 gennaio 2020
Il testo riportato è reso disponibile agli utenti al solo scopo informativo. Pertanto, unico testo ufficiale e definitivo è quello pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Italiana che prevale in casi di discordanza rispetto al presente.
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Massime correlate

Cass. civ. n. 14821/2018

Ai sensi dell’art. 1068 c.c., lo spostamento delle opere necessarie per l’esercizio della servitù non può avvenire per iniziativa unilaterale del proprietario del fondo servente il quale, ove l’originario esercizio di quel diritto impedisca di effettuare lavori, operazioni o miglioramenti, può offrire al proprietario del fondo dominante un luogo altrettanto comodo per godere del suo diritto; ove, tuttavia, detta offerta non sia accettata, tale spostamento può essere chiesto e conseguito dal proprietario del fondo servente o per decisione del giudice o per effetto di convenzione scritta ex art. 1350, n. 4, c.c. intercorsa tra le parti, implicando il mutamento del luogo di esercizio variazioni nel contenuto della servitù medesima.

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Cass. civ. n. 11424/2016

In tema di trasferimento di servitù prediale, il proprietario del fondo servente, formulata l’offerta anteriormente all’instaurazione, pure se da parte sua, del giudizio, ha anche in corso di lite il diritto potestativo, ai sensi dell’art. 1068, comma 2, c.c., di specificarla ulteriormente e, all’occorrenza, di conformarla agli esiti della consulenza tecnica d’ufficio disposta al precipuo scopo di individuare un luogo egualmente comodo per l’esercizio della servitù.

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Cass. civ. n. 10875/2016

In tema di servitù prediali non integra la fattispecie prevista dal Quarto comma dell’art. 1068 c.c. (divieto di trasferire la servitù in luogo diverso da quello originario) la sostituzione, ad opera del proprietario del fondo servente, di una vecchia scala in legno, utilizzata per l’esercizio del diritto di passaggio per l’accesso al fondo dominante, con una nuova scala in muratura, anche qualora, con la sua sostituzione, ne sia stato ridisegnato il tracciato, trattandosi di una mera ridefinizione dei limiti o dei confini dell’area destinata all’esercizio della servitù.

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Cass. civ. n. 9031/2016

La maggiore gravosità, per il fondo servente, dell’esercizio della servitù, prevista dall’art. 1068, comma 2, c.c., come condizione per il trasferimento del peso in luogo diverso da quello originariamente fissato, può dipendere, oltre che da un fatto estraneo all’attività dei proprietari dei fondi interessati, anche dall’utilizzazione del fondo servente da parte del suo proprietario e dal modificarsi della percezione di gravosità che sia obbiettivamente verificabile, attribuendo rilievo la norma, alla luce di una lettura costituzionalmente orientata, principalmente alla condizione del proprietario del fondo servente. Nella valutazione, rimessa al suo apprezzamento, della maggiore gravosità, il giudice di merito deve tenere conto di quella umana e ragionevole tolleranza che dovrebbe presiedere all’esercizio di ogni diritto.

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Cass. civ. n. 4336/2013

In tema di trasferimento della servitù in luogo diverso, ai sensi dell’art. 1068, secondo comma, c.c., mentre la maggiore gravosità dell’esercizio della servitù per il fondo servente – quale ragione della richiesta di spostamento – deve necessariamente essere determinata da fatti sopravvenuti rispetto al momento di costituzione del vincolo, va escluso che tale requisito occorra anche nel caso in cui il proprietario del fondo servente abbia l’obiettiva esigenza di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, essendo tali facoltà consentite dal criterio di esercizio del minor aggravio del fondo servente, di cui all’art. 1065 c.c., senza alcuna necessità di comparazione tra la situazione esistente all’epoca in cui fu creata la servitù e la situazione, invece, esistente quando il trasferimento venga chiesto.

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Cass. civ. n. 12929/2012

Nella controversia tra i proprietari dei fondi servente e dominante, relativa al trasferimento della servitù di passaggio in luogo diverso, la valutazione del giudice di merito, in base ai criteri di cui al secondo comma dell’art 1068 cod. civ., deve essere globale e comparativa, essendo nella realtà impossibile che qualsiasi nuovo passaggio comporti caratteristiche strutturali e di uso assolutamente identiche a quelle del percorso anteriore. Pertanto è incensurabile la decisione del giudice di merito, ove lo stesso abbia correttamente considerato che, per effetto del nuovo passaggio offerto in sostituzione, posto a confronto col vecchio tracciato, avendo riguardo alla loro pendenza, ampiezza, sinuosità ed alla conformazione del piano del suolo, non si è avuta una diminuzione della comodità del fondo dominante e si è, piuttosto, evitato, o rimosso, l’aggravio del fondo servente, o, quanto meno, lo si è ridotto al minimo compatibile con il pieno esercizio della servitù.

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Cass. civ. n. 7415/2012

In tema di servitù prediali, la fattispecie prevista dal Quarto comma dell’art. 1068 c.c., comportando il trasferimento della servitù non già su altra porzione dello stesso fondo, come nell’ipotesi contemplata dal secondo comma del medesimo art. 1068 c.c., ma su altro fondo del proprietario dell’originario fondo servente o di un terzo, determina l’estinzione della servitù preesistente e la contestuale costituzione di una nuova servitù, anche se di eguale contenuto, a carico del diverso fondo. A differenza, tuttavia, dell’ipotesi di cui al secondo comma dell’art. 1068 c.c. (nella quale il verificarsi dei richiesti presupposti normativi determina l’insorgenza, in capo al proprietario del fondo servente, del diritto di ottenere il trasferimento del luogo di esercizio della servitù), qualora l’offerta di altro luogo egualmente comodo rivolta al proprietario del fondo dominante venga da quest’ultimo ingiustamente rifiutata, l’accoglimento della domanda di trasferimento della servitù su altro fondo del proprietario del fondo servente, ai sensi dell’art. 1058, Quarto comma, c.c., è rimesso alla valutazione discrezionale dell’autorità giudiziaria, la quale, accertata la sussistenza delle condizioni di legge, “può” disporre detto trasferimento.

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Cass. civ. n. 6130/2012

Il trasferimento della servitù di passaggio su un fondo servente di proprietà di un terzo richiede, ai sensi dell’art. 1068, comma Quarto, c.c., il consenso di quest’ultimo, consenso che non può ritenersi implicito nel fatto che il proprietario già consenta il passaggio a taluni, essendo invece necessario, al fine della costituzione del rapporto intersoggettivo tra il titolare del fondo dominante ed il titolare del nuovo fondo servente, che il consenso sia non solo esplicito, ma, considerata la natura del diritto, manifestato per iscritto.

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Cass. civ. n. 7822/2006

… La sussistenza dell’aggravio per il fondo servente, ostativo al trasferimento della servitù, ex articolo 1068 terzo comma, ultima parte, del c.c. costituisce un apprezzamento discrezionale, riservato al giudice di merito.

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Cass. civ. n. 20258/2005

Il trasferimento della servitù di passaggio su un fondo di proprietà di un terzo richiede, ai sensi dell’art. 1168 (recte: 1068 – N.d.R.), comma Quarto, c.c., il consenso di quest’ultimo, che, nel caso di ente pubblico territoriale proprietario di una strada, non può ritenersi implicito nel fatto che l’ente consenta il passaggio alla generalità dei cittadini, essendo invece necessario, al fine della costituzione del rapporto intersoggettivo tra l’ente ed il singolo, titolari, rispettivamente, del fondo servente e di quello dominante, che il consenso sia non solo esplicito, ma, considerata la natura del diritto, manifestato per iscritto.

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Cass. civ. n. 17394/2004

Poiché il trasferimento dell’esercizio della servitù in luogo diverso da quello in cui è stata stabilita originariamente può avvenire – in deroga all’espresso divieto imposto dall’art. 1068 c.c. al proprietario del fondo servente – soltanto in presenza dei presupposti oggettivi previsti dalla stessa norma, il proprietario del fondo dominante, qualora invochi il trasferimento della servitù – che dal proprietario del fondo servente si assuma invece estinta o prescritta – deve dimostrare che il trasferimento sia avvenuto in virtù di un accordo manifestato in maniera inequivoca dalle parti.
In tema di estinzione della servitù, l’impossibilità di fatto di goderne e il venir meno dell’
utilitas che ne costituisce il contenuto non ricorrono quando — come nel caso di espropriazione per pubblica utilità — si sia verificata la sola modificazione della titolarità della proprietà del fondo servente ovvero, permanendo l’
utilitas, non si frapponga un ostacolo materiale all’esercizio del diritto.

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Cass. civ. n. 14906/2000

Il giudice non può, in assenza di domanda di parte e delle condizioni richieste dall’art. 1068 c.c., disporre il trasferimento della servita in altro luogo del fondo servente.

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Cass. civ. n. 14365/1999

Le condizioni di fatto che giustificano il trasferimento di una servitù da un luogo ad un altro del fondo servente a norma dell’art. 1068 c.c. sono di natura oggettiva e perciò, anche se accertate giudizialmente, non possono dare luogo al risarcimento del danno a favore del proprietario del fondo servente, salvo che il proprietario del fondo dominante si sia infondatamente opposto al trasferimento della servitù.

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Cass. civ. n. 5916/1999

Non integra gli estremi della violazione dell’art. 1068 c.c. (divieto, per il proprietario del fondo servente, di trasferire la servitù in un luogo diverso da quello originario) la mera ridefinizione dei limiti o dei confini dell’area destinata all’esercizio della servitù. (Principio affermato dalla S.C. in relazione ad una vicenda in cui, rimasto sostanzialmente immutato il luogo di esercizio di una servitù di passaggio, il proprietario del fondo servente aveva provveduto alla costruzione di un marciapiede lungo la strada, eliminando, contestualmente, aiuole e siepi esistenti sull’altro lato, così determinando uno spostamento — del tutto irrilevante — della delimitazione della carreggiata).

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Cass. civ. n. 11198/1995

A norma dell’art. 1068 c.c. il proprietario del fondo servente non può rivolgersi al giudice per ottenere il trasferimento della servitù in un luogo diverso del fondo, prima di aver fatto l’offerta di un altro luogo di esercizio. Tuttavia, nel caso in cui sia il proprietario del fondo dominante a convenire in giudizio il proprietario del fondo servente per pretese violazioni delle disposizioni contenute nell’articolo citato, l’offerta di un luogo diverso di esercizio della servitù può essere fatta in tale sede, restando al giudice il compito di stabilire se ricorrano o meno le condizioni di legge per lo spostamento del luogo di esercizio della servita, e fermo restando in ogni caso che è illegittimo lo spostamento del luogo suddetto che il proprietario del fondo servente abbia attuato manu propria, potendo esso avvenire solo in via convenzionale o giudiziale.

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Cass. civ. n. 4579/1994

Per il disposto dell’art. 1068 c.c. l’esercizio da parte del proprietario del fondo servente della facoltà di ottenere il trasferimento della servitù in un luogo diverso per l’accresciuta gravosità dell’esercizio nel luogo originariamente fissato, postula che detto proprietario fornisca la preventiva e dettagliata dimostrazione della eguale comodità per l’esercizio della servitù del luogo diverso dal medesimo offerto all’altro proprietario.

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Cass. civ. n. 2104/1994

La disposizione del secondo comma dell’art. 1068 c.c., che consente al proprietario del fondo servente di offrire, al proprietario dell’altro fondo un luogo ugualmente comodo per l’esercizio della servita nel caso in cui l’originario esercizio sia divenuto eccessivamente gravoso per il fondo servente o impedisca di fare lavori, riparazioni o miglioramenti, si applica, per analogia, data l’eadem ratio, anche nel caso di spostamento verticale della servita e, più in generale, nel caso di variazioni del modo di esercizio della servitù. In tutti i predetti casi, come in quello di spostamento orizzontale della servitù, a cui si riferisce l’art. 1068 c.c., le spese dello spostamento — salva diversa convenzione — debbono essere sopportate, per il generale principio cuius commoda, eius incommoda, dal proprietario del fondo servente, che l’abbia richiesto.

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Cass. civ. n. 3370/1991

L’art. 1068 secondo comma c.c. consente il trasferimento del locus servitutis nell’ipotesi di comprovato obiettivo impedimento ad eseguire lavori, riparazioni o miglioramenti fondiari di maggiore onerosità sempre che si tratti di esigenze o fatti sopravvenuti e nuovi rispetto alla situazione in atto al tempo della costituzione del vincolo, con la conseguenza che, ove permangano l’originaria situazione dei luoghi ed il primitivo assetto, il trasferimento del locus servitutis può essere consentito soltanto in funzione della concreta ricorrenza di fatti estranei a detta situazione, i quali, pur lasciandone intatti gli elementi originari, ne abbiano sostanzialmente modificato l’importanza e la relazione con la rilevanza del peso imposto al fondo asservito, senza che al riguardo se ne sia tenuto conto nel regolamento negoziale della servitù.

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Cass. civ. n. 2697/1991

Ai sensi del primo comma dell’art. 1068 c.c., non è consentito lo spostamento delle opere necessarie per l’esercizio della servitù per iniziativa unilaterale del proprietario del fondo servente, il quale, ove l’originario esercizio di quel diritto impedisca di eseguire lavori, operazioni o miglioramenti, può offrire al proprietario del fondo dominante un luogo altrettanto comodo per l’esercizio del suo diritto senza che questi possa rifiutare, atteso che, se l’offerta non è accettata, il trasferimento dell’esercizio della servitù in luogo diverso da quello originario può essere chiesto e conseguito dal proprietario del fondo servente per decisione del giudice.

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Cass. civ. n. 2078/1991

Nel caso che per la costituzione negoziale su di un fondo gravino più servitù di passaggio a vantaggio di un altro fondo, al giudice — il quale ritenga di dover accogliere la domanda di spostamento del percorso di una di quelle servitù in luogo egualmente comodo dello stesso fondo servente, ricorrendo una delle condizioni a tal fine previste dall’art. 1068, secondo comma, c.c. — non è consentito far coincidere il nuovo percorso con quello dell’altra servita di passaggio, cui è soggetto il fondo servente a vantaggio del medesimo fondo dominante, dovendo lo spostamento previsto dalla detta norma essere disposto nel rispetto dell’originaria pluralità di servitù voluta dalle parti, in base alla valutazione della utilità del fondo dominante, che compete solo al proprietario di questo.

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Cass. civ. n. 1663/1988

A norma dell’art. 1068, comma terzo, c.c., il cambiamento di luogo per l’esercizio della servitù richiede cumulativamente la prova che il cambiamento riesca per il proprietario del fondo dominante di notevole vantaggio e che lo stesso non rechi danno al fondo servente, senza che, per la natura stessa del detto requisito negativo dell’inesistenza del danno, sia consentita alcuna valutazione comparativa con i vantaggi per il fondo dominante, dovendosi escludere ogni aggravamento della situazione del fondo servente.

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Cass. civ. n. 5295/1981

Nell’ipotesi prevista dal Quarto comma dell’art. 1068 c.c., il trasferimento della servitù su altro fondo del proprietario del fondo servente o di un terzo che vi consenta in guisa da assicurare che l’esercizio della servitù riesca ugualmente agevole al proprietario del fondo dominante, si verifica solo per effetto della sentenza costitutiva che viene pronunciata a conclusione del giudizio. E, pertanto, legittimo il trasferimento della servita operato su un fondo acquistato dal terzo che vi consente dopo l’inizio della controversia, ma prima della relativa pronuncia, trattandosi di condizione dell’azione che deve sussistere al momento della decisione.

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Cass. civ. n. 3119/1978

Non è consentito, a richiesta del proprietario del fondo servente, lo spostamento della servitù di passaggio, a norma dell’art. 1068 c.c., quando tale spostamento determinerebbe uno sconfinamento del tracciato della servitù sul fondo dominante.

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Cass. civ. n. 321/1978

L’art. 1068 secondo comma c.c., ove prevede il diritto del proprietario del fondo servente di conseguire il trasferimento della servita in luogo diverso, per il caso in cui l’originario esercizio sia divenuto più gravoso, ovvero arrechi impedimento a lavori, riparazioni o miglioramenti, si riferisce, in entrambe le ipotesi, a fatti e circostanze sopravvenute e nuove rispetto alla situazione che era in atto al momento della nascita della servitù e che le parti hanno tenuto presente nel relativo titolo. L’indicato diritto, pertanto, non può essere riconosciuto al fine del soddisfacimento di esigenze edificatorie del fondo servente, che siano coeve al negozio costitutivo della servitù, e, come tali, siano state previste dalle parti al momento della determinazione del contenuto e delle modalità della servita medesima.

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Cass. civ. n. 3340/1977

La maggiore gravosità dell’esercizio della servitù, prevista dall’art. 1068, secondo comma c.c., per il trasferimento del peso in luogo diverso, a richiesta del proprietario del fondo servente, può dipendere o da un fatto estraneo all’attività dei proprietari dei due fondi interessati o dall’utilizzazione che il proprietario del fondo servente intenda fare del proprio terreno ovvero da un più intenso esercizio della servita ad opera del proprietario del fondo dominante, esercizio che, pur rientrando nell’ambito del diritto reale specifico, perché astrattamente prevedibile fin dalla origine, grazie all’ampiezza del titolo costitutivo, non era stato mai attuato in precedenza.

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Cass. civ. n. 1734/1977

L’esistenza di una servitù di sporto (nella specie, costituita da un cornicione con canaletto di scolo) al di fuori dell’ipotesi dello sporto-veduta, quando sia in funzione soltanto dello scolo d’acqua piovana proveniente dal tetto del fondo dominante e di supporto della relativa condotta, non toglie irrimediabilmente al proprietario del fondo servente la facoltà di utilizzare, fatta salva la utilitas del fondo dominante, la colonna di aria nella quale lo sporto è inserito né impone determinate distanze di rispetto. Infatti, in virtù del secondo comma dell’art. 1068 c.c., quando la presenza dello sporto anzidetto impedisce la costruzione o la sopraelevazione, in aderenza o in appoggio, di strutture edilizie sul fondo servente, il proprietario di questo può spostare in luogo diverso l’esercizio della servitù di raccolta e di scolo dell’acqua piovana, sopprimendo lo sporto e realizzando, sempre nel fondo servente, altra idonea condotta delle acque medesime, in guisa che sia dato al proprietario del fondo dominante altro luogo egualmente comodo per l’esercizio dei suoi diritti, senza che egli possa ricusarlo.

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Cass. civ. n. 92/1976

Su richiesta delle parti interessate, il giudice, a norma dell’art. 1068 c.c., può disporre il cambiamento del tracciato e delle modalità di esercizio di una servitù di passaggio, che si renda opportuno in conseguenza di un oggettivo mutamento dello stato dei luoghi; nel provvedere in tal senso, deve rispettare il principio in base al quale il soddisfacimento delle esigenze del fondo dominante deve essere attuato con il minor aggravio possibile per il fondo servente.

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Cass. civ. n. 1602/1975

Il giudice, valutando se il trasferimento della servitù di passaggio da una ad altra zona del fondo servente riesca o no egualmente agevole al proprietario del fondo dominante, deve considerare l’eventuale necessità di opere nuove da eseguirsi, per l’esercizio della servitù, non solo nel punto d’accesso al fondo dominante, e cioè sul suo confine, ma anche a quelle eventuali da eseguire nell’interno del fondo stesso. (Nella specie, il giudice del merito aveva accolto la domanda, avanzata dal proprietario del fondo servente, di trasferimento della servitù di passaggio, giudicando irrilevante, ai fini della valutazione dell’aggravio per il fondo dominante, la necessità di costruire, all’interno di questo, una più lunga strada di accesso ad un’autorimessa. La Corte ha cassato con rinvio la decisione di merito, enunciando il principio di cui sopra).

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Cass. civ. n. 951/1975

L’art. 1068 c.c. in tema di trasferimento della servitù in luogo diverso da quello originario non può trovare applicazione nelle cosiddette servitù negative.

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